Guida in stato di ebbrezza con incidente stradale: la compagnia assicurativa ottiene la rivalsa integrale per le somme pagate – Tribunale Venezia 2025

Un conducente che ha causato un sinistro stradale mentre guidava con un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite consentito viene condannato al rimborso integrale delle somme erogate dalla propria compagnia assicurativa. Il Tribunale di Venezia, con sentenza di dicembre 2025, riconosce il pieno diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato che si era posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, in violazione dell’art. 186 comma 2 lettera b del Codice della Strada, provocando un incidente stradale. La pronuncia applica l’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, che consente all’impresa assicuratrice di esercitare l’azione di rivalsa nella misura in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Il Tribunale ricostruisce puntualmente la dinamica del sinistro sulla base della relazione redatta dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, delle dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti e della constatazione amichevole sottoscritta dal responsabile. Il conducente, distratto dalla lettura di un messaggio sul telefono cellulare, aveva perso il controllo del veicolo salendo sullo spartitraffico centrale e impattando contro la segnaletica verticale, per poi invadere la corsia opposta e collidere con un autoarticolato che transitava regolarmente. La condotta di guida è stata aggravata dallo stato di ebbrezza accertato mediante etilometro, con valori di 2,00 g/l alla prima prova e 1,33 g/l alla seconda.

La decisione si pronuncia inoltre sulla prova dell’avvenuto risarcimento dei danni da parte della compagnia assicuratrice, chiarendo che nel sistema dell’indennizzo diretto previsto dalla Convenzione CARD, l’impresa gestionaria che risarcisce il danneggiato ha diritto al rimborso forfettario da parte dell’impresa debitrice, la quale può poi esercitare l’azione di rivalsa verso il proprio assicurato responsabile. Il Tribunale riconosce ammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare l’avvenuta cessione del credito dal danneggiato al riparatore e il successivo pagamento effettuato dall’assicurazione.

Principi di diritto trattati e risolti

1. L’azione di rivalsa dell’assicuratore opera in caso di guida in stato di ebbrezza accertata

Il Tribunale affronta la questione della sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto di rivalsa dell’impresa assicuratrice nei confronti dell’assicurato che ha causato un sinistro stradale mentre si trovava alla guida in stato di alterazione alcolica. La compagnia aveva dedotto che le Condizioni Generali di Assicurazione prevedevano espressamente l’esclusione della copertura assicurativa per il veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza con violazione dell’art. 186 del Codice della Strada.

Il Collegio richiama l’art. 144 comma 2 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), secondo cui per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. Tuttavia, la norma chiarisce che l’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Nel caso di specie, il Tribunale rileva che dalle Condizioni Generali di Assicurazione emerge che l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 Codice della Strada. Tale previsione contrattuale legittima l’azione di rivalsa per l’intero importo erogato a titolo di risarcimento del danno conseguente al sinistro causato dall’assicurato in stato di ebbrezza.

2. Lo stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l integra la fattispecie aggravata

Il Tribunale esamina la sussistenza della violazione dell’art. 186 comma 2 lettera b e comma 2 bis del Codice della Strada. Dagli accertamenti esperiti nell’immediatezza del sinistro da parte del Corpo di Polizia Locale è emerso che il conducente si era posto alla guida in condizioni psicofisiche inadatte per l’assunzione di bevande alcoliche.

Il Collegio richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, che ha condannato il conducente per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. La pronuncia penale evidenzia che il conducente è stato sottoposto alle verifiche di rito per accertarne l’eventuale stato di ebbrezza alcolica, che davano esito positivo, avendo condotto a riscontrare un tasso alcolemico di gran lunga superiore a quello consentito dalla normativa vigente, pari alla prima prova a 2,00 g/l e alla seconda a 1,33 g/l.

Il Tribunale precisa che atteso il valore del tasso alcolemico accertato in occasione del secondo rilevamento, la condotta appare sussumibile nell’ipotesi di cui alla lettera b dell’art. 186 Codice della Strada, che prevede sanzioni più gravi per chi guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. Opera inoltre la circostanza aggravante di cui al comma 2 bis della medesima disposizione, essendo stato il conducente coinvolto in un incidente stradale. Tale accertamento, cristallizzato nella sentenza penale, assume rilevanza determinante ai fini del giudizio civile di rivalsa.

