Eredità ed usucapione del libretto al portatore

Eredità ed usucapione del libretto al portatore

In tema di successione ereditaria, il possesso esclusivo di un libretto al portatore, in capo ad un coerede, utile per l’usucapione, implica un atto positivo del possessore tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus“, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune e irrilevante la legittimazione del possessore ex art. 2003 c.c. a ricevere il pagamento delle somme ivi depositate dalla banca, con effetto liberatorio per quest’ultima, siccome non indicativa dell’unicità del titolare del diritto.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 1297/2022 si pronuncia su un caso di usucapione di un libretto al portatore, rinvenuto nell’eredità di un defunto. Il coerede che aveva il possesso esclusivo del libretto dal 1975, aveva rivendicato la proprietà esclusiva delle somme ivi depositate, invocando l’acquisto per usucapione.

La Corte d’appello aveva riconosciuto la validità dell’usucapione, sulla base del fatto che la coerede non aveva mai rivendicato il libretto. La Cassazione ha invece cassato la sentenza di merito, affermando che il possesso esclusivo del libretto, per essere utile all’usucapione, deve essere sorretto da un animus domini, ossia dalla volontà di possedere la cosa come se ne fosse il proprietario esclusivo. In questo caso, l’astensione della coerede dal reclamare il libretto non era sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’animus domini.

Inoltre, la Corte ha precisato che la legittimazione del possessore del libretto al portatore a riscuotere le somme ivi depositate dalla banca, non è indicativa dell’unicità del titolare del diritto. Infatti, il libretto al portatore è un titolo di credito che legittima il possessore a riscuotere le somme depositate, indipendentemente dal fatto che ne sia il reale titolare.

MASSIMA, Cassazione sentenza n. 1297/2022

“In tema di successione ereditaria, il possesso esclusivo di un libretto al portatore, in capo ad un coerede, utile per l’usucapione, implica un atto positivo del possessore tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune e irrilevante la legittimazione del possessore ex art. 2003 c.c. a ricevere il pagamento delle somme ivi depositate dalla banca, con effetto liberatorio per quest’ultima, siccome non indicativa dell’unicità del titolare del diritto”

Conclusioni

La sentenza della Cassazione n. 1297/2022 chiarisce che, in tema di successione ereditaria, il possesso esclusivo di un libretto al portatore non è sufficiente per l’usucapione, se non è accompagnato da un animus domini. In particolare, il possessore deve dimostrare di aver esercitato sulla cosa un potere di fatto esclusivo e continuo, accompagnato dalla consapevolezza di possedere la cosa come se ne fosse il proprietario esclusivo.

La sentenza è importante per i coeredi, che possono utilizzarla per difendere i propri diritti in caso di liti sulla proprietà di libretti al portatore rinvenuti nell’eredità.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato esperto in eredità e successioni)

Contatta lo Studio

.

Torna in alto