Opposizione a precetto: sentenza esecutiva solo dopo il passaggio in giudicato

Opposizione a precetto: sentenza esecutiva solo dopo il passaggio in giudicato

Con la sentenza n. 7660 del 15 aprile 2015, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha statuito che la sentenza che definisce una causa di opposizione a precetto, non avendo natura di sentenza di condanna, non è esecutiva fino al suo passaggio in giudicato.

Nel caso di specie, il creditore aveva notificato al debitore un precetto per il pagamento di un credito. Il debitore aveva proposto opposizione a precetto, contestando la validità del titolo esecutivo. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del precetto, ma il giudice dell’esecuzione aveva rigettato l’istanza di estinzione dell’esecuzione, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse già passata in giudicato.

La Cassazione ha cassato la sentenza del giudice dell’esecuzione, affermando che la sentenza di opposizione a precetto non ha natura di sentenza di condanna e, pertanto, non è esecutiva fino al suo passaggio in giudicato.

La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che, qualora l’esecuzione fosse stata medio tempore sospesa, il giudice dell’esecuzione non può legittimamente dichiararne l’improseguibilità, ma deve semplicemente attendere il passaggio in giudicato della sentenza di opposizione a precetto.

La sentenza in esame ha una rilevanza pratica significativa, in quanto chiarisce che la sentenza di opposizione a precetto non ha immediata efficacia esecutiva. Ciò significa che, anche se la sentenza dichiari la nullità del precetto, l’esecuzione non si estingue automaticamente, ma può proseguire fino al passaggio in giudicato della sentenza.

In particolare, la sentenza in esame ha le seguenti conseguenze pratiche:

  • Il creditore può continuare ad eseguire forzosamente il credito, anche se la sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità del precetto.
  • Il debitore può proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, anche se l’esecuzione è ancora in corso.
  • Il giudice dell’esecuzione deve attendere il passaggio in giudicato della sentenza di opposizione a precetto, prima di poter dichiarare l’estinzione dell’esecuzione o l’improseguibilità della stessa.

Avv. Cosimo Montinaro

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