La dinamica degli incidenti stradali rappresenta sempre una sfida interpretativa per i giuristi, soprattutto quando si devono valutare le responsabilità dei conducenti coinvolti. Il caso in esame, deciso dal Tribunale di Pesaro nel 2025, offre importanti spunti di riflessione sul tema della corresponsabilità in un sinistro avvenuto all’interno di una rotatoria, dove si intrecciano due elementi fondamentali: la mancata precedenza da parte di un automobilista e lo stato di ebbrezza del motociclista danneggiato. La vicenda processuale ha visto contrapporsi un motociclista, alla guida di un Peugeot, contro il conducente di un’auto Ssangyong e la relativa compagnia assicurativa, in merito a un incidente avvenuto all’intersezione regolata da rotatoria tra Via Solferino e Via Sandro Pertini.
La richiesta risarcitoria iniziale, quantificata in oltre centomila euro, è stata significativamente ridimensionata dal giudicante, che ha riconosciuto una responsabilità prevalente ma non esclusiva dell’automobilista. Il Tribunale ha infatti valutato che, sebbene la causa principale dell’incidente fosse da attribuirsi alla mancata precedenza dell’auto, non poteva essere trascurato lo stato di ebbrezza del motociclista, circostanza che ha inciso sui suoi tempi di reazione e sulla capacità di evitare l’impatto. Questa pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata che valuta con particolare rigore la condotta di chi si pone alla guida in stato di alterazione psicofisica, ritenendola un fattore autonomo di responsabilità anche in presenza di violazioni del codice della strada da parte di altri utenti.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale prende le mosse da un sinistro stradale avvenuto in data 20 luglio 2021 nella città di Pesaro, all’interno di una rotatoria che regola l’intersezione tra Via Solferino e Via Sandro Pertini. Il conducente di un motociclo Peugeot, proveniente da Via Solferino con direzione Pesaro-Urbino, stava percorrendo regolarmente la rotatoria quando, dalla sua destra, si immetteva nella stessa un’autovettura Ssangyong proveniente da Via Sandro Pertini. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale dell’Union Pian del Bruscolo intervenuta sul posto, l’automobilista aveva omesso di cedere la precedenza al motociclista che già circolava all’interno della rotatoria, causando l’impatto tra i due veicoli.
Il punto di collisione è stato individuato dalle forze dell’ordine tra la parte anteriore e il fianco destro del motociclo e la fiancata sinistra dell’autovettura, circostanza che ha confermato la ricostruzione secondo cui l’auto si stava appena immettendo nella rotatoria al momento dell’urto. Questa valutazione tecnica è stata corroborata anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso conducente dell’auto, il quale ha ammesso di essere ripartito dopo essersi fermato per dare precedenza sulla corsia di sinistra, senza tuttavia avvedersi dell’arrivo del motociclista, e di aver percepito l’imminenza dell’impatto solo grazie alle grida d’allarme dei suoi passeggeri.
A seguito dell’impatto, il motociclista riportava gravi lesioni personali con un periodo di invalidità temporanea stimato in 68 giorni e postumi permanenti significativi, quantificati dal consulente tecnico d’ufficio nella misura del 14,5%. In particolare, gli esiti delle lesioni consistevano in disfunzioni dolorose conseguenti a frattura della clavicola sinistra al terzo medio, trauma alla spalla destra con diastasi dell’acromio claveare, oltre a esiti anatomici e dolorosi di trauma toracico chiuso con pneumotorace sinistro che aveva richiesto drenaggio, accompagnato da polifratture costali dalla quarta all’ottava costa di sinistra.
Un elemento di particolare rilevanza nella dinamica del sinistro è emerso dagli accertamenti ospedalieri effettuati sul motociclista al momento del ricovero. Il referto del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pesaro attestava infatti la presenza di un tasso alcolemico di 3,0 g/l, valore notevolmente superiore alla soglia legale consentita di 0,5 g/l, configurando così una grave violazione delle norme sulla guida in stato di ebbrezza. Questa circostanza, sebbene non sia stata ritenuta la causa esclusiva dell’incidente, ha influito significativamente sulla valutazione complessiva delle responsabilità operata dal giudicante.
