La rinuncia all’eredità deve avere forma solenne

La rinuncia all’eredità deve avere forma solenne

Cassazione Civile, Sez. II, ordinanza n. 37927/2022

La rinuncia all’eredità consiste in un atto giuridico unilaterale, mediante il quale il chiamato all’eredità dismette il suo diritto di accettarla. Il compimento dell’atto determina la perdita del diritto all’eredità ed il rinunciante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (cosiddetto effetto retroattivo della rinuncia): tanto discende dalla lettera dell’istituto disciplinato dall’art. 519 c.c.. L’effetto prima indicato, tuttavia non discende dalla sola rinuncia, ma dall’avvenuto acquisto dell’eredità da parte degli altri chiamati; fino a quando ciò non si verifichi, il rinunziante può sempre esercitare il diritto di accettazione, come è specificato dall’art. 525 dello stesso codice.

In considerazione di queste rilevanti conseguenze l’art. 519, già richiamato, richiede che l’atto di rinuncia sia rivestito da una forma solenne. La legge indica che essa “deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere ( ) e inserita nel registro delle successioni”. Si è affermato che, ai sensi dell’art. 519 c.c., la dichiarazione di rinunzia all’eredità non può essere sostituita neanche da una scrittura privata autenticata. La forma suddetta è a pena di nullità, in quanto l’indicazione dell’art. 519 c.c., rientra tra le previsioni legali di forma “ad substantiam”, di cui all’art. 1350 c.c., n. 13, (Sez. 2, Sent. n. 4274 del 2013).

Ciò premesso, deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c., in tema di rinunzia all’eredità – la quale determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile” (Sez. 2, Sent. n. 21014 del 2011 e Sez. 2, Sent. n. 3958 del 2014 Sez. 3, Sent. n. 4846 del 2003)

Avv. Cosimo Montinaro

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