3. La distrazione alla guida con uso del cellulare determina responsabilità esclusiva del conducente

Il Tribunale ricostruisce la dinamica del sinistro sulla base della documentazione allegata, in particolare della relazione di incidente stradale redatta dal Corpo di Polizia Locale intervenuto sul luogo nell’immediatezza della verificazione e della constatazione amichevole di incidente sottoscritta dal conducente responsabile. Dalle dichiarazioni rese emerge che il conducente, denunciando il sinistro, ha reso noto alla propria compagnia assicurativa di aver perso il controllo del mezzo e di aver invaso la corsia percorsa dall’autoarticolato.

Le autorità intervenute hanno ricostruito la dinamica dell’evento lesivo previa esecuzione degli opportuni rilievi e assunzione delle necessarie dichiarazioni rese dai conducenti dei mezzi coinvolti. Il responsabile ha dichiarato testualmente di essere transitato su Viale della Regione Veneto con direzione verso Corso Stati Uniti e di essersi trovato al di sopra dello spartitraffico presente all’intersezione per una distrazione alla guida, ammettendo di stare leggendo un messaggio sul telefono cellulare.

Il Tribunale evidenzia che il conducente, distraendosi, si è trovato sopra allo spartitraffico sentendo un botto dopo aver impattato contro la segnaletica verticale, e ha cercato di girare verso destra senza però riuscire a evitare l’autoarticolato che transitava regolarmente, colpendolo con la fiancata sinistra della propria auto. La Polizia Locale ha accertato che il conducente, causa una riferita distrazione alla guida, dopo essere salito sull’aiuola spartitraffico centrale e aver urtato con la parte anteriore il segnale verticale di Stop, nel proseguire la marcia con manovra di svolta a destra ha impegnato Corso Stati Uniti e ha urtato con la fiancata sinistra la parte anteriore angolare destra dell’autoarticolato in transito.

4. Nel sistema CARD l’impresa gestionaria ottiene rimborso forfettario dall’impresa debitrice

Il Tribunale affronta la specifica questione relativa al meccanismo di indennizzo diretto previsto dalla Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD). Nel caso di specie, l’impresa assicuratrice dell’autoarticolato danneggiato aveva provveduto a risarcire in regime di indennizzo diretto il danno materiale subito dal veicolo proprio assicurato, per poi addebitare alla compagnia dell’assicurato responsabile l’importo stabilito a forfait ai sensi dell’art. 23 della Convenzione CARD.

Il Collegio precisa che l’articolo citato, rubricato “rimborsi a favore della gestionaria“, prevede che i risarcimenti operati dalla gestionaria relativi ai danni al veicolo assicurato vengono rimborsati mediante un forfait unico stabilito annualmente, eventualmente differenziato in tre macroaree territoriali per la componente relativa ai danni alle cose. Il forfait richiesto dalla gestionaria è quello relativo all’anno di accadimento del sinistro e il rimborso deve essere richiesto alla debitrice tramite Gestore Stanza Compensazione.

La pronuncia chiarisce quindi che nel sistema dell’indennizzo diretto, l’impresa assicuratrice gestionaria che ha risarcito il danneggiato agisce in rivalsa verso l’impresa debitrice mediante richiesta del rimborso forfettario, mentre l’impresa debitrice può poi esercitare l’azione di rivalsa verso il proprio assicurato responsabile per l’intero importo effettivamente erogato al danneggiato. Tale meccanismo consente di evitare duplicazioni e di garantire il ristoro del danneggiato mantenendo al contempo la possibilità per l’assicuratore di recuperare le somme pagate quando ricorrano i presupposti contrattuali per l’esclusione della copertura.

5. La cessione del credito dal danneggiato al riparatore è provabile per testimoni

Il Tribunale si pronuncia sulla prova dell’avvenuto risarcimento dei danni da parte della compagnia assicuratrice, questione rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione di rivalsa che presuppone l’effettivo pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso. Nel caso di specie, la compagnia aveva dedotto di aver erogato l’importo di euro 10.550,47 non direttamente al proprietario del veicolo danneggiato ma alla carrozzeria incaricata delle riparazioni e cessionaria del credito.

