Una donna si presenta al Pronto Soccorso lamentando forti dolori alla testa nella zona sovra-orbitaria destra. Viene sottoposta a TC cranio-encefalo e visita neurologica, ma viene dimessa lo stesso giorno senza alcuna specifica indicazione. Poche ore dopo, la situazione precipita: disorientamento e convulsioni impongono un nuovo accesso al PS, dove ulteriori accertamenti rivelano la drammatica verità. Una trombosi venosa cerebrale con infarto ischemico in atto, che richiede un trasferimento d’urgenza in Neurochirurgia. Nonostante l’intervento chirurgico e il successivo percorso riabilitativo, la paziente muore pochi mesi dopo.
La vicenda giunge davanti ai giudici della Corte di Appello di Firenze nell’anno 2025, chiamati a pronunciarsi su un caso emblematico di responsabilità sanitaria per omessa diagnosi. I familiari della vittima agiscono in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo che un corretto esame delle immagini della prima TC avrebbe permesso di identificare le alterazioni densitometriche e instaurare tempestivamente la terapia anticoagulante necessaria. L’azienda sanitaria si difende sostenendo che la diagnosi non era agevole e che il ritardo diagnostico di sole dodici ore rientrerebbe nella normalità casistica.
La questione centrale del giudizio riguarda l’interpretazione delle immagini radiologiche e la valutazione del nesso causale tra l’errore diagnostico e il decesso della paziente. Gli accertamenti medico-legali disposti dal Tribunale di Lucca prima e dalla Corte d’Appello poi hanno rivelato particolari inquietanti: le alterazioni erano visibili già alla prima TC, sebbene non fossero state refertate. La paziente era inoltre portatrice di una mutazione del fattore II della coagulazione, elemento anamnestico che avrebbe dovuto indurre i sanitari a maggiore prudenza diagnostica.
La sentenza affronta temi di grande rilevanza pratica per tutti i professionisti sanitari: quando un’omessa diagnosi configura responsabilità medica, come si quantifica il danno da perdita anticipata della vita e quale ruolo rivestono le Tabelle di Milano 2024 nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. La decisione traccia confini precisi tra perdita di chance e perdita anticipata della vita, fornendo criteri operativi per la valutazione della responsabilità nei casi di ritardo diagnostico radiologico.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda trae origine da un accesso al Pronto Soccorso effettuato il primo gennaio 2016, quando la paziente si presenta lamentando intensi dolori cefalici concentrati principalmente nella regione sovra-orbitaria destra. I sanitari del presidio ospedaliero dispongono l’esecuzione di una tomografia computerizzata del cranio-encefalo e richiedono una consulenza neurologica. Gli esami vengono completati in tempi rapidi e la donna viene dimessa nella stessa giornata, senza che vengano fornite indicazioni terapeutiche specifiche né viene programmato alcun controllo successivo.
Il giorno seguente, il quadro clinico subisce un’evoluzione drammatica. La paziente manifesta disorientamento temporo-spaziale e convulsioni, sintomi che allarmano i familiari e rendono necessario un nuovo accesso urgente al Pronto Soccorso. Questa volta vengono eseguite nuovamente una TC cerebrale e una risonanza magnetica, che rivelano un quadro ben più grave di quanto inizialmente ipotizzato. Le immagini mostrano una trombosi venosa cerebrale estesa con interessamento di più seni durali, accompagnata da un infarto ischemico venoso e infarcimento emorragico.
La gravità della situazione impone il trasferimento d’urgenza presso il reparto di Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, dove la paziente giunge in stato di coma. Viene immediatamente sottoposta a intervento chirurgico per tentare di risolvere la complicanza emorragica. Dopo diverse settimane di degenza in terapia intensiva, le condizioni si stabilizzano parzialmente e la donna viene trasferita per il percorso riabilitativo. Il quadro neurologico residuo è però estremamente compromesso: emiplegia sinistra, deficit percettivo-motori, difficoltà nella deglutizione e necessità di assistenza continuativa per tutti gli atti della vita quotidiana.
Dimessa dall’Azienda Universitaria di Pisa, la paziente viene trasferita presso l’Ospedale di Barga per proseguire la riabilitazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le condizioni generali continuano a peggiorare progressivamente. Dopo pochi giorni dal trasferimento, sopraggiunge il decesso. I familiari della vittima decidono di intraprendere un’azione legale contro l’azienda sanitaria, avviando dapprima un accertamento tecnico preventivo e successivamente un procedimento sommario di cognizione. Le richieste risarcitorie riguardano sia il danno iure hereditatis subito dalla congiunta, sia il danno iure proprio per la perdita del legame parentale.
