Donazione indiretta e collegamento negoziale: come si prova e come incide sulla riunione fittizia

Trib. Brindisi, Sez. Unica Civ., n. 638/2026: il collegamento tra scritture private e atto pubblico di compravendita integra donazione indiretta se gli acquirenti erano privi di autonoma capacità patrimoniale.

Il padre cede a un costruttore un suolo edificatorio come corrispettivo di due appartamenti ancora da costruire, riserva a sé il diritto di nominare i figli come intestatari, e nell’atto pubblico finale i figli figurano come acquirenti per un prezzo che nessuno ha mai dimostrato di aver pagato. È una donazione indiretta? Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza non definitiva n. 638/2026, afferma di sì: il collegamento negoziale tra le scritture private e il rogito successivo ricostruisce un’unica sequenza causale con cui il padre ha arricchito i figli senza alcun esborso da parte loro. La sentenza definisce anche il trattamento delle donazioni modali – con onere di assistenza al donante – ai fini della riunione fittizia, escludendo qualsiasi decurtazione in assenza di prova dell’entità economica del modus effettivamente assolto.

La vicenda processuale

Le cause riunite trovano la loro origine nel decesso, avvenuto nel 2003, del capofamiglia proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare nella provincia di Brindisi. Il figlio naturale riconosciuto, totalmente pretermesso dall’eredità, ha convenuto in giudizio i figli del secondo matrimonio – undici coeredi complessivi – per ottenere la reintegrazione della propria quota di legittima. Nell’arco degli anni e con separati atti di citazione, altri coeredi hanno a loro volta sollevato domande riconvenzionali di reintegra, accertando di aver subito la lesione della rispettiva quota.

Nel corso del giudizio – protrattosi per vent’anni, con due interruzioni per il decesso di parti processuali e una lunga fase di tentativi di conciliazione bonaria rimasti infruttuosi – il Tribunale ha riunito tre procedimenti distinti: quello principale sulla lesione di legittima, quello sulla simulazione dell’atto di vendita di un’autovettura d’epoca e quello sulla simulazione degli atti di compravendita di due appartamenti. All’udienza del novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

La riunione fittizia prevista dall’art. 556 c.c. impone di sommare al valore dei beni relitti al netto dei debiti il valore dei beni donati in vita, determinato con riferimento al momento dell’apertura della successione e alla consistenza dei beni al momento della donazione, come stabilito dagli artt. 747 e 748 c.c.. L’art. 559 c.c. disciplina l’ordine di riduzione delle donazioni lesive: si procede dalla più recente alla più antica. L’art. 560 c.c. regola la riduzione delle donazioni immobiliari, prevedendo che il donatario possa ritenere l’immobile corrispondendo in denaro il valore della porzione da restituire. L’art. 737 c.c. stabilisce il principio della collazione, derogabile dal disponente con apposita dispensa – la quale tuttavia non sottrae la donazione all’azione di riduzione se il valore della liberalità supera la quota disponibile.

Gli istituti giuridici coinvolti

La donazione indiretta è una liberalità attuata mediante negozi diversi dalla donazione tipica, che tuttavia producono lo stesso effetto di arricchimento del beneficiario senza corrispettivo. Il collegamento negoziale tra più atti – una scrittura privata, un accordo integrativo e un successivo atto pubblico di compravendita – può ricostruire un’unica sequenza causale con funzione liberale, come avviene nel caso in cui il padre ceda a terzi un diritto a ricevere immobili e nomini i figli come beneficiari dell’operazione. La simulazione assoluta dell’atto di vendita è invece la fattispecie in cui le parti convengono che l’atto non produca alcun effetto: nel caso in esame, la circostanza che l’autovettura si trovasse già nel cortile del donatario otto anni prima della formale vendita, e l’ammissione implicita dello stesso convenuto di averla ricevuta in donazione contestualmente alla masseria, integrano tutti i presupposti per l’accertamento della simulazione.

Il principio guida: collegamento negoziale come prova della donazione indiretta

Quando un atto di compravendita formalmente regolare viene inserito in una catena di negozi giuridici preordinati dal disponente a beneficiare i propri figli, il carattere liberale dell’operazione complessiva prevale sull’apparenza formale del titolo di acquisto. La prova non esige la dimostrazione che il prezzo non sia mai circolato in forma cartolare: è sufficiente che gli acquirenti – all’epoca degli acquisti studenti, come risulta dal rogito – siano presuntivamente privi di autonoma capacità patrimoniale, che non abbiano fornito la prova di redditi o disponibilità economiche adeguate al valore dei beni acquistati e che il contenuto delle scritture private precedenti riveli la riserva del disponente di nominare i figli come intestatari. Il collegamento tra questi elementi, valutato nel suo complesso, integra la donazione indiretta ai fini della ricostruzione dell’asse ereditario.

La decisione e il ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ha accolto le domande di reintegra e ha pronunciato una sentenza non definitiva che accerta la lesione della legittima, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la fase della riduzione delle singole donazioni.

Sulla donazione indiretta degli appartamenti, il Collegio ha ricostruito la sequenza: preliminare di vendita del suolo edificatorio del 1970, scrittura integrativa del 1972 con riserva del padre di nominare i figli come intestatari, atto pubblico del 1973 con dichiarazione di prezzo già versato. La dichiarazione di versamento del prezzo è stata ritenuta priva di carattere vincolante: gli acquirenti erano studenti, non avevano patrimoni propri dimostrati, e l’intera operazione era già stata predeterminata nelle scritture private precedenti come cessione del suolo in cambio di appartamenti da intestare ai figli.

Sulla simulazione assoluta dell’autovettura, il Collegio ha valorizzato la testimonianza che collocava il veicolo già nel cortile della masseria del donatario otto anni prima dell’apparente vendita, oltre all’ammissione implicita del convenuto che il bene gli fosse stato donato contestualmente all’immobile.

Sulla donazione modale, il Tribunale ha escluso qualsiasi decurtazione del valore del donatum per l’onere di assistenza apposto negli atti di liberalità: la prova testimoniale non ha fornito elementi specifici sulle prestazioni concrete di assistenza, le quali si erano risolte in una generica attività morale non dissimile da quella cui sono tenuti ex lege i prossimi congiunti. Il fatto che il donante godesse di una situazione economica florida ha poi indotto a presumere che le spese di assistenza fossero state sostenute con le sue stesse risorse, senza incidere sul patrimonio dei donatari.

All’esito della riunione fittizia – relictum [OMISSIS] più donatum al netto delle migliorie [OMISSIS] – il Collegio ha accertato che quattro coeredi hanno subito la lesione della propria quota di legittima e hanno proposto tempestiva domanda di reintegra; altri due coeredi lesi non hanno avanzato tempestiva domanda. Poiché i progetti divisionali predisposti dai consulenti tecnici d’ufficio presentavano vizi giuridici nei calcoli – avendo operato la quota disponibile solo sul donatum anziché sull’intera massa – il Tribunale ha disposto la prosecuzione del giudizio per la corretta applicazione degli artt. 559 e 560 c.c..

Studio Legale Montinaro