Il mutuo fondiario nullo perde la disciplina di privilegio

Mutuo fondiario: conseguenze del superamento del limite di finanziabilità – Sentenza Cassazione 2022

Introduzione

Nel panorama giuridico italiano, la questione dei mutui fondiari e dei limiti di finanziabilità ha recentemente assunto un ruolo di primo piano, come evidenziato da una significativa pronuncia della Corte di Cassazione del 2022. Questa sentenza solleva interrogativi cruciali: quali sono le reali conseguenze del superamento del limite di finanziabilità in un mutuo fondiario? La nullità del contratto è davvero l’unica soluzione possibile? O esistono alternative interpretative che potrebbero rivoluzionare l’approccio a questa complessa materia? L’analisi di questo caso offre spunti di riflessione fondamentali per comprendere l’evoluzione del diritto bancario e le sue implicazioni pratiche per istituti di credito e mutuatari.

Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda in esame trae origine da un’opposizione a precetto proposta da due mutuatari nei confronti di un istituto di credito. Al centro della controversia si trova un contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, il cui importo corrispondeva all’intero prezzo dichiarato nel rogito di compravendita dell’immobile oggetto di garanzia ipotecaria, per un valore di € 146.500,00.

Gli opponenti, nel 2015, avevano sollevato questioni sulla validità del contratto, sostenendo l’integrale nullità del mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità previsto dalla normativa bancaria. Il Tribunale di Padova, in prima istanza, aveva accolto le tesi degli opponenti, dichiarando la nullità del contratto e l’inefficacia del precetto su di esso fondato, condannando inoltre la banca ai sensi dell’art. 96 del codice di procedura civile per lite temeraria.

La banca aveva quindi proposto appello contro questa decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia. L’istituto di credito contestava sia l’accertamento del superamento del limite di finanziabilità, sia la conseguenza giuridica della nullità dell’intero contratto di mutuo. Inoltre, la banca aveva sollevato questioni sulla possibilità di considerare la nullità come parziale anziché totale e sulla eventuale conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario.

La Corte d’Appello di Venezia, tuttavia, aveva respinto gran parte delle argomentazioni della banca. In particolare, aveva confermato l’accertamento del superamento del limite di finanziabilità dell’80% del valore dell’immobile oggetto della garanzia ipotecaria e aveva mantenuto ferma la dichiarazione di nullità dell’intero contratto di mutuo. La Corte aveva inoltre respinto, sia per tardività che nel merito, la prospettata possibilità di considerare la nullità come parziale ed aveva escluso la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario.

A fronte di questa decisione sfavorevole, la banca ha proposto ricorso in Cassazione, articolando quattro motivi di impugnazione. Con il primo motivo, l’istituto di credito ha contestato l’accertamento del superamento del limite di finanziabilità. Con i successivi motivi, ha messo in discussione le conseguenze giuridiche derivanti da tale superamento, contestando in particolare la nullità dell’intero contratto e proponendo soluzioni alternative come la nullità parziale o la riqualificazione del contratto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il caso in esame si inserisce in un complesso quadro normativo e giurisprudenziale relativo al credito fondiario e ai limiti di finanziabilità. Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 38 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), che definisce il credito fondiario come “la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”.

Il secondo comma dell’art. 38 TUB attribuisce alla Banca d’Italia, su delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), il compito di stabilire l’importo massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi. In attuazione di questa disposizione, il CICR, con delibera del 22 aprile 1995, ha fissato il cosiddetto “limite di finanziabilità” all’80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi.

La giurisprudenza si è a lungo interrogata sulle conseguenze del superamento di tale limite. Un primo orientamento, espresso dalla sentenza della Cassazione n. 26672 del 28 novembre 2013, riteneva che il superamento del limite di finanziabilità fosse del tutto irrilevante ai fini della validità del contratto di mutuo fondiario. Questa interpretazione considerava il limite come una mera regola di comportamento per le banche, la cui violazione poteva al massimo comportare sanzioni amministrative, ma non incideva sulla validità del contratto.

