Terzo trasportato: risarcimento garantito anche senza accertare la responsabilità del conducente – Tribunale di Lecce 2025

Quando si parla di incidenti stradali che coinvolgono terzi trasportati, emerge con forza una questione giuridica fondamentale che spesso sfugge alla conoscenza comune. In molti ritengono che per ottenere il risarcimento del danno sia necessario dimostrare la responsabilità specifica del conducente del veicolo su cui viaggiavano. La realtà normativa, tuttavia, è ben diversa e decisamente più favorevole per le vittime di sinistri stradali.

Il caso esaminato dal Tribunale di Lecce nel 2025 riguarda un tragico sinistro stradale verificatosi in orario notturno, durante le festività natalizie, lungo una strada provinciale caratterizzata da un tracciato con doppia curva. A bordo del veicolo si trovavano tre giovani, tra cui un terzo trasportato che perse la vita nell’impatto. Le dinamiche dell’incidente hanno sollevato interrogativi complessi che intrecciano profili di responsabilità civile, obblighi degli enti proprietari delle strade e diritti dei danneggiati.

L’aspetto particolarmente rilevante della vicenda riguarda la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari della vittima non solo nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo, ma anche verso l’ente proprietario della strada, chiamato in causa per presunte carenze nella segnaletica e nella manutenzione del tracciato viario. La questione centrale si è così sdoppiata: da un lato, il diritto al risarcimento del terzo trasportato; dall’altro, l’eventuale concorso di responsabilità dell’ente pubblico per la mancata installazione di barriere protettive (guard rail) nel punto in cui è avvenuto l’impatto.

La sentenza offre importanti chiarimenti su temi di rilevanza pratica quotidiana: quando un ente pubblico risponde per carenze infrastrutturali della rete viaria? Qual è il nesso causale necessario per configurare una responsabilità condivisa tra conducente ed ente proprietario della strada? E soprattutto, quali sono i diritti del terzo trasportato in caso di sinistro mortale?

Le risposte fornite dal Tribunale hanno implicazioni significative non solo per i professionisti del settore legale, ma per chiunque si trovi ad affrontare le conseguenze di un sinistro stradale con lesioni gravi o esito mortale. La pronuncia chiarisce i confini tra condotta colposa del conducente e obblighi di manutenzione stradale, definendo con precisione quando la presenza o l’assenza di dispositivi di sicurezza stradale può effettivamente incidere sulla determinazione delle responsabilità.

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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it


INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda si colloca temporalmente nella notte di Natale, quando un’autovettura di grossa cilindrata percorreva una strada provinciale in direzione di un piccolo centro abitato del Salento. A bordo del veicolo viaggiavano tre giovani: il conducente, un passeggero sul sedile anteriore e un terzo trasportato sul sedile posteriore lato sinistro. Le condizioni meteorologiche della notte presentavano asfalto reso umido, circostanza che avrebbe dovuto suggerire particolare prudenza nella condotta di guida.

Il tratto stradale interessato dal sinistro presentava caratteristiche morfologiche ben precise. Dopo un lungo rettilineo, la strada iniziava a presentare una leggera pendenza in discesa, culminando in una doppia curva: una prima semicurva sinistrorsa a visuale aperta, seguita immediatamente da una seconda semicurva destrorsa. Lungo il percorso erano posizionati regolari cartelli segnaletici che imponevano il limite di velocità di 50 km/h, oltre a segnali di divieto di sorpasso, indicazioni di doppia curva e delineatori modulari posti sui margini esterni delle curve.

Secondo la ricostruzione operata dalle forze dell’ordine intervenute sul posto, il conducente impegnava la prima semicurva sinistrorsa a una velocità decisamente superiore ai limiti imposti. L’eccessiva velocità provocava un allargamento della traiettoria con conseguente invasione della corsia di marcia opposta. Nel tentativo di riguadagnare la corretta traiettoria per affrontare la successiva curva destrorsa, il veicolo fuoriusciva dalla sede stradale impattando violentemente con la fiancata anteriore sinistra contro un albero di ulivo secolare posizionato a ridosso della banchina sterrata.

La violenza dell’impatto era tale da provocare l’avulsione del motore dal vano anteriore, che veniva proiettato sulla carreggiata insieme al paraurti. Il veicolo, invece, dopo l’urto contro l’albero, precipitava in una scarpata sottostante di circa un metro e mezzo rispetto al piano viabile. I tre occupanti rimanevano incastrati tra le lamiere gravemente deformate dall’urto, tanto che fu necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per procedere all’estrazione.

