Divisione ereditaria: immobile indivisibile all’asta anche con quote uguali | Sentenza Tribunale Cuneo 2024

Divisione ereditaria: immobile indivisibile all’asta anche con quote uguali | Sentenza Tribunale Cuneo 2024

Può il giudice, in una causa di divisione ereditaria, disporre la vendita all’asta dell’intero compendio immobiliare oggetto di comunione, anche in presenza di quote paritarie tra i coeredi? Il Tribunale di Cuneo, con una recente sentenza del 2024, affronta questo delicato tema, fornendo importanti chiarimenti sui presupposti della comoda divisibilità e sulle conseguenze della sua insussistenza. Una pronuncia destinata a far discutere, che pone l’accento sull’esigenza di garantire a ciascun condividente l’effettiva corrispondenza tra la quota astratta e la porzione materiale assegnata in sede di divisione.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La controversia trae origine dalla domanda di divisione giudiziale proposta da un fratello nei confronti dell’altro, avente ad oggetto un fabbricato ereditato in comproprietà dai genitori, composto da due unità abitative di diverso valore e stato manutentivo. L’attore chiede l’attribuzione in natura della propria quota, con addebito al convenuto dei frutti percepiti per l’occupazione esclusiva di parte dell’immobile. Il convenuto, pur non opponendosi alla divisione, chiede di tener conto, nella formazione dei lotti, delle spese da lui sostenute per la ristrutturazione dell’alloggio occupato quale casa familiare.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il Tribunale richiama il principio, sancito dall’art. 718 c.c., per cui ciascun coerede ha diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettante, evidenziando come lo stesso incontra deroga non solo in caso di indivisibilità, ma ogniqualvolta i beni non siano “comodamente” divisibili, per l’impossibilità di realizzare porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento o per l’eccessiva misura dei conguagli tra le quote. Vengono citate diverse pronunce di legittimità (Cass. nn. 14577/2012, 25888/2016, 21612/2021) a supporto di tale assunto.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, pur a fronte di un compendio composto da due unità immobiliari, tante quante le quote da formare, il giudicante ne afferma la non comoda divisibilità per la notevole disomogeneità di valore tra le stesse. L’inclusione di un singolo cespite per ogni quota comporterebbe, infatti, conguagli eccessivi, in grado di vanificare lo scopo della divisione in natura, ovvero assicurare a ciascun condividente una porzione materiale corrispondente al valore della quota astratta. In assenza di domande di attribuzione, viene quindi disposta la vendita giudiziale dell’intero. Rigettata, poi, l’istanza del convenuto di rimborso delle spese di ristrutturazione, in quanto inerenti ad un appartamento detenuto a titolo di comodato in vita del de cuius.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

In tema di divisione ereditaria, l’art. 720 c.c., nel disciplinare l’ipotesi in cui l’immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile, configura due distinti rimedi, posti in un rapporto di residualità l’uno rispetto all’altro, per porre fine alla contitolarità tra i coeredi: in primis, la facoltà, riconosciuta a ciascun condividente, di domandare l’attribuzione dell’intero bene, con addebito dell’eccedenza rispetto alla propria quota; in subordine, la vendita giudiziale del cespite, al fine di convertire in denaro il bene comune e ripartire poi il ricavato tra gli aventi diritto in proporzione alle rispettive quote. L’operatività di tale meccanismo prescinde dal fatto che le quote di partecipazione alla comunione siano o meno diseguali, rilevando unicamente l’impossibilità di una divisione in natura che assicuri a ciascun comunista una porzione di valore corrispondente alla quota ideale, senza dover ricorrere al correttivo dei conguagli in misura eccessiva rispetto al valore della massa. Pertanto, quand’anche le quote siano paritarie, il giudice della divisione, in assenza di domande di attribuzione, ben può disporre la vendita forzata dell’intero compendio, laddove i beni che lo compongono presentino caratteristiche (per natura, qualità, valore o altro) tali da impedire la formazione di porzioni omogenee per entità e consistenza” (Tribunale di Cuneo 2024).

IMPLICAZIONI PRATICHE

La massima estrapolata dalla sentenza in esame racchiude, in poche righe, il principio di diritto affermato dal Tribunale di Cuneo in tema di divisione ereditaria.

Il giudice, richiamando il disposto dell’art. 720 c.c., chiarisce come, in presenza di un immobile (o di un compendio immobiliare) non comodamente divisibile, l’ordinamento appresti due rimedi, posti in un rapporto di residualità l’uno rispetto all’altro.

In primis, viene in rilievo la facoltà, riconosciuta a ciascun condividente, di domandare l’attribuzione dell’intero bene, con addebito dell’eccedenza rispetto alla propria quota. Si tratta di un diritto potestativo che, se esercitato, impone al giudice di assegnare il cespite al richiedente, ponendo così fine alla comunione.

Tuttavia, ove nessuno dei partecipanti si avvalga di tale facoltà (come avvenuto nel caso di specie), al giudicante non resta che disporre la vendita giudiziale dell’immobile, al fine di convertire in denaro il bene comune e ripartire poi il ricavato tra gli aventi diritto in proporzione alle rispettive quote.

Ciò che preme sottolineare è come il Tribunale, aderendo all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, reputi irrilevante, ai fini del descritto meccanismo, il fatto che le quote di partecipazione alla comunione siano o meno diseguali.

Infatti, come evidenziato nei paragrafi precedenti, il discrimen tra divisibilità in natura e ricorso ai rimedi sussidiari dell’attribuzione o della vendita forzata risiede unicamente nella “comoda divisibilità” del compendio, da apprezzarsi in concreto alla luce dell’esigenza di assicurare a ciascun comunista una porzione di valore corrispondente alla quota ideale, senza dover ricorrere al correttivo dei conguagli in misura eccessiva rispetto al valore della massa.

Pertanto, quand’anche le quote siano paritarie (come nel caso deciso), ciò non esclude che possa darsi luogo a vendita giudiziale, laddove i beni che compongono l’asse ereditario presentino caratteristiche (per natura, qualità, valore o altro) tali da impedire la formazione di porzioni omogenee per entità e consistenza.

Una massima che, nel ribadire e chiarire la portata applicativa dell’art. 720 c.c., offre un’importante linea guida per la gestione delle divisioni ereditarie aventi ad oggetto beni immobili, ponendo in luce l’esigenza, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso, di una preventiva ponderata valutazione in ordine alla loro comoda divisibilità.

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Avv. Cosimo Montinaro

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