Tuttavia, questo orientamento è stato superato da una successiva e più recente giurisprudenza, inaugurata dalla sentenza della Cassazione n. 17352 del 13 luglio 2017. Questa pronuncia ha affermato che il limite di finanziabilità costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo fondiario e che il suo mancato rispetto determina la nullità dell’intero contratto. La Corte ha basato questa conclusione su diversi argomenti, tra cui la natura imperativa della norma che stabilisce il limite, la sua funzione di tutela di interessi pubblici e la necessità di garantire la par condicio creditorum.

Questa nuova interpretazione è stata poi confermata da numerose sentenze successive, tra cui Cass. n. 6586 del 16 marzo 2018, Cass. n. 9079 del 12 aprile 2018, Cass. n. 11201 del 9 maggio 2018, Cass. n. 11543 dell’11 maggio 2018, Cass. n. 13285 del 28 maggio 2018, Cass. n. 13286 del 28 maggio 2018, Cass. n. 22459 del 24 settembre 2018, Cass. n. 24138 del 3 ottobre 2018, Cass. n. 29745 del 19 novembre 2018, Cass. n. 17439 del 28 giugno 2019, Cass. n. 31057 del 27 novembre 2019 e Cass. n. 1193 del 21 gennaio 2020.

Queste pronunce hanno consolidato l’orientamento secondo cui il superamento del limite di finanziabilità comporta la nullità dell’intero contratto di mutuo fondiario. Tuttavia, alcune di queste sentenze hanno anche aperto alla possibilità di una conversione del contratto nullo in un mutuo ordinario, ai sensi dell’art. 1424 del codice civile, qualora ne sussistano i presupposti.

È importante notare che questa evoluzione giurisprudenziale si inserisce in un contesto normativo più ampio, che comprende anche l’art. 117 TUB sulla nullità dei contratti bancari per violazione di norme imperative, l’art. 1418 del codice civile sulla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, e l’art. 1419 del codice civile sulla nullità parziale.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte di Cassazione, nell’affrontare il caso in esame, ha ritenuto opportuno sottoporre la questione alle Sezioni Unite, data la sua rilevanza e la necessità di un’ulteriore riflessione sull’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni.

In particolare, la Corte ha espresso perplessità sulla soluzione della nullità integrale del contratto di mutuo fondiario in caso di superamento del limite di finanziabilità. Pur riconoscendo la natura imperativa della norma che stabilisce tale limite, i giudici hanno evidenziato come la sanzione della nullità possa risultare eccessiva e controproducente rispetto alle finalità della normativa stessa.

La Corte ha sottolineato che l’obiettivo primario della disciplina sul credito fondiario è quello di garantire la stabilità patrimoniale degli istituti di credito e, di conseguenza, la stabilità del sistema bancario nel suo complesso. In quest’ottica, la nullità del contratto, che comporterebbe la retrocessione del credito della banca a mera pretesa chirografaria, potrebbe paradossalmente compromettere proprio quegli interessi che la norma intende tutelare.

I giudici hanno quindi proposto un’interpretazione alternativa, basata sulla qualificazione giuridica del contratto. Secondo questa prospettiva, il mutuo fondiario non sarebbe un tipo contrattuale autonomo, ma piuttosto una species del più ampio genus del mutuo ipotecario. Il limite di finanziabilità fungerebbe da elemento conformativo di questa particolare specie di mutuo, la cui carenza non inficerebbe la validità del contratto, ma ne impedirebbe semplicemente la qualificazione come mutuo fondiario.

In pratica, secondo questa interpretazione, il superamento del limite di finanziabilità non comporterebbe la nullità del contratto, ma semplicemente la disapplicazione della disciplina speciale prevista per il mutuo fondiario. Il contratto resterebbe valido come mutuo ipotecario ordinario, conservando la garanzia ipotecaria, ma senza poter beneficiare dei privilegi sostanziali e processuali riconosciuti al credito fondiario.

