Eredità ed usucapione del libretto al portatore
Cassazione, sentenza n. 1297/2022
In tema di successione ereditaria, il possesso esclusivo di un libretto al portatore, in capo ad un coerede, utile per l’usucapione, implica un atto positivo del possessore tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune e irrilevante la legittimazione del possessore ex art. 2003 c.c. a ricevere il pagamento delle somme ivi depositate dalla banca, con effetto liberatorio per quest’ultima, siccome non indicativa dell’unicità del titolare del diritto.
Estratto della sentenza
[…] 4. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 1158 e 1161 c.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c. La decisione è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto, in favore del coerede …, l’acquisto per usucapione del diritto sui libretti bancari al portatore rinvenuti nell’eredità.
Il motivo è fondato.
La Corte di merito, in relazione a tali libretti, ha osservato che questi sono stati nel possesso di … dal 1975, quando il medesimo dichiarò al Pretore di Este che “per i libretti si sarebbe trovato un accordo fra le parti”. Ciò posto, in base al rilievo che “non risultano atti di …, che li abbia rivendicati”, essa ha concluso che “i beni (i libretti e quindi il denaro in essi contenuto), nel possesso del coerede, sono stati usucapiti”.
Così risulta persino letteralmente dai rilievi del giudice d’appello che l’usucapione è stata riconosciuta non sulla base dell’accertamento del possesso esclusivo del compartecipe, sorretto dal corrispondente animus, ma sulla base della considerazione, priva di rilievo, della inerzia della coerede nel far valere i propri diritti, attraverso una sorta di inversione dell’onere probatorio. Viceversa, pacifica la provenienza ereditaria dei beni, il possesso esclusivo del coerede, utile per l’usucapione, implicava un atto positivo del possessore «tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune» (Cass. n. 9359/2021). È vero che ex art. 2003 c.c., richiamato dai controricorrenti, il libretto al portatore costituisce un titolo di credito che legittima il suo possessore a riscuotere le somme depositate, giacché individua in quest’ultimo il soggetto nei cui confronti la banca può pagare con effetto liberatorio (Cass. n. 22328/2007). Ma è altrettanto vero che la legittimazione a ricevere il pagamento da parte della banca non vuol dire che il possessore sia l’unico reale titolare del diritto, se questo era originariamente comune a più persone […]
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