Obbligo di consegna documenti amministratore condominio: sentenza Tribunale Roma 2024
La cessazione dell’incarico di un amministratore di condominio può sollevare problematiche riguardo la consegna della documentazione contabile e patrimoniale dell’ente di gestione al nuovo amministratore. In una recente sentenza del 2024, il Tribunale di Roma ha affrontato questa delicata questione, fornendo importanti chiarimenti sugli obblighi dell’amministratore uscente. Il caso ha sollevato interrogativi cruciali: quali documenti deve consegnare l’ex amministratore? Quali sono le conseguenze in caso di inadempimento? La sentenza offre risposte illuminanti, gettando luce su un aspetto fondamentale della gestione condominiale. Non perderti l’analisi approfondita di questo rilevante provvedimento giurisprudenziale.
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
- NORMATIVA E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI APPLICATI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI DELLA SENTENZA
- MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
- IMPLICAZIONI PRATICHE DELLA SENTENZA
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
Il caso in esame riguarda un contenzioso tra un condominio e il suo ex amministratore, convenuto in giudizio per gravi irregolarità nella gestione. Secondo il condominio attore, l’amministratore uscente si era reso responsabile di diverse violazioni, tra cui la sottoscrizione di un’integrazione contrattuale senza l’approvazione dell’assemblea, effettuazione di pagamenti non autorizzati, percezione di compensi non deliberati e mancato rendimento del conto della gestione ordinaria del 2017 e di quelle straordinarie.
Dopo il passaggio di consegne al nuovo amministratore, avvenuto il 23 maggio 2018, il condominio lamentava la frammentarietà della documentazione ricevuta e la mancata rendicontazione delle gestioni passate. Pertanto, con delibera del 19 giugno 2018, l’assemblea incaricava un revisore contabile per analizzare la situazione, il quale evidenziava un ammanco di cassa di 25.395,20 euro.
NORMATIVA E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI APPLICATI
La sentenza inquadra la figura dell’amministratore di condominio nel contratto di mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art. 1129 c.c. e del rinvio alle norme sul mandato contenuto nello stesso articolo. Pertanto, l’amministratore è tenuto a usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) e, al termine dell’incarico, a rendere conto del suo operato e a restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.).
La consegna della documentazione contabile e patrimoniale al nuovo amministratore è espressione del dovere di lealtà e collaborazione del mandatario, indispensabile per garantire la continuità nella gestione dell’ente. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 18185/2021; 40134/2021) ha chiarito che l’amministratore uscente è tenuto a restituire tutta la documentazione, anche prima della riforma del 2012, in quanto discendente dal dovere di diligenza e collaborazione.