È valida la notifica di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privato?

È valida la notifica di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privato?

La risposta a questa domanda è stata fornita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 299 del 10 gennaio 2020.

In precedenza, la giurisprudenza prevalente riteneva che la notifica di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata fosse inesistente, in quanto la notificazione è un atto pubblico che deve essere eseguito da un pubblico ufficiale.

Le Sezioni Unite, invece, hanno statuito che la notifica di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata è nulla, ma non inesistente.

La differenza tra nullità e inesistenza è importante, in quanto la nullità può essere sanata, mentre l’inesistenza non lo è.

La nullità della notifica eseguita da un operatore di posta privata può essere sanata se la controparte si costituisce in giudizio. In questo caso, la sanatoria avviene ex tunc, ovvero retroagisce al momento della notifica.

Tuttavia, la sanatoria della nullità della notifica eseguita da un operatore di posta privata non rileva ai fini della tempestività del ricorso.

Infatti, la data di notifica di un atto giudiziario è un elemento essenziale per determinare la tempestività del ricorso. In assenza di certezza legale della data di consegna del ricorso all’operatore di posta privata, la notifica non può essere considerata valida ai fini della tempestività del ricorso.

La sentenza delle Sezioni Unite ha quindi stabilito che, per la notifica di un atto giudiziario, è necessario che l’operatore postale sia munito di un titolo abilitativo.

Tale titolo abilitativo è stato introdotto in Italia con la legge n. 124 del 2017, che ha liberalizzato il settore dei servizi postali.

A partire dal 2017, quindi, la notifica di un atto giudiziario eseguita da un operatore postale privato munito di titolo abilitativo è valida.

Avv. Cosimo Montinaro

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