Assegnazione casa familiare in assenza di figli

Assegnazione casa familiare in assenza di figli

In assenza di figli, il giudice non può assegnare la casa familiare ad uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio. Tuttavia, sono possibili deroghe a questa regola in presenza di altri interessi costituzionalmente rilevanti.

Massima Tribunale Ravenna, 10/05/2023, n. 320

“All’esito del procedimento di separazione personale tra coniugi, in mancanza di figli, il giudice non potrà adottare, con la sentenza conclusiva, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, non autorizzandolo neppure l’art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento”.

La Massima Tribunale Ravenna, 10/05/2023, n. 320 affronta la questione dell’assegnazione della casa familiare in assenza di figli. In questo articolo, analizzeremo la sentenza in dettaglio e approfondiremo le implicazioni per le coppie senza figli che si stanno separando o divorziando.

Assegnazione della casa familiare: la regola generale

In linea di massima, l’assegnazione della casa familiare è prevista solo in presenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Lo scopo dell’assegnazione è tutelare l’interesse dei figli a mantenere il proprio ambiente domestico, centro di affetti e abitudini consolidate.

art. 337 sexies Codice Civile

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

Deroghe alla regola

La sentenza in esame apre a possibili deroghe alla regola generale in presenza di altri interessi costituzionalmente rilevanti. In particolare, il giudice potrebbe assegnare la casa familiare al coniuge che necessita di cure mediche o che versa in condizioni di grave difficoltà economica.

Il bilanciamento degli interessi:

In tali casi, il giudice dovrebbe operare un bilanciamento tra il diritto di proprietà del coniuge proprietario e l’interesse costituzionalmente rilevante del coniuge che richiede l’assegnazione.

Esempio pratico

La sentenza in esame riguarda una coppia senza figli in cui la moglie richiedeva l’assegnazione della casa familiare per motivi di salute. Il giudice ha rigettato la domanda, ma ha affermato che l’assegnazione sarebbe stata possibile se la salute della moglie fosse stata compromessa in modo tale da richiedere la permanenza nella casa familiare.

Conclusioni

L’assegnazione della casa familiare in assenza di figli è un tema complesso e delicato. La sentenza in esame offre un importante spunto di riflessione e apre a nuove interpretazioni della legge.

Avv. Cosimo Montinaro

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