Il decreto ingiuntivo va revocato se il debitore paga dopo la notifica

Il decreto ingiuntivo va revocato se il debitore paga dopo la notifica

Introduzione

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice che, su richiesta del creditore, ordina al debitore di pagare una somma di denaro. Il decreto ingiuntivo ha natura provvisoria e può essere opposto dal debitore entro 40 giorni dalla notifica.

Se il debitore paga il debito dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ma prima della decisione del giudice sull’opposizione, il decreto ingiuntivo viene revocato.

In questo articolo vedremo quali sono le conseguenze della revoca del decreto ingiuntivo e come il debitore può tutelarsi.

Conseguenze della revoca del decreto ingiuntivo

La revoca del decreto ingiuntivo comporta le seguenti conseguenze:

  • Il debitore è liberato dal pagamento del debito.
  • Il creditore non può più ottenere l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo.
  • Il debitore può chiedere al giudice il rimborso delle spese sostenute per l’opposizione.

Trattamento delle spese processuali

In caso di revoca del decreto ingiuntivo, l’onere delle spese processuali viene regolato in base al criterio della soccombenza.

Se il debitore ha ragione nell’opposizione, il creditore è condannato al pagamento delle spese processuali.

Se il creditore ha ragione nell’opposizione, il debitore è condannato al pagamento delle spese processuali, ma il giudice può disporre una parziale compensazione delle spese.

Come tutelare il debitore

Per tutelarsi dalla revoca del decreto ingiuntivo, il debitore può adottare le seguenti misure:

  • Pagare il debito prima della scadenza dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.
  • Opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica.
  • Motivare l’opposizione, fornendo prove a sostegno delle proprie ragioni.

massima, cassazione, 13 settembre 2022 n. 26924

Se il debitore esegue il pagamento ingiunto dopo la notifica del decreto ingiuntivo la causa di opposizione va definita con una statuizione di cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo va revocato, ma l’onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo – da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all’esito del giudizio di opposizione – è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.

In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all’esito finale della lite, anche nell’ipotesi di giudizio seguito a opposizione ex articolo 645 del Cpc, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini delle spese afferenti il segmento processuale caratterizzante il monitorio, proprio in quanto la sorte delle spese è definita sempre secondo il criterio di globalità; il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza

Conclusione

La revoca del decreto ingiuntivo è una conseguenza molto importante per il debitore. Se il debitore paga il debito dopo la notifica del decreto ingiuntivo, ma prima della decisione del giudice sull’opposizione, il decreto ingiuntivo viene revocato e il debitore è liberato dal pagamento del debito.

Per tutelarsi dalla revoca del decreto ingiuntivo, il debitore può adottare le seguenti misure: pagare il debito prima della scadenza dei 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dalla notifica e motivare l’opposizione, fornendo prove a sostegno delle proprie ragioni.

Avv. Cosimo Montinaro

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