Un passante, transitando casualmente sul luogo poco dopo l’accadimento, notava la presenza del veicolo nella scarpata e allertava immediatamente i servizi di emergenza. I Carabinieri della stazione locale intervenivano sul posto nelle prime ore del mattino, constatando la presenza di gemiti e lamenti provenienti dall’abitacolo gravemente danneggiato. Nonostante l’immediato intervento del personale sanitario del 118, per il giovane passeggero posteriore non vi era più nulla da fare: il decesso veniva accertato poche ore dopo l’arrivo dei soccorritori, a causa delle gravissime lesioni traumatiche riportate nell’impatto.

Gli accertamenti tecnici condotti nell’immediatezza rivelavano dettagli significativi. Sul manto stradale, reso umido ma non bagnato dalla sola umidità notturna, non erano visibili tracce di frenata o altri segni che potessero indicare un tentativo di rallentamento prima della perdita di controllo del veicolo. Non emergevano elementi che potessero far ipotizzare il coinvolgimento di altri veicoli o la presenza di ostacoli fissi o accidentali sulla carreggiata al momento del sinistro. Le evidenze portavano a configurare un sinistro a veicolo isolato, causato dalla perdita di controllo in curva.

I familiari della vittima, dopo aver ricevuto un’offerta risarcitoria ritenuta inadeguata dalla compagnia assicurativa del veicolo, decidevano di adire le vie legali per ottenere il pieno ristoro dei danni subiti. L’azione veniva diretta non solo verso l’assicurazione RC auto del veicolo, ma anche verso il proprietario dell’autovettura quale responsabile civile. Nel corso del giudizio, emergeva una ulteriore questione che avrebbe caratterizzato l’intero procedimento: la possibile corresponsabilità dell’ente provinciale proprietario della strada per presunte carenze nella segnaletica e, soprattutto, per la mancata installazione di barriere protettive di sicurezza nel punto dell’impatto.


NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina applicabile al caso trova il proprio fondamento nell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), norma cardine che regola la posizione del terzo trasportato danneggiato in un sinistro stradale. Questa disposizione attribuisce al passeggero un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, prescindendo dall’accertamento specifico delle modalità del sinistro e delle eventuali responsabilità concorrenti. Si tratta di una tutela rafforzata che la legge riconosce a chi, trovandosi a bordo di un veicolo altrui, subisce danni a causa di un incidente stradale.

Il principio secondo cui il terzo trasportato ha diritto al risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti rappresenta un orientamento granitico nella giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha ribadito in numerose pronunce che questa particolare posizione del passeggero si giustifica con la necessità di garantire una tutela piena ed effettiva a chi non ha alcun controllo sulla condotta di guida e si affida completamente alla diligenza del conducente.

Particolarmente rilevante è il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 35318 del 2022, secondo cui nel caso di sinistro che ha coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta del trasportato danneggiato deve essere esercitata esclusivamente ai sensi dell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, rivolgendosi direttamente all’impresa assicuratrice del responsabile civile. Questa precisazione ha chiarito definitivamente il quadro processuale, eliminando incertezze sulla legittimazione passiva nelle controversie di questo tipo.

Sul versante della responsabilità degli enti proprietari delle strade, occorre richiamare i principi generali in materia di responsabilità aquiliana ex articolo 2043 del Codice Civile e le specifiche previsioni del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) in tema di manutenzione e segnaletica stradale. L’ente proprietario della strada ha l’obbligo di mantenere in stato di efficienza il tracciato viario e di garantire la presenza di adeguata segnaletica, ma tale obbligo deve essere valutato in concreto alla luce delle caratteristiche specifiche della strada e del traffico che la interessa.

La giurisprudenza ha elaborato nel tempo criteri rigorosi per l’accertamento della responsabilità dell’ente pubblico per carenze nella manutenzione stradale o nell’installazione di dispositivi di sicurezza. Non è sufficiente la mera assenza di un guard rail o di altri presidi protettivi: occorre dimostrare che tale assenza costituisca una violazione di specifici obblighi normativi e, soprattutto, che esista un nesso causale tra la carenza infrastrutturale e l’evento dannoso. In altre parole, deve essere provato che la presenza del dispositivo mancante avrebbe evitato o ridotto le conseguenze del sinistro.

