La banca deve produrre estratti conto integrali: revocato il decreto ingiuntivo senza prova completa del credito – Tribunale Napoli Nord 2025

Una questione fondamentale nel contenzioso bancario riguarda l’onere probatorio che grava sul creditore nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Napoli Nord, con una recente pronuncia del 2025, ha ribadito un principio cardine spesso trascurato dalle banche che agiscono in sede monitoria per il recupero di crediti derivanti da rapporti di conto corrente. La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per una somma rilevante, ottenuto sulla base di un certificato attestante il saldo debitore finale di un rapporto bancario ultraventennale. Il fideiussore, convenuto in giudizio, ha contestato la legittimità del provvedimento sollevando plurime eccezioni, tra cui quella relativa all’insufficienza della documentazione prodotta dalla banca cessionaria del credito.

Il caso presenta particolare interesse perché si innesta in un contesto caratterizzato da molteplici passaggi societari, fusioni e cessioni del credito, elementi che hanno reso ancora più complessa la ricostruzione della posizione debitoria. La banca opposta, infatti, non era l’originaria creditrice ma aveva acquisito il credito attraverso una serie di operazioni straordinarie che hanno coinvolto diversi istituti bancari e società di recupero crediti. Nonostante la complessità dei passaggi, il Tribunale ha affrontato con rigore la questione centrale: in un giudizio di cognizione piena, come quello che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, quali sono gli elementi probatori necessari per dimostrare l’esistenza e la consistenza del credito vantato?

La risposta fornita dal Giudice rappresenta un importante monito per tutti gli operatori del settore creditizio. Non è sufficiente produrre il certificato previsto dall’articolo 50 del Testo Unico Bancario, strumento che trova applicazione esclusivamente nella fase monitoria caratterizzata da cognizione sommaria. Nel momento in cui il debitore si oppone e il giudizio si trasforma in un ordinario processo di merito, il creditore deve fornire la prova piena della propria pretesa, documentando analiticamente l’andamento del rapporto di conto corrente sin dalla sua apertura. L’assenza di questa documentazione integrale comporta conseguenze drastiche: l’impossibilità di ritenere provato il credito e, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto.

La decisione del Tribunale di Napoli Nord assume particolare rilevanza pratica perché chiarisce definitivamente che l’onere di produrre gli estratti conto integrali grava interamente sulla banca creditrice, la quale, pur rivestendo formalmente la posizione di convenuto nell’opposizione, assume sostanzialmente il ruolo di attore dovendo dimostrare il fondamento della propria pretesa. Per i debitori e i fideiussori coinvolti in procedimenti analoghi, questa sentenza offre uno strumento difensivo di primaria importanza, evidenziando come la mancata produzione della documentazione completa possa determinare l’accoglimento dell’opposizione e la liberazione dall’obbligo di pagamento.

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Avv. Cosimo Montinarosegreteria@studiomontinaro.it


INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale prende avvio da un rapporto bancario risalente alla fine degli anni Novanta. Un istituto di credito aveva stipulato un contratto di conto corrente con due coniugi, i quali avevano contemporaneamente rilasciato una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni assunte, fino alla concorrenza di una somma considerevole. Il rapporto si era protratto nel tempo, attraversando numerose trasformazioni societarie che hanno caratterizzato il settore bancario italiano negli ultimi decenni. La banca originaria si era infatti fusa per incorporazione con altro istituto, e successivamente il rapporto era stato oggetto di ulteriori operazioni di aggregazione aziendale.

Nel corso degli anni il conto corrente aveva evidenziato un progressivo deterioramento, fino a quando la banca aveva formalmente comunicato il recesso dal rapporto e la chiusura dello stesso. La posizione era quindi transitata tra le sofferenze bancarie, con l’avvio delle procedure di recupero del credito. A questo punto erano intervenute ulteriori cessioni: dapprima un ramo d’azienda comprensivo di componenti patrimoniali attive e passive era stato trasferito a una società specializzata, successivamente un portafoglio di crediti deteriorati era stato ceduto a una società di gestione e recupero crediti. Quest’ultima, divenuta titolare del credito, aveva quindi intrapreso l’azione monitoria per ottenere il pagamento della somma complessiva dovuta.

Il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale territorialmente competente sulla base della documentazione prodotta in quella sede, che comprendeva sostanzialmente il contratto di conto corrente originario, la fideiussione omnibus sottoscritta dai garanti, e un certificato attestante il saldo finale del rapporto. Il provvedimento ingiuntivo era stato regolarmente notificato al fideiussore, il quale aveva tempestivamente proposto opposizione contestando radicalmente la pretesa creditoria. Le doglianze mosse dall’opponente erano molteplici e articolate: dalla mancata esperimento della mediazione obbligatoria, alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria, dalla mancata notifica individuale delle cessioni del credito alla contestazione della validità delle fideiussioni omnibus.

Tra le eccezioni sollevate, particolare rilievo assumeva quella relativa all’insufficienza della documentazione prodotta dalla banca. L’opponente aveva infatti evidenziato come la società opposta non avesse depositato gli estratti conto integrali del rapporto, limitandosi a produrre il certificato del saldo finale e documentazione parziale relativa solo agli ultimi anni di operatività del conto. Considerato che il rapporto era stato aperto molti anni prima, l’assenza della documentazione completa impediva qualsiasi verifica sull’effettiva formazione del saldo debitore richiesto. La banca opposta si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione, sostenendo la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa creditoria. Il Tribunale, dopo aver disposto il tentativo obbligatorio di mediazione conclusosi con esito negativo, aveva assegnato la causa in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, ritenendo sufficienti gli elementi documentali già acquisiti agli atti per pronunciarsi sul merito della controversia.


NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo di riferimento della controversia si articola su più livelli. In primo luogo assume rilievo l’articolo 2697 del codice civile, che disciplina l’onere della prova stabilendo che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Questa disposizione generale trova applicazione specifica nel contenzioso bancario, dove il creditore che agisce per il recupero di somme derivanti da un rapporto di conto corrente deve dimostrare non solo l’esistenza del contratto, ma anche l’effettiva formazione del saldo passivo richiesto attraverso la produzione degli estratti conto.

Particolare rilevanza assume poi l’articolo 50 del Testo Unico Bancario, che prevede una peculiare disciplina probatoria per i procedimenti monitori. Tale norma stabilisce che nei procedimenti per ingiunzione aventi ad oggetto crediti derivanti da operazioni e servizi bancari, le banche e gli intermediari finanziari possono provare il loro credito mediante certificazione sottoscritta e depositata in originale. Tuttavia, come sottolineato dalla giurisprudenza consolidata, questa forma di prova semplificata trova applicazione esclusivamente nella fase sommaria del procedimento monitorio e non può estendersi al giudizio di opposizione, che costituisce un ordinario processo a cognizione piena.

La disciplina delle cessioni del credito bancario è regolata dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario, che prevede modalità semplificate di pubblicità rispetto alla disciplina civilistica generale. La norma stabilisce che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, producendo tale adempimento pubblicitario gli effetti previsti dall’articolo 1264 del codice civile nei confronti dei debitori ceduti. In questo modo si garantisce l’opponibilità della cessione senza necessità di notifica individuale ai singoli debitori, semplificando notevolmente le procedure di trasferimento dei crediti bancari.

Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha più volte affermato che in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento, deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte. Con specifico riferimento ai rapporti di conto corrente, la Suprema Corte ha costantemente ribadito che la banca che intende far valere un credito deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzioni.

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