Questa soluzione presenterebbe diversi vantaggi:

  1. Eviterebbe gli effetti destabilizzanti della nullità sul sistema bancario;
  2. Manterrebbe un adeguato livello di tutela per il mutuatario, senza però penalizzare eccessivamente la banca;
  3. Garantirebbe una maggiore coerenza con la ratio della normativa sul credito fondiario;
  4. Offrirebbe una soluzione più flessibile e proporzionata rispetto alla rigidità della nullità.

La Corte ha quindi rinviato la decisione alle Sezioni Unite, affinché si pronuncino sulla questione e forniscano un’interpretazione autorevole e definitiva sulla materia.

Questa decisione della Corte di Cassazione apre scenari interessanti per il futuro della disciplina del credito fondiario. Se le Sezioni Unite dovessero accogliere l’interpretazione proposta, si assisterebbe a un significativo cambiamento di rotta rispetto all’orientamento consolidatosi negli ultimi anni. Ciò potrebbe avere importanti ripercussioni pratiche, sia per gli istituti di credito che per i mutuatari, modificando il quadro delle tutele e dei rischi connessi alle operazioni di credito fondiario.

In conclusione, la sentenza in esame rappresenta un importante momento di riflessione su una questione cruciale del diritto bancario. La soluzione che verrà adottata dalle Sezioni Unite avrà certamente un impatto significativo sulla prassi contrattuale e sul contenzioso in materia di mutui fondiari.

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Per una comprensione completa della vicenda giudiziaria, ti invitiamo a proseguire con la lettura dell’estratto della sentenza.

ESTRATTO DELLA SENTENZA

In tale contesto, il limite di finanziabilità può bene identificarsi come elemento conformativo della species mutuo fondiario del genus di ogni altro mutuo ipotecario: poiché non può dirsi imposto, non solo esplicitamente ma nemmeno per implicito, a pena di nullità, esso qualifica o conforma un particolare tipo contrattuale di alcune particolarità o caratteristiche, rendendone una specie di un genere più ampio.

E pare agevole inferirne che la carenza di quel presupposto non inficia, di norma, l’assetto negoziale complessivo, ove questo possa, come in effetti può, conservarsi nonostante l’eliminazione di quegli elementi caratterizzanti: manca qualunque intento repressivo o punitivo del finanziatore che viola quel limite, ma vi è esclusivamente la disattivazione dei privilegi che il puntuale rispetto di quel limite, funzionale ad un corretto ed equilibrato funzionamento del mercato del credito, avrebbe potuto comportare in favore del finanziatore.

In conclusione, il mutuo fondiario altro non è se non una specie di mutuo tra le tante che possono essere erogate, con la peculiarità che esso è regolato da una disciplina di particolare favore per i mutuanti, la quale è volta a raggiungere sostanzialmente due differenti obiettivi: incentivare gli operatori professionali a erogare credito, potendo fare affidamento su una più rapida e più agevole procedura per l’eventuale suo recupero forzoso, da un lato, ma anche, dall’altro lato, mantenere una sana e prudente gestione, evitando di concedere finanziamenti in modo eccessivo rispetto alle garanzie patrimoniali offerte dai mutuatari.

[…] Ne consegue che il mutuo pur qualificato come fondiario, ove non in regola con le disposizioni dell’art. 38 t.u.b. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non è che un ordinario mutuo ipotecario; e, da un lato, non sussiste né la nullità del sinallagma né la verifica della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di contratto, ma semplicemente si fa luogo alla disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria.

Il motivo in esame sarebbe stato quindi suscettibile di accoglimento, poiché, in tema di credito fondiario, il limite di finanziabilità previsto dal secondo comma dell’art. 38 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, come stabilito dalla Banca d’Italia su delibera del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, pure non esaurendo i suoi effetti sul piano della condotta dell’istituto di credito mutuante, è elemento essenziale per l’applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore riconosciuta al mutuo fondiario, sicché il suo superamento non comporta la nullità del mutuo stesso, ma esclusivamente la disapplicazione della disciplina di privilegio di volta in volta invocata dal creditore anche a contrastare le contestazioni del debitore.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 7509/2022)

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