MODELLO Ricorso per sequestro conservativo ante causam inaudita altera parte

MODELLO Ricorso per sequestro conservativo ante causam inaudita altera parte

Il ricorso per sequestro conservativo ante causam, disciplinato dagli artt. 669-bis ss. e 671 c.p.c., è uno strumento di tutela cautelare particolarmente efficace per il creditore, consentendo di sottrarre in via d’urgenza, già prima dell’instaurazione del giudizio di merito, determinati beni del debitore alla sua disponibilità, così preservandoli nelle more dell’accertamento giudiziale del diritto.

Tale istituto si caratterizza per la necessaria sussistenza del fumus boni iuris (probabile fondatezza del credito azionato) e del periculum in mora (rischio di dispersione dei beni del debitore nelle more del giudizio). Inoltre, può essere concesso inaudita altera parte ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., ove la convocazione del debitore possa pregiudicarne l’attuazione.

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Vantaggi del nostro modello:

  • Struttura conforme agli artt. 669 bis e ss. e 671 c.p.c. 📚
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MODELLO RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM

TRIBUNALE DI …………………………….

RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM EX ARTT. 669 BIS, 669 QUINQUIES, 669 SEXIES COMMA 1, 671 C.P.C.

Per: sig. _________ nato a _________ (___) il giorno ___/___/_____ e residente in _________ alla Via _________ , n ___, C.F. _________, elettivamente domiciliato in _________ alla Via _________, n.___, presso lo studio dell’Avv. _________  (C.F. _____) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio cartaceo separato, da intendersi, ai sensi dell’art. 83, III^ comma, c.p.c., apposta in calce al presente atto; con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo pec ___________ presso il quale si elegge domicilio digitale ovvero al seguente n. di fax ___________

– Ricorrente –

CONTRO

……………………………..(nome società/persona resistente), in persona del legale rappresentante pro tempore/nella persona di……………………………., con sede/residente in ……………………………., via ……………………………. n. ……………………………., C.F. …………………………….. e P.IVA ……………………………..

– Resistente –

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IN FATTO

La società/Il sig. …………………………….. (ricorrente) e la società/il sig. …………………………….. (resistente) hanno intrattenuto rapporti commerciali/contrattuali aventi ad oggetto …………………… (descrizione sintetica del rapporto intercorso).

In particolare, in data …………………………….., le parti hanno sottoscritto un contratto di …………………………….. (indicare tipo contratto, ad es. appalto, fornitura, compravendita ecc.), in forza del quale la ricorrente si è impegnata a …………………………….. (descrizione sintetica prestazione) verso il corrispettivo di € ……………………………. (doc. ………..).

In esecuzione del predetto contratto, la ricorrente ha regolarmente eseguito le prestazioni pattuite, come risulta da …………………………….. (indicare documenti comprovanti, ad es. bolle, SAL, fatture, collaudi ecc.) (doc. ………..).

Nonostante la regolare esecuzione da parte della ricorrente, la resistente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di corrispettivo, pari ad €…………………………….., benché sollecitata anche a mezzo …………………………….. (indicare modalità sollecito, ad es. raccomandata a.r., pec ecc.) (doc. ………..), rimanendo quindi inadempiente alle proprie obbligazioni contrattuali.

La resistente è pertanto inadempiente, con conseguente diritto della ricorrente di agire in giudizio per il recupero del proprio credito, che ammonta ad €…………………………….. oltre accessori, come comprovato dalla documentazione allegata.

Inoltre, come emerge da …………………………….. (indicare documenti comprovanti, ad es. visure camerali, visure protesti, atti pregiudizievoli ecc.) (doc. ………..), sussistono fondati elementi per ritenere che nelle more del giudizio la resistente possa porre in essere atti dispositivi sul proprio patrimonio tali da pregiudicare il soddisfacimento del credito della ricorrente.

Invero, la resistente versa in una situazione di difficoltà economica, avendo subito protesti / pignoramenti / iscrizioni ipotecarie ed avendo già iniziato a disperdere il proprio patrimonio attraverso atti dispositivi quali …………………………….. (indicare atti pregiudizievoli, ad es. vendita immobili, costituzione fondi patrimoniali ecc.).

Il patrimonio della resistente risulta quindi insufficiente e inadeguato in rapporto all’entità del credito vantato dalla ricorrente, con conseguente concreto pericolo di perdere la garanzia patrimoniale nelle more del giudizio di merito.

* * *

IN DIRITTO

Alla luce dei fatti sopra esposti, ricorrono i presupposti richiesti dalla legge per la concessione del sequestro conservativo ante causam ai sensi degli artt. 669 bis ss. e 671 c.p.c..