Le Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle infrastrutture stradali emanate dal Ministero delle Infrastrutture forniscono indicazioni tecniche sulla necessità di installazione delle barriere di sicurezza, ma tali indicazioni devono essere contestualizzate in relazione alle caratteristiche geometriche della strada, alla velocità consentita, al volume di traffico e ad altri fattori rilevanti. Non esiste un obbligo generalizzato di installare guard rail su qualsiasi tratto stradale, ma tale obbligo sorge solo in presenza di specifiche condizioni di pericolosità.

Quanto al nesso causale, la giurisprudenza applica il criterio del “più probabile che non”, secondo cui la responsabilità sussiste solo quando risulti dimostrato che, in assenza del fatto illecito (nel caso di specie, l’omessa installazione della barriera), l’evento dannoso non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con conseguenze meno gravi. Questo principio assume particolare rilevanza quando si valuta l’incidenza causale di una condotta colposa particolarmente grave del conducente, come l’aver percorso una strada a velocità doppia rispetto ai limiti imposti.

Sul piano della prova del danno non patrimoniale, rileva la distinzione tra danno da perdita del rapporto parentale e danno biologico. Il primo costituisce una categoria autonoma di danno che prescinde dall’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica, concretizzandosi nello sconvolgimento esistenziale derivante dalla perdita del congiunto. Per i membri della famiglia nucleare (genitori, figli, fratelli) opera una presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio, che impone al danneggiante l’onere di dimostrare l’assenza di un effettivo legame affettivo.

Il danno biologico da perdita del congiunto, invece, richiede la prova dell’esistenza di una vera e propria lesione dell’integrità psico-fisica, accertabile mediante consulenza medico-legale. Si tratta di una categoria di danno distinta e autonoma rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9857 del 2022, che ha escluso la configurabilità di una duplicazione risarcitoria quando vengono liquidati entrambi i pregiudizi, trattandosi di lesione di beni giuridici ontologicamente diversi.


DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Lecce ha affrontato la questione articolando il proprio ragionamento su due distinti profili: da un lato, il diritto al risarcimento del terzo trasportato e dei suoi familiari; dall’altro, l’eventuale concorso di responsabilità dell’ente proprietario della strada. Entrambi gli aspetti hanno richiesto un’attenta valutazione degli elementi probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria, che si è avvalsa di consulenza tecnica d’ufficio, sia di natura medico-legale che ingegneristica, oltre che delle risultanze degli accertamenti penali svolti in sede di indagini preliminari.

Sul primo profilo, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui il terzo trasportato ha diritto al risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento specifico della responsabilità del conducente. Questo principio trova fondamento nell’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni e risponde all’esigenza di tutelare chi, non avendo alcun controllo sulla condotta di guida, si trova in una posizione di particolare vulnerabilità. Nel caso di specie, risultava pacifico e non contestato che la vittima si trovasse a bordo del veicolo in qualità di passeggero posteriore, circostanza attestata sia dal verbale dei Carabinieri che dalle risultanze del servizio sanitario 118.

La questione più complessa riguardava invece la ripartizione della responsabilità tra il conducente del veicolo e l’ente provinciale proprietario della strada. La compagnia assicurativa e il responsabile civile avevano infatti sollevato una domanda riconvenzionale nei confronti della Provincia, addebitandole una concorrente responsabilità per l’omessa installazione di barriere protettive nel punto in cui era avvenuto l’impatto. Secondo la tesi difensiva, la presenza di un guard rail avrebbe potuto evitare o quantomeno ridurre le conseguenze del sinistro.

Il Tribunale ha proceduto a un’accurata ricostruzione della dinamica dell’incidente, avvalendosi degli accertamenti tecnici svolti dal consulente nominato dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale parallelo. Dalle risultanze peritali emergeva con chiarezza che il veicolo, dopo aver percorso un lungo tratto rettilineo, impegnava una doppia curva a una velocità compresa tra 90 e 100 km/h, quindi quasi doppia rispetto al limite di 50 km/h imposto dalla segnaletica presente sul posto. L’eccessiva velocità causava un allargamento della traiettoria con conseguente invasione della corsia opposta.

Un elemento cruciale per la decisione riguardava l’accertamento della presenza della segnaletica stradale al momento del sinistro. Sul punto, il Tribunale ha dato pieno credito alle risultanze del verbale redatto dai Carabinieri nell’immediatezza dell’evento, atto dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso. Dal verbale e dallo schizzo planimetrico allegato emergeva con certezza l’esistenza di regolare cartellonistica indicante il limite di velocità di 50 km/h, oltre a segnali di divieto di sorpasso, indicazione di doppia curva e delineatori modulari di curva. Questa circostanza veniva ulteriormente confermata dalle testimonianze acquisite nel corso del giudizio.

