Il figlio che si sposa conserva il diritto al mantenimento?

Il figlio che si sposa conserva il diritto al mantenimento?

In una recente sentenza, la Corte di Appello di Bari ha confermato l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne sposato, anche se questo non ha raggiunto l’indipendenza economica.

La sentenza ha fatto seguito al ricorso di una madre che chiedeva il mantenimento della figlia, maggiorenne e sposata, che continuava a frequentare l’università. Il padre della ragazza si era opposto alla richiesta, sostenendo che il matrimonio della figlia avesse comportato l’automatica cessazione dell’obbligo di mantenimento.

La Corte di Appello ha rigettato il ricorso del padre, confermando l’obbligo di mantenimento della figlia. I giudici hanno infatti precisato che il matrimonio del figlio maggiorenne non determina l’automatica cessazione dell’obbligo di mantenimento, ma solo se la costituzione del nuovo nucleo familiare esclude la necessità di mezzi di sostegno adeguati per vivere.

Nel caso di specie, la figlia, pur essendosi sposata, aveva continuato a vivere con la madre e a frequentare il corso di studi intrapreso. Pertanto lo stato coniugale acquisito non aveva apportato alcun miglioramento al suo tenore di vita.

La sentenza della Corte di Appello di Bari conferma l’orientamento della giurisprudenza, che ritiene che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non sia subordinato al suo stato civile, ma alla sua condizione di non autosufficienza economica.

In particolare, l’obbligo di mantenimento permane se il figlio maggiorenne:

  • è impegnato in un percorso di formazione o di studi;
  • è disoccupato o inoccupato, pur avendo compiuto un’adeguata ricerca di lavoro;
  • è affetto da una patologia o da una disabilità che gli impedisce di lavorare.

In questi casi, il genitore è tenuto a fornire al figlio un contributo economico adeguato a soddisfare le sue esigenze di vita, come vitto, alloggio, istruzione, vestiti, ecc.

MASSIMA Corte di Appello di Bari, Sez. Fam., 3 novembre 2020

Al genitore spetta l’onere di continuare ad erogare l’assegno fino a quando il figlio non avrà raggiunto l’indipendenza economica. Permane l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne anche se questi si sposa. Infatti, il matrimonio del figlio maggiorenne, già destinatario del contributo del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, determina l’automatica cessazione del contributo solo se la costituzione del nuovo nucleo familiare esclude la necessità di mezzi di sostegno adeguati per vivere (nella specie la figlia, di giovanissima età, pur essendosi sposata, aveva continuato a vivere con la madre e a frequentare il corso di studi intrapreso. Pertanto lo stato coniugale acquisito non aveva apportato alcun miglioramento al suo tenore di vita)

Avv. Cosimo Montinaro

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