Esame avvocato 2021: SOLUZIONE TRACCIA IN MATERIA DI COMODATO

ESAME AVVOCATO 2021: SOLUZIONE TRACCIA IN MATERIA DI COMODATO

CASO

Tizio e Caia si sposavano nel gennaio 2010 in regime di comunione legale dei beni.

Subito dopo le nozze, si stabilivano nell’immobile di proprietà di Mevio, padre di Tizio, concesso a quest’ultimo a titolo di comodato gratuito perché vi abitasse con la sua famiglia.

Nel 2016 dall’unione tra Tizio e Caia nascevano due bambini, Tizietto e Caietta.

Sempre nel 2016, per adeguare l’immobile alle nuove esigenze famigliari i due coniugi effettuavano modifiche al suo interno costate all’incirca 40.000,00 euro.

Nel 2019 Tizio e Caia adivano il Tribunale civile per ottenere la separazione personale giudiziale.

Al termine del giudizio di separazione, il Tribunale stabiliva l’assegnazione a Caia, quale affidataria dei minori Tizietto e Caietta, del suddetto immobile adibito a casa coniugale.

Mevio si rivolge al vostro studio legale chiedendo parere motivato sulla possibilità di recuperare la disponibilità dell’immobile di sua proprietà rappresentandovi, inoltre, che:

– egli si trovava in un periodo di forte difficoltà economica e che non era più in grado di pagare un affitto;

– Caia aveva ricevuto in eredità nel 2017 un immobile nella stessa città.

Il candidato rediga parere motivato in favore di Mevio, indicando, altresì, le possibili azioni da intraprendere in un eventuale giudizio.

SOLUZIONE

Per risolvere il caso che ci occupa devono essere affrontate diverse tematiche al fine di poter suggerire a Mevio la migliore soluzione per il caso concreto. Orbene, innanzitutto è doveroso sottolineare come i coniugi, sposatisi in regime di comunione legale dei beni, addivengono ad una separazione giudiziale che, ex art. 191 c.c., produce lo scioglimento della comunione legale. Tuttavia, durante il matrimonio, i due coniugi, insieme alla prole, hanno adibito a casa coniugale l’abitazione concessa in comodato dal padre dello sposo. Tale abitazione, a seguito della separazione, viene assegnata dal Giudice alla moglie, in quanto affidataria della prole.

L’istituto del comodato, ex art. 1803 del codice civile, è un contratto con il quale una parte consegna ad un’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Inoltre, il comodato è un contratto essenzialmente gratuito.

Orbene, nel caso che ci occupa, le parti non hanno fissato una durata nel contratto di comodato in questione, per cui bisogna, tenendo a mente il predetto art. 1803 c.c., prendere in considerazione anche l’art. 1810 c.c. che illustra l’istituto del comodato “precario”, ossia un comodato senza determinazione di durata che impone al comodatario di restituire il bene non appena il comodante lo richieda. Ed è proprio quello che è accaduto nel caso de quo, con Mevio, comodante, che richiede indietro, a causa delle difficoltà economiche sopraggiunte, l’immobile abitato da Caia con i figli minori. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza n. 13603/2004, con cui ha statuito che in caso di comodato avente ad oggetto un bene immobile, stipulato senza la determinazione del termine finale, l’individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari, implica un accertamento in fatto, di competenza del Giudice di merito, che postula una valutazione globale del contesto in cui il contratto è stato stipulato. Orbene, sul punto, alcun dubbio può nutrirsi circa la natura di abitazione familiare.

Successivamente, sempre in tema di comodato per fini familiari, è intervenuta la Suprema Corte, con sentenza n. 24618/2015, con cui ha statuito che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809 comma 2 c.c. il quale impone al Giudice massima attenzione circa il controllo sulla proporzionalità ed adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. L’art. 1809 c.c., infatti, indica che la restituzione del bene in comodato deve avvenire alla scadenza del termine convenuto o in mancanza quando il comodatario se ne è servito in conformità del contratto, salvo che non sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno al comodante, il quale può esigere la restituzione immediata.

Orbene, sul punto, la Suprema Corte è intervenuta nuovamente con sentenza n. 6323/2019 sottolineando come il bisogno di cui all’art. 1809, secondo comma, c.c. deve essere imprevisto e, quindi, sopravvenuto rispetto al momento della stipula del contratto di comodato.

Orbene, dalla lettura combinata delle predette sentenze si evince la possibilità, assolutamente proporzionale nel caso concreto, per Mevio di richiedere il rilascio dell’immobile. Tanto, sia per il suo urgente ed imprevisto bisogno rispetto al momento della stipula del contratto, sia per il fatto che Caia, insieme ai figli, possa tranquillamente trasferirsi nella casa che la stessa ha ricevuto in eredità, evitando, così, qualsiasi problematica circa la sana crescita dei bambini.

Nessun problema, inoltre, sussiste anche per quanto riguarda l’eventuale richiesta di rimborso delle spese sopportate da coniugi sull’immobile familiare, pari ad € 40.000,00, in quanto, per giurisprudenza costante, le stesse non possono essere richieste indietro salvo siano state realizzate per necessità od urgenza (Cass. n. 15699/2018), circostanza che non è dato evincersi nel caso de quo.

In definitiva proporrei a Mevio di adire un organismo di mediazione (in quanto il comodato rientra tra le materie obbligatorie di mediazione e che, quindi, costituisce condizione di procedibilità) e, successivamente, in caso di mancato accordo o mancata partecipazione, consiglierei di adire la competente Autorità Giudiziaria, tramite atto di citazione, per richiedere, con azione ex art. 1809 c.c. la restituzione dell’immobile de quo, dovendo provare solo l’esistenza del contratto e non anche la proprietà dell’immobile, onere anche più semplice da attuare.

Dott. Francesco Longo

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