Trib. Messina, Sez. I, R.G. n. 5449/2021: rigettata la domanda di riduzione, esclusa la donazione indiretta per godimento gratuito di immobili.
Può il comodato gratuito e collazione convivere nello stesso patrimonio ereditario, o chi ha abitato per anni un immobile del padre deve renderne conto ai fratelli? Il Tribunale di Messina ha risposto di no. Il godimento gratuito di un immobile concesso in vita dal defunto non integra una donazione indiretta e resta fuori dalla riunione fittizia. Il tema del comodato gratuito e collazione emerge in un giudizio di azione di riduzione, nel quale la parte attrice aveva già perso sul fronte dell’apocrifia del testamento olografo. La pronuncia offre indicazioni preziose anche sulle preclusioni che governano l’allegazione delle donazioni e sull’effetto della mancata contestazione. Ne risulta un quadro utile per chi imposta oggi una domanda di riduzione. Lo ripercorriamo dalla vicenda al calcolo della lesione, perché il comodato gratuito e collazione è solo il punto più originale di un ragionamento articolato.
La vicenda processuale
Nel 2021 una figlia convenne davanti al Tribunale di Messina il fratello e le due sorelle, dopo la morte del padre avvenuta nello stesso anno. Il defunto aveva lasciato un testamento olografo del 2014, pubblicato nel 2021, con cui attribuiva ai figli quote di diversi immobili, le partecipazioni societarie al figlio maschio e i beni residui in comune a tutti.
L’attrice sosteneva che lo scritto fosse apocrifo. Ricordava che il padre, dal 2010, soffriva di disturbi cognitivi e che nel 2018 era stato dimesso da un reparto di geriatria con diagnosi di demenza di grado severo, e produceva una consulenza grafica di parte. In subordine chiedeva la riduzione delle disposizioni lesive della quota di riserva.
I convenuti si costituirono tutti tardivamente nel 2022. Il fratello e una delle sorelle difesero l’autenticità del testamento. L’altra sorella espresse perplessità sulla grafia, aderì alla domanda principale e, in subordine, alla riduzione, chiedendo anche lo scioglimento della comunione ereditaria. Nelle difese dei convenuti comparve inoltre la richiesta di imputare alla quota dell’attrice una donazione ricevuta dal padre, menzionata nello stesso testamento.
Il giudice istruttore dispose nel 2022 una consulenza grafica. Con sentenza non definitiva del 2024 il Tribunale rigettò la domanda di nullità per difetto di olografia, e l’attrice e la sorella aderente fecero riserva di appello. L’istruttoria proseguì con una seconda consulenza, disposta nel 2025, per stimare la massa ereditaria al momento dell’apertura della successione. La causa è stata decisa nel 2026.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
L’art. 554 c.c. consente la riduzione delle disposizioni testamentarie che ledono i legittimari, mentre l’art. 555 c.c. disciplina la riduzione delle donazioni. Per stabilire se la lesione sussista occorre applicare l’art. 556 c.c., che impone la formazione della massa dei beni relitti, la detrazione dei debiti e la riunione fittizia con il donatum. Il rinvio alle regole sulla collazione rende rilevanti gli artt. 747 e 750 c.c., mentre l’art. 751 c.c. fissa il criterio nominalistico per il denaro. La quota di riserva dei figli, quando sono più di uno, è pari ai due terzi del patrimonio ai sensi dell’art. 537 c.c., e l’art. 564 c.c. impone al legittimario che agisce in riduzione di imputare alla propria porzione le donazioni e i legati ricevuti. Sul versante processuale pesano gli artt. 166 e 167 c.p.c. per le domande riconvenzionali, l’art. 183 c.p.c. per le preclusioni e l’art. 115 c.p.c. per i fatti non specificamente contestati.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’azione di riduzione è un’azione di accertamento costitutivo, individuale, divisibile e personale (tra le altre Cass. civ. n. 8780/1987 e Cass. civ. n. 4130/2001). Ciascun legittimario agisce soltanto per la propria quota, e la domanda di uno non si estende agli altri, neppure se aderiscono. Da qui la prima conseguenza pratica. La sorella che si era limitata ad aderire alla riduzione avrebbe dovuto proporre una vera domanda riconvenzionale nella comparsa di costituzione tempestiva, e non dopo la prima udienza.
Quanto agli oneri del legittimario, il Tribunale ha ricostruito l’evoluzione della Suprema Corte. In passato si pretendeva un’indicazione puntuale del valore della massa e della lesione (Cass. civ. n. 1357/2017). Più di recente si è affermato che la lesione deve emergere con univocità dalla rappresentazione patrimoniale offerta, e che l’omessa indicazione di donazioni o di beni relitti non rende la domanda inammissibile (Cass. civ. n. 17926/2020 e Cass. civ. n. 18199/2020). Sul piano delle preclusioni, vale la distinzione tra potere di allegazione, soggetto a decadenze, e potere di rilevazione (Cass. civ. n. 20317/2019).