È notocome il sequestro conservativo, regolato in gran parte dalle norme processuali contenute negli artt. 671 e segg. del c.p.c. e, solo in via residuale dalle norme sostanziali contenute negli artt. 2905 e 2906 c.c., costituisca la tipica misura cautelare diretta a preservare il potere del creditore di aggredire il patrimonio del debitore in caso di suo inadempimento, con esito per lui soddisfacente; ha, quindi, il ruolo di deterrente contro eventuali comportamenti del debitore lesivi dell’interesse del creditore alla fruttuosità dell’azione esecutiva. Da ciò la sua funzione conservativo-cautelare, di “mezzo preparatorio all’esecuzione”, o, per gli autori che ne accentuano il carattere processuale, di “pignoramento anticipato”, carattere che appare confermato dalle norme che prevedono che il sequestro conservativo si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento (art. 678 e ss. c.p.c.). In definitiva, la finalità del sequestro è duplice: da un lato rendere inefficaci nei confronti del creditore sequestrante gli atti di disposizione del bene compiuti dopo il sequestro dal debitore, dall’altro di garantire, tramite la custodia, la materiale permanenza del bene nel patrimonio del debitore, affinchè il creditore possa aggredirlo. Peraltro, a legittimare la concessione del sequestro conservativo è sufficiente l’esistenza di un credito, anche se non liquido ed esigibile, purché attuale, ossia non meramente ipotetico od eventuale (Cass. civ., sez. III, sent. n. 2445, 20.11.1970).

I. Fumus boni iuris

Nel caso di specie, sussiste chiaramente il fumus boni iuris, ossia la probabile fondatezza del diritto di credito azionato dalla ricorrente, come emerge in modo evidente dalla documentazione allegata al presente ricorso.

Invero, le parti hanno sottoscritto in data …………………………….. un contratto di …………………………….. (doc. ………..), in forza del quale la ricorrente si è impegnata a …………………………….. verso il corrispettivo di € ……………………………..

In esecuzione di tale contratto, la ricorrente ha regolarmente eseguito tutte le prestazioni pattuite, come comprovato da …………………………….. (doc. ………..), maturando così il diritto al pagamento del corrispettivo concordato.

Nonostante ciò, la resistente non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, pari a complessivi €…………………………….., pur a fronte dei reiterati solleciti inviati dalla ricorrente a mezzo …………………………….. in data …………………………….. (doc. ………..), così dimostrando il proprio inadempimento contrattuale.

L’esistenza del diritto di credito azionato emerge quindi in termini di elevata probabilità e verosimiglianza, sulla base del materiale probatorio allegato, da cui risulta la conclusione inter partes di un valido contratto, la corretta esecuzione delle prestazioni da parte della ricorrente e, per converso, il grave inadempimento della resistente all’obbligo di pagamento del corrispettivo maturato.

Né potrebbe valere ad escludere il fumus eventuali contestazioni sollevate dalla resistente, atteso che eventuali eccezioni di merito non possono trovare ingresso nella presente fase cautelare ed urgente, caratterizzata da una cognizione sommaria e superficiale, ben potendo le stesse essere adeguatamente vagliate solo nel contraddittorio pieno del giudizio di merito.

II. Periculum in mora

Ricorrono altresì i presupposti del periculum in mora richiesti dall’art. 671 c.p.c., sotto il duplice profilo degli elementi soggettivi e oggettivi.

Elementi soggettivi. Dalle risultanze documentali allegate emerge chiaramente come la resistente abbia posto in essere una serie di condotte e atti dispositivi preordinati a sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., così pregiudicando la possibilità per la ricorrente di soddisfare coattivamente il proprio credito.

In particolare, la resistente ha …………………………….. (indicare condotte / atti dispositivi pregiudizievoli come emergenti dagli allegati, ad es. vendita di immobili, costituzione fondi patrimoniali, intestazioni fittizie, svuotamento conti correnti ecc.).

Tali condotte denotano quindi, in modo evidente, il chiaro intento della resistente di spogliarsi dei propri assets patrimoniali, facendo così presumere che, in tempi brevi, la stessa possa ulteriormente depauperare il proprio patrimonio, così vanificando le ragioni creditorie della ricorrente.

Elementi oggettivi. Il periculum in mora emerge altresì sotto il profilo oggettivo, dalla documentata sproporzione tra l’entità del credito vantato dalla ricorrente e la consistenza del patrimonio della resistente.

Invero, come risulta da …………………………….. (indicare allegati comprovanti dissesto economico resistente, ad es. visure camerali, visure protesti, bilanci, perizie di stima ecc.) (doc. ………..), il patrimonio della resistente è gravemente insufficiente e inadeguato rispetto all’ingente credito azionato.

Basti considerare che …………………………….. (fornire dati economico-patrimoniali da cui emerga sproporzione credito/garanzia patrimoniale).

Il patrimonio aggredibile risulta quindi, anche in un’ottica prospettica, manifestamente incapiente e incapace di fornire idonea garanzia alle ragioni della ricorrente, con conseguente elevato rischio per la stessa di non poter soddisfare coattivamente il proprio credito in difetto di una cautela conservativa.

In definitiva, la concorrenza degli elementi soggettivi e oggettivi di cui sopra rende evidente la sussistenza del periculum in mora, inteso quale fondato timore per la ricorrente di perdere le proprie garanzie patrimoniali nelle more del giudizio di merito.

III. Particolare urgenza ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c.

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