Il Collegio rileva che risulta provato sia documentalmente che dall’espletata istruttoria che delle riparazioni sull’autoarticolato si è occupata la carrozzeria indicata, che ha emesso fattura comprensiva di imponibile e IVA. Parimenti risulta dall’istruttoria svolta essere intervenuta la cessione del credito da parte del proprietario del veicolo danneggiato a favore della carrozzeria riparatrice.

Il Tribunale ritiene ammissibili e rilevanti le dichiarazioni rese dai testi escussi, rispettivamente legale rappresentante e socio della carrozzeria, i quali hanno confermato di aver ricevuto la cessione del credito e di essere stati successivamente pagati dall’assicurazione mediante bonifico bancario per l’imponibile indicato in fattura. La prova testimoniale viene corroborata dalla documentazione bancaria acquisita in ottemperanza all’ordine di esibizione, dalla quale si evince che il pagamento è stato eseguito dalla compagnia assicuratrice a favore della carrozzeria cessionaria e che l’importo versato attiene alla fattura emessa dal riparatore.

➡️ RICHIEDI UNA CONSULENZA ⬅️
Avv. Cosimo Montinarosegreteria@studiomontinaro.it

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
  • SCARICA LA SENTENZA ⬇️

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Una compagnia assicurativa agisce in giudizio per ottenere la condanna del proprio assicurato al rimborso delle somme erogate a seguito di un sinistro stradale causato dallo stesso mentre si trovava alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Il sinistro si verifica nel giugno 2021 in orario serale all’intersezione tra due importanti arterie stradali di una città veneta, coinvolgendo l’autovettura del convenuto, da questi condotta, e un autoarticolato che transitava regolarmente.

L’assicuratore aveva stipulato con il conducente un contratto di assicurazione per la responsabilità civile auto, le cui Condizioni Generali prevedevano espressamente l’esclusione della copertura assicurativa nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza con violazione dell’art. 186 del Codice della Strada. A seguito del sinistro, la compagnia si era trovata a dover corrispondere somme a titolo risarcitorio sia per i costi di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità che per i danni materiali al veicolo controparte.

La dinamica del sinistro emerge chiaramente dalla documentazione raccolta nell’immediatezza dei fatti dal Corpo di Polizia Locale. Il conducente, mentre percorreva una strada con direzione verso un’importante intersezione, distratto dalla lettura di un messaggio sul telefono cellulare, perdeva il controllo del veicolo salendo sullo spartitraffico centrale e impattando contro la segnaletica verticale di Stop posizionata in corrispondenza dell’incrocio. Nel tentativo di rientrare sulla carreggiata, il conducente effettuava una manovra di svolta a destra invadendo però la corsia opposta dove transitava regolarmente un autoarticolato, con il quale avveniva la collisione.

Il conducente dell’autoarticolato, resosi conto all’improvviso dell’invasione di corsia da parte dell’autovettura, riusciva solamente ad attuare una manovra di emergenza frenando e spostandosi leggermente verso sinistra, senza tuttavia poter evitare l’impatto. L’urto avveniva tra la fiancata laterale sinistra dell’autovettura e la parte anteriore angolare destra dell’autoarticolato, confermando che quest’ultimo si trovava già in transito sull’intersezione quando il primo veicolo aveva invaso impropriamente la corsia.

Nell’immediatezza del sinistro, gli agenti della Polizia Locale sottoponevano il conducente dell’autovettura agli accertamenti previsti per verificarne l’eventuale stato di ebbrezza alcolica. Le prove effettuate mediante etilometro davano esito positivo, riscontrando un tasso alcolemico di gran lunga superiore a quello consentito dalla normativa vigente: alla prima prova il valore risultava pari a 2,00 grammi per litro, mentre alla seconda prova, effettuata dopo l’intervallo di tempo prescritto, il valore era di 1,33 grammi per litro.

Per i fatti accertati, il conducente veniva denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza conseguente all’uso di sostanze alcoliche con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale. Successivamente veniva emessa nei suoi confronti sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, che lo condannava alla pena di quattro mesi di arresto e a euro 3.200,00 di ammenda con concessione della sospensione condizionale della pena.