Dal punto di vista patrimoniale, il sinistro ha comportato per il motociclista, di professione panettiere e pasticciere, un periodo di assenza dal lavoro quantificato in circa 50 giorni, parzialmente coincidenti con un periodo di ferie programmato. Inoltre, come emerso dalle testimonianze raccolte in corso di causa, le lesioni subite hanno determinato una compromissione permanente della sua capacità lavorativa, costringendolo a richiedere l’assistenza del socio per le attività più gravose che comportano l’utilizzo degli arti superiori, come la preparazione di impasti o il sollevamento di tegami pesanti.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il quadro normativo di riferimento per la presente controversia si articola principalmente intorno agli articoli del Codice della Strada che disciplinano la circolazione all’interno delle rotatorie e le norme generali di comportamento alla guida, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di responsabilità extracontrattuale e concorso di colpa del danneggiato.
In particolare, l’articolo 145, comma 4, del Codice della Strada stabilisce l’obbligo per i conducenti di rispettare la segnaletica che regola la precedenza nelle intersezioni. Nel caso delle rotatorie, la regola generale prevede che abbia diritto di precedenza il veicolo che già si trova all’interno della rotatoria rispetto a quello che vi si deve immettere. Tale principio è stato violato dal conducente dell’autovettura Ssangyong, come confermato dal rapporto della Polizia Locale e dalla sanzione amministrativa irrogata allo stesso per l’infrazione commessa.
D’altra parte, l’articolo 186 del Codice della Strada disciplina la guida in stato di ebbrezza, prevedendo sanzioni penali per chi si pone alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. Nel caso di specie, il motociclista è stato trovato con un tasso di 3,0 g/l, configurando quindi una violazione particolarmente grave della normativa in questione. Da notare che il comma 2-bis dello stesso articolo, che prevede un aggravamento di pena qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, non è stato applicato nel procedimento penale a carico del motociclista, circostanza che tuttavia, come sottolineato dal Tribunale, non esclude la rilevanza civilistica della condotta ai fini della determinazione del concorso di colpa.
Per quanto riguarda il Codice Civile, l’articolo 2054 stabilisce che, in caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno. Nel caso in esame, tale presunzione è stata superata grazie alle risultanze probatorie che hanno evidenziato una prevalente responsabilità dell’automobilista, pur riconoscendo un concorso colposo del motociclista.
Particolarmente rilevante è anche l’articolo 1227 del Codice Civile, espressamente richiamato dalla difesa dei convenuti, che disciplina il concorso del fatto colposo del creditore (in questo caso, il danneggiato) nella causazione dell’evento dannoso, prevedendo una corrispondente riduzione del risarcimento.
Sul piano giurisprudenziale, il Tribunale di Pesaro ha fatto riferimento a un importante precedente della Corte di Cassazione, la sentenza n. 6548 del 14 marzo 2013, secondo cui la circostanza che il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale avesse, al momento del fatto, un tasso alcolemico superiore a quello massimo consentito dalla legge costituisce una presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità nella causazione dell’evento. Tale presunzione può essere superata attraverso la prova concreta che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza del conducente, onere probatorio che nel caso di specie non è stato adeguatamente assolto.
Un altro principio giurisprudenziale richiamato nella sentenza riguarda la liquidazione del danno alla cenestesi lavorativa, cioè quel pregiudizio che, pur non incidendo direttamente sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, comporta una maggiore usura dell’organismo nello svolgimento dell’attività lavorativa. Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 28988 del 2020, tale forma di danno non costituisce una voce autonoma del danno non patrimoniale, né può essere risarcita come danno patrimoniale, ma deve essere valorizzata attraverso un incremento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
La decisione del Tribunale di Pesaro si articola su due direttrici fondamentali: da un lato, l’accertamento delle rispettive responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro; dall’altro, la quantificazione del danno risarcibile, tenuto conto del concorso di colpa accertato e di quanto già corrisposto dalla compagnia assicurativa.