Comodato gratuito e collazione, il principio guida
Il passaggio più originale riguarda il comodato gratuito e collazione. I convenuti sostenevano che l’attrice e una sorella avessero beneficiato per molti anni del godimento gratuito di due appartamenti del padre, e che tale vantaggio dovesse entrare nei calcoli. Il Tribunale ha escluso la qualificazione come donazione, anche indiretta. Il comodato è un contratto tipico, e l’utilità che il comodatario trae dall’uso gratuito non è il risultato finale dell’atto, come accade nella donazione, ma il suo contenuto tipico. Rileva inoltre l’assenza di animus donandi, desumibile dalla temporaneità del godimento, anche quando il comodato sia di lunga durata o riguardi beni di valore (Cass. civ. n. 24866/2006).
A questa ragione se ne aggiunge un’altra, definita assorbente. L’art. 745 c.c. esclude che i frutti siano dovuti prima dell’apertura della successione, e il godimento di un bene è un modo di appropriarsene i frutti. Lo stesso criterio vale quando a essere donati sarebbero direttamente i frutti, perché sarebbe incoerente escludere la collazione dei frutti della cosa donata e ammetterla per i frutti di una cosa mai donata (Cass. civ. n. 1987/1969). Ma cosa succede se si volesse ricorrere alla tesi minoritaria, che distingue tra frutti e usufrutto? Il Tribunale la ritiene poco convincente, perché porterebbe a una collazione più ampia nell’ipotesi di donazione prima dei frutti e poi della cosa, e perché, estinguendosi l’usufrutto con la morte del donante, il valore da conferire ex art. 747 c.c. sarebbe pari a zero.
La decisione e il ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha rigettato la domanda di riduzione e dichiarato inammissibili le altre. Ha superato in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione sul punto, perché sollevata solo con la memoria istruttoria e quindi tardiva. Ha poi dichiarato inammissibile la riduzione chiesta dalla sorella aderente, per le ragioni già viste.
Nel merito, il percorso è quello classico. Il consulente ha stimato i beni relitti al momento dell’apertura della successione, e il Tribunale ha considerato condivisibile l’indagine. Restava da ricostruire il donatum. Ha ritenuto tempestiva l’allegazione delle donazioni contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ultimo atto in cui è possibile allegare fatti nuovi, mentre ha respinto quelle indicate solo nella memoria successiva. Hanno così concorso alla riunione fittizia le donazioni in occasione delle nozze a ciascun figlio, soggette sia a collazione sia a riduzione ai sensi dell’art. 741 c.c., poiché per importo non rientrano nelle spese ordinarie dell’art. 742 c.c.. Ha concorso anche il denaro dato a una sorella per l’acquisto di un terreno, considerato come donazione di denaro e non del bene, in assenza di elementi sul prezzo effettivamente pagato. Né la dichiarazione del testatore di aver già soddisfatto il legittimario sottrae la quota di riserva, perché il legittimario è terzo rispetto al testatore (Cass. civ. n. 11737/2013).
Per le somme che l’attrice attribuiva al fratello per l’acquisto di due appartamenti il Tribunale ha applicato il principio di non contestazione, valorizzando l’art. 115 c.p.c. e la giurisprudenza a partire da Cass. civ., Sez. Un., n. 761/2002, oltre alle conferme testimoniali, ma ha considerato donato il denaro e non gli immobili. Sono state invece escluse le altre pretese perché sfornite di prova o troppo generiche, e quella relativa a una cessione di quota societaria, perché avrebbe richiesto una domanda di simulazione formulata nei termini preclusivi.
Sul versante dell’imputazione ex se, il Tribunale ha qualificato la deduzione del convenuto come eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio se i fatti risultano dagli atti (Cass. civ. n. 9813/2023), con una parziale discontinuità rispetto alla collazione, per la quale l’accertamento della donazione indiretta richiede una domanda (Cass. civ. n. 19833/2019). Ne è derivata l’imputazione alla quota dell’attrice della donazione da lei ammessa, nei limiti da lei stessa precisati. Esclusa la rilevanza del comodato, il calcolo ha mostrato che il valore dei beni attribuiti all’attrice dal testamento superava quanto necessario per coprire la sua quota di riserva, pari a un sesto del patrimonio, dopo l’imputazione ex art. 564, comma 2, c.c.. La lesione non sussisteva.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna solidale dell’attrice e della sorella aderente a favore degli altri due convenuti, e con le spese delle consulenze poste a carico delle parti che le avevano promosse. Per il professionista la lezione è duplice. Prima di calcolare, occorre allegare le donazioni nella memoria giusta, e ogni legittimario deve proporre autonomamente la propria domanda.
