Per il rimborso delle spese straordinarie “prevedibili” non occorre un nuovo titolo esecutivo

Per il rimborso delle spese straordinarie “prevedibili” non occorre un nuovo titolo esecutivo

Introduzione

In caso di separazione o divorzio, i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli. Il mantenimento può essere ordinario, ovvero quello necessario per soddisfare i bisogni primari dei figli, come vitto, alloggio, vestiario, istruzione e cure mediche. Può essere anche straordinario, ovvero quello necessario per soddisfare esigenze non ordinarie, come ad esempio le spese per l’istruzione superiore, le spese sanitarie non contemplate dal Servizio Sanitario Nazionale, le spese per attività sportive o ricreative, ecc.

Le spese straordinarie sostenute da un genitore nell’interesse dei figli devono essere rimborsate dall’altro genitore. Tuttavia, non sempre è necessario ottenere un nuovo titolo esecutivo per ottenere il rimborso.

Spese straordinarie prevedibili

Le spese straordinarie che rispondono a ordinarie e prevedibili esigenze dei figli, benché non ricomprese nell’assegno forfettizzato di mantenimento, ben possono esser richieste in rimborso dal genitore anticipatario solo sulla base della loro elencazione e allegazione nell’atto di precetto.

Per tali esborsi, quindi, non è necessario ottenere, in sede giudiziale, un nuovo e distinto titolo esecutivo che attesti la loro esistenza e quantificazione.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 379 del 13.01.2021, ha ribadito questo principio di diritto, precisando che le spese straordinarie prevedibili sono quelle che, pur essendo non ordinariamente ricorrenti, presentano un carattere di certezza nel loro ripetersi e che, pertanto, possono essere facilmente quantificate.

Ad esempio, rientrano in questa categoria le spese per:

  • l’iscrizione e la frequenza a corsi di istruzione o formazione professionale;
  • la partecipazione a viaggi di studio o istruzione;
  • l’acquisto di libri, materiale didattico e strumenti per l’istruzione;
  • le spese per attività sportive o ricreative;
  • le spese per l’assistenza sanitaria non prevista dal Servizio Sanitario Nazionale.

Spese straordinarie imprevedibili

Le spese straordinarie che, invece, sono imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento.

In questi casi, il genitore che ha sostenuto le spese deve dimostrare al giudice l’esistenza, la natura e la consistenza delle spese medesime.

Ad esempio, rientrano in questa categoria le spese per:

  • l’acquisto di un bene di lusso o di particolare valore;
  • la partecipazione a un evento straordinario, come ad esempio un matrimonio o un viaggio all’estero;
  • le spese per interventi chirurgici o cure mediche particolarmente costose;
  • le spese per l’assistenza di un figlio disabile.

principio di diritto

In materia di rimborso delle spese cdd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio“.

Conclusione

In conclusione, per ottenere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli, è necessario distinguere tra spese prevedibili e spese imprevedibili.

Le spese prevedibili possono essere richieste in rimborso senza necessità di ottenere un nuovo titolo esecutivo, mentre le spese imprevedibili richiedono l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento innanzi al giudice.

Nel caso in cui il genitore che ha sostenuto le spese straordinarie non sia in grado di dimostrare l’esistenza, la natura e la consistenza delle spese medesime, il giudice può rigettare la sua domanda di rimborso.

Avv. Cosimo Montinaro

(avvocato diritto di famiglia)

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