Quanto alla questione dell’obbligo di installazione del guard rail, il Tribunale ha richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. Non esiste un obbligo generalizzato per l’ente proprietario di dotare qualsiasi tratto stradale di barriere protettive. Tale obbligo sorge solo in presenza di specifiche condizioni di pericolosità e deve essere valutato alla luce delle caratteristiche concrete del tracciato viario, della velocità consentita, del volume di traffico e di altri fattori rilevanti. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla Provincia emergeva che nel decennio precedente il sinistro non si erano verificati altri incidenti con danni alle persone su quel tratto di strada.

Ma l’aspetto decisivo della motivazione riguarda il nesso causale tra l’assenza della barriera protettiva e l’evento dannoso. Il Tribunale ha sottolineato come non fosse stata fornita alcuna prova che la presenza di un guard rail avrebbe effettivamente potuto evitare o ridurre le conseguenze del sinistro. Al contrario, le risultanze tecniche dimostravano che l’energia cinetica del veicolo al momento dell’impatto, data la velocità eccessiva, era tale da superare ampiamente la capacità di contenimento di una normale barriera stradale.

Un’ulteriore considerazione riguardava le modalità concrete dell’impatto. Il veicolo, dopo aver invaso completamente la corsia opposta a quella di regolare percorrenza, aveva assunto una traiettoria incompatibile con il corretto funzionamento di un’eventuale barriera di sicurezza. Le barriere stradali, infatti, sono progettate per funzionare efficacemente quando il veicolo le impatta procedendo nella corretta direzione di marcia, non quando proviene dalla corsia opposta. La consulenza tecnica di parte depositata dalla Provincia evidenziava come in tali condizioni il guard rail non avrebbe fornito alcuna protezione efficace, potendo anzi aggravare le conseguenze dell’impatto a causa della penetrazione delle lame metalliche all’interno dell’abitacolo.

Il Tribunale ha quindi concluso che la causa esclusiva del sinistro doveva individuarsi nella condotta di guida del conducente, che aveva percorso il tratto stradale a velocità quasi doppia rispetto ai limiti imposti dalla segnaletica regolarmente presente. L’assenza della barriera protettiva costituiva una mera circostanza occasionale, priva di rilevanza causale rispetto all’evento. Applicando il criterio del “più probabile che non”, il giudice ha ritenuto dimostrato che anche in presenza del guard rail il sinistro si sarebbe comunque verificato con le medesime conseguenze mortali per il terzo trasportato.

Sul versante del quantum risarcitorio, il Tribunale ha proceduto a una liquidazione articolata dei vari pregiudizi patiti dai familiari della vittima. È stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno morale terminale, in quanto non risultava provato che la vittima avesse mantenuto uno stato di coscienza tale da percepire lucidamente l’approssimarsi della morte. La presenza di gemiti e lamenti all’interno dell’abitacolo non costituiva prova sufficiente di uno stato di coscienza, essendo stato accertato il decesso in tempi ravvicinati dall’impatto.

Per quanto riguarda il danno da perdita del rapporto parentale, il Tribunale ha applicato i criteri elaborati dalle Tabelle del Tribunale di Milano, parametrando la liquidazione all’età della vittima e dei superstiti, alla convivenza e all’intensità della relazione affettiva. Su quest’ultimo aspetto, particolare rilevanza hanno assunto le prove testimoniali che hanno documentato la profondità del legame familiare e lo sconvolgimento esistenziale subito dai congiunti. Il Tribunale ha riconosciuto il massimo dei punti previsti dalle Tabelle per l’intensità della relazione, sulla base delle evidenze emerse dall’istruttoria.

È stato inoltre riconosciuto il danno biologico in favore della madre e della sorella della vittima, accertato mediante consulenza tecnica d’ufficio medico-legale che aveva diagnosticato rispettivamente un disturbo da lutto persistente complicato e un disturbo dell’adattamento. Le percentuali di invalidità permanente accertate dai consulenti sono state integralmente recepite dal Tribunale, con conseguente liquidazione del danno secondo i criteri tabellari, comprensivi della componente morale.


ESTRATTO DELLA SENTENZA

“Invero, secondo l’orientamento granitico della Suprema Corte, il terzo trasportato ottiene il risarcimento a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti e, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 codice assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.