La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale in materia di responsabilità sanitaria: la perdita del feto causata da omissioni e ritardi dei medici deve essere risarcita come un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, senza riduzioni rispetto ai parametri previsti dalle tabelle di Milano. La Terza Sezione Civile, con l’ordinanza n. 26826 del 6 ottobre 2025, ha accolto il ricorso dei genitori e dei nonni di una bambina nata morta a seguito di gravi negligenze sanitarie, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva dimezzato il risarcimento ritenendo che si trattasse di una “relazione affettiva solo potenziale“. I giudici di legittimità hanno invece affermato che già durante la gravidanza si instaura un autentico rapporto genitoriale, e che la sua interruzione per colpa medica determina una sofferenza interiore intensa e duratura, oltre a modificare profondamente gli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei familiari.
La vicenda trae origine da una tragica notte del luglio 2008, quando una giovane donna di venticinque anni, giunta alla quarantunesima settimana di gravidanza, venne accompagnata al pronto soccorso di un ospedale. Nonostante i tracciati cardiotocografici evidenziassero chiari segnali di allarme e sintomi di sofferenza fetale già dalle prime ore del ricovero, nessun intervento venne eseguito durante l’intera notte. Solo la mattina successiva, dopo che la madre aveva ripetutamente segnalato di non sentire più alcun movimento della bambina, venne eseguita un’ecografia che mostrò una grave compromissione del feto, ma ormai era troppo tardi: la piccola morì dopo trenta minuti dalla nascita per asfissia perinatale, nonostante i tentativi di rianimazione.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La sera del 25 luglio 2008, alle ore 20.40, una donna di venticinque anni giunta alla quarantunesima settimana di gravidanza venne accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale perché prossima al parto. Fin dalle 20.58 i medici riscontrarono segnali cardiotocografici di allarme, mentre un tracciato eseguito circa tre ore dopo evidenziò una perdita di variabilità durante le decelerazioni, sintomo inequivocabile di sofferenza fetale. Benché gli esami strumentali indicassero una chiara situazione di pericolo, durante l’intera notte non venne eseguito alcun intervento, limitandosi i sanitari a ripetere i tracciati cardiotocografici.
La madre della donna, preoccupata dagli allarmi sonori provenienti dalla strumentazione, chiese ripetutamente l’intervento dei medici, ma invano. La paziente venne ricoverata solo alle ore 00.45 con diagnosi di sofferenza fetale acuta, ma anche dopo il ricovero nessuna azione concreta venne intrapresa. Nonostante la donna avesse ripetutamente evidenziato di non sentire più alcun movimento della bambina nel suo grembo, soltanto alle 9.45 del giorno successivo venne eseguita un’ecografia che mostrò segni di grave compromissione del feto. Solo alle 10.11, dopo oltre dodici ore dall’arrivo in ospedale, si procedette all’intervento di parto cesareo.
Dopo trenta minuti dalla nascita, la piccola morì a causa di una grave asfissia perinatale, nonostante fosse stata sottoposta a inutili tentativi di rianimazione. La bambina, alta 50 centimetri e dal peso di 3,2 chilogrammi, era compiutamente formata e priva di qualsiasi patologia fino al momento in cui era iniziato il travaglio della madre. La piccola venne regolarmente registrata presso l’ufficio dello stato civile. Contro i medici che avevano prestato servizio tra la sera del 25 luglio e il mattino successivo venne instaurato un procedimento penale per omicidio colposo, che si concluse con la condanna di una delle dottoresse.
I genitori della bambina, insieme ai nonni paterni e materni, convennero in giudizio l’Azienda Ospedaliera davanti al Tribunale di Benevento, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a vario titolo da ciascuno degli attori. Agirono anche in rappresentanza dei due figli nati successivamente alla morte della sorellina. L’Azienda convenuta chiamò in causa la propria compagnia di assicurazioni, che si costituì eccependo la non operatività della polizza. Durante il giudizio intervenne volontariamente anche un’altra società assicurativa, dichiarandosi cessionaria del portafoglio di responsabilità medica e chiedendo l’estromissione dal giudizio della cedente, richiesta cui però l’Azienda ospedaliera non prestò il proprio consenso.