Un elemento centrale della vicenda emerge dall’anamnesi della paziente: la donna era portatrice di una mutazione del fattore II della coagulazione protrombina, condizione nota fin dal 2014. A causa di questo difetto congenito, aveva già sofferto in passato di reiterati episodi di tromboflebite e aveva avuto un episodio di embolia polmonare, per il quale era stata posta in terapia anticoagulante con Coumadin. Questa terapia era stata recentemente sospesa, circostanza annotata nel referto del primo accesso al PS ma non adeguatamente approfondita dai sanitari. Come emergerà dalle consulenze tecniche, proprio questo elemento anamnestico avrebbe dovuto indurre a maggiore prudenza diagnostica e a un approfondimento degli accertamenti radiologici.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la responsabilità sanitaria trova il suo fondamento principale negli articoli 1218 e 1228 del codice civile, che disciplinano la responsabilità contrattuale e la responsabilità per fatto degli ausiliari. La struttura sanitaria risponde delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa. Questo principio è stato successivamente codificato dalla legge 24/2017, nota come legge Gelli-Bianco, che ha riformato la disciplina della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Nel caso specifico dell’omessa diagnosi, la giurisprudenza ha consolidato alcuni principi fondamentali. La Cassazione ha più volte affermato che l’errore diagnostico del medico che consiste nell’intempestiva diagnosi costituisce causa dell’evento dannoso quando la stessa scienza medica sostiene la necessità di una sollecita diagnosi e rileva come la prognosi della malattia vari a seconda della tempestività dell’accertamento. Non può escludersi la responsabilità del sanitario che colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico alla progressione della patologia.
Il procedimento è stato gestito attraverso il rito sommario di cognizione previsto dall’articolo 702 bis del codice di procedura civile, preceduto da un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696 bis c.p.c.. Questa modalità processuale consente una trattazione più celere delle controversie in materia di responsabilità sanitaria, pur mantenendo tutte le garanzie del contraddittorio. Il giudizio di appello si è svolto secondo le modalità dell’articolo 127 ter c.p.c., con trattazione scritta e termini ridotti per il deposito delle conclusioni.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, la Corte ha fatto applicazione del sistema a punti previsto dalle Tabelle di Milano, nella versione aggiornata al 2024. Questo criterio di liquidazione è stato riconosciuto dalla Suprema Corte come parametro di riferimento utilizzabile su tutto il territorio nazionale, in grado di garantire uniformità di giudizio in casi analoghi. La sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011 della Cassazione ha infatti indicato le Tabelle milanesi come strumento idoneo per una liquidazione equitativa ma non arbitraria. Il sistema prevede l’attribuzione di punteggi in base a diversi parametri: età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare e qualità e intensità della relazione affettiva.
La Corte ha inoltre richiamato il principio affermato dalla sentenza della Cassazione n. 35998 del 27 dicembre 2023, secondo cui la perdita anticipata della vita non integra un danno risarcibile iure successionis per colui che la subisce, ma configura un pregiudizio da perdita del rapporto parentale risarcibile iure proprio in favore dei congiunti. La durata presumibile della residua sopravvivenza della vittima primaria rileva quale parametro per la liquidazione equitativa del danno. Questo orientamento si distingue nettamente dalla figura del danno da perdita di chance, che presuppone invece l’incertezza sul nesso causale tra la condotta e l’evento.
In materia di nesso di causalità, trova applicazione il criterio del “più probabilmente che non”, codificato dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo questo principio, la responsabilità del sanitario sussiste quando è dimostrato che, in assenza della condotta colposa, l’evento dannoso più probabilmente che non non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore gravità. La Cassazione con ordinanza n. 16326 del 17 giugno 2025 ha ribadito che la perdita di chance si configura solo quando sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La Corte di Appello di Firenze ha confermato la responsabilità della struttura sanitaria per l’errore diagnostico commesso in occasione del primo accesso della paziente al Pronto Soccorso. I giudici hanno esaminato approfonditamente le risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio, sia quella svolta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo sia quella disposta dal Tribunale in primo grado. Entrambe le perizie hanno concordemente evidenziato che le immagini della TC del cranio-encefalo eseguita il primo gennaio 2016 mostravano alterazioni densitometriche che avrebbero dovuto essere rilevate e refertate.
