MODELLO Accertamento Tecnico Preventivo ATP Medica Lavoro ex 445 bis c.p.c.

MODELLO Accertamento Tecnico Preventivo ATP Medica Lavoro ex 445 bis c.p.c.

ART. 445 BIS C.P.C.

Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere(1). Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195.

L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso.

La richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico interrompe la prescrizione.

Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio.

In assenza di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi dell’articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico dell’ufficio provvedendo sulle spese. Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile.


LA PROCEDURA

La norma discussa, inserita dall’art. 38 comma 1, n. 1 lett. b) del D.L. n. 98/2011, con la legge di conversione n. 111/2011, ha introdotto un obbligo di accertamento tecnico preventivo in determinate controversie legate a invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché a pensioni di inabilità e assegni di invalidità secondo la Legge n. 222 del 12.06.1984.

Quest’obbligo non solo è vincolante ma potenzialmente può sostituire l’intero processo di merito, poiché il giudizio vero e proprio è previsto solo se le parti contestano le conclusioni del consulente tecnico.

L’obiettivo principale della norma è prevenire contenziosi prolungati, spesso risolti tramite consulenze mediche-legali.

Il procedimento richiama la disciplina dell’accertamento tecnico a fini conciliativi dell’art. 696 bis del c.p.c., ma alcune norme, come quelle relative alla conciliazione, non sono compatibili. Il consulente deve svolgere il suo incarico senza cercare di conciliare le parti; spetta alle parti accettare o meno le conclusioni dell’accertamento.

La fase di accertamento è un prerequisito per il giudizio di merito e la sua mancanza può essere notata sia dalle parti che dal giudice entro la prima udienza.

In caso di mancato rispetto del prerequisito, il giudice assegna un termine per la presentazione dell’istanza o per il completamento dell’accertamento. Non è chiaro se il processo viene sospeso o rinviato.

La presentazione dell’istanza interrompe i termini di prescrizione e si presume anche quelli di decadenza. L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’istanza non è soggetta a ricorso in cassazione, tranne per le spese.

Dopo l’accertamento, il tribunale dà alle parti un termine per opporre alle conclusioni del perito. In caso di mancata opposizione, il giudice può omologare la relazione del perito.

Se una parte si oppone, deve presentare un ricorso di merito entro trenta giorni dalla formulazione dell’opposizione, altrimenti rischia l’inammissibilità.

La sentenza che definisce il giudizio di opposizione alla perizia non è appellabile, ma può essere impugnata in cassazione. Tuttavia, riguarda solo il requisito sanitario, non il diritto alla prestazione che richiede ulteriori accertamenti socio-economici.


TRIBUNALE DI _____

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 445 BIS C.P.C.

Per: [Nome completo], nato/a a [Luogo di nascita] il [Data di nascita] ed ivi residente alla [Indirizzo completo], (C.F. [Codice Fiscale]), elettivamente domiciliato/a in …… presso lo studio dell’Avv. [Nome e Cognome] (C.F. [Codice Fiscale] – P.e.c. [Indirizzo PEC]), che lo/la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo separato, ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c., apposta in calce al presente atto; dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo PEC: [Indirizzo PEC], dove elegge domicilio digitale.

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21, P.IVA 02121151001

* * * * *

PREMESSO CHE

  • [Nome completo] presentava domanda per l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge n. 104 del 05.02.1992, in data [Data di presentazione della domanda], a causa delle gravi patologie accusate, che gli/le impedivano di compiere gli atti quotidiani della vita.
  • Nella seduta del [Data della seduta] (all. 1), la Commissione Medica, pur riconoscendo [Nome completo] quale portatore/trice di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 104/1992, non ha riconosciuto la gravità dell’handicap ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Inoltre, ha negato l’indennità di accompagnamento e escluso [Nome completo] dai benefici fiscali e dal “contrassegno disabili”.
  • La Commissione Medica ha gravemente trascurato di valutare adeguatamente le numerose e gravi patologie di [Nome completo], ignorando interventi chirurgici e indagini strumentali documentati, come attestato dai vari documenti medici allegati.
  • Queste patologie costituiscono una parte significativa della condizione di salute di [Nome completo] e dovrebbero essere considerate nella valutazione dell’handicap e del diritto ai benefici previsti dalla legge.
  • La mancata considerazione di queste patologie da parte della Commissione Medica costituisce un evidente errore e rende necessario l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per una corretta valutazione della situazione.

Pertanto, [Nome completo], ut supra rappresentato/a, difeso/a e domiciliato/a,

CHIEDE

che l’On. Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., voglia:

  1. disporre con decreto la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e stabilire il termine per la notifica, secondo le forme e le modalità previste dall’art. 696 bis c.p.c. – Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite;
  2. nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio per l’Accertamento Tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta di [Nome completo] al riconoscimento del grave handicap di cui al comma 3 art. 3 L. 104/1992, all’indennità di accompagnamento, nonché ai benefici fiscali e al “contrassegno disabili”, ricorrendone i requisiti di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5;
  3. all’esito dell’A.T.P., condannare l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, a corrispondere ad [Nome completo] l’indennità di accompagnamento, riconoscere il grave stato di handicap di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 e concedere i benefici fiscali e il “contrassegno disabili”, ricorrendone i requisiti di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5;
  4. statuire la decorrenza dei predetti benefici a partire dal [Data di presentazione della domanda] o, in subordine, dal [Data della visita medica];
  5. condannare l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del CTU e delle spese legali del presente procedimento di A.T.P., oltre accessori, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si depositano: 1) [Elenco dei documenti allegati].

Il presente giudizio sconta un contributo unificato di € 43,00.

Con Osservanza

[Luogo, Data]

Avv. ….. …..

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