Pignoramento stipendio e cessione del quinto: guida completa e aggiornata al 2023

Pignoramento stipendio e cessione del quinto: guida completa e aggiornata al 2023

Introduzione

Il pignoramento dello stipendio e la cessione del quinto sono due strumenti utilizzati per recuperare crediti insoluti. In questa guida completa e aggiornata al 2023, analizzeremo le loro caratteristiche, i limiti, le interazioni e le novità normative, fornendo esempi concreti e riferimenti normativi puntuali.

I limiti generali al pignoramento dello stipendio

Le somme dovute ai lavoratori a titolo di stipendio o di altre indennità relative al rapporto di lavoro privato possono essere pignorate nella misura di un quinto e, se si tratta di crediti alimentari, nella misura autorizzata dal giudice (art. 545, 4° comma, c.p.c.).

Se però vi è un pignoramento per simultaneo concorso di cause diverse, il pignoramento può estendersi sino alla metà della retribuzione (art. 545, 5° comma, c.p.c.; art. 2, 2° comma, d.p.r. n. 180/1950). La pignorabilità fino alla metà è dunque possibile solo in caso di concorso di crediti aventi natura differente (alimentari, tributari e di altro tipo).

Ne deriva che, se a seguito di un pignoramento è già stata disposta l’assegnazione di un quinto dello stipendio, questo non è ulteriormente pignorabile per crediti della stessa natura, prima che gli effetti dell’assegnazione precedente si siano esauriti; se invece concorrono crediti di tipo diverso (es. un credito da risarcimento danni e un credito tributario), la retribuzione è ulteriormente pignorabile fino alla sua metà. In quest’ultimo caso, pertanto, il creditore che effettua un successivo pignoramento può soddisfarsi in misura pari alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota oggetto del pignoramento precedente.

Il codice di procedura civile limita la pignorabilità della retribuzione sul presupposto che il pignoramento (così come il sequestro) è un atto che viene subìto dal lavoratore. Non contempla invece limiti per la cessione dei crediti retributivi, considerando evidentemente il fatto che questa fattispecie implica un atto libero, sovente finalizzato ad un utile finanziamento.

L’art. 545, 6° comma, c.p.c., però, fa salve le limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge e, come vedremo tra poco, una disciplina particolare è prevista per il caso in cui il pignoramento della retribuzione venga notificato mentre il lavoratore ha in corso una cessione volontaria di una quota del proprio salario.In definitiva, lo stipendio dei lavoratori è pignorabile solo in parte. La legge prevede i seguenti limiti:

  • Un quinto per crediti di natura diversa (es. debiti commerciali, multe) – art. 545, 4° comma, c.p.c.
  • Metà per crediti alimentari – art. 545, 4° comma, c.p.c.
  • Differenza tra metà e quota ceduta in caso di cessione del quinto già in corso – art. 545, 5° comma, c.p.c.

Cessione del quinto dello stipendio e successivo pignoramento

La cessione del credito è il negozio mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce il diritto di credito ad un terzo (cessionario), secondo lo schema di cui all’art. 1260 c.c.; a seguito del trasferimento del credito il debitore ceduto – nel nostro caso il datore di lavoro – è tenuto ad adempiere la propria obbligazione direttamente al cessionario e non più al cedente.

La cessione di crediti da parte di un soggetto (qui il lavoratore) è opponibile al suo creditore, se è stata notificata o accettata con atto di data certa anteriore al pignoramento (art. 2914, n. 2, c.c., art. 1, 6° comma, d.p.r. n. 180/1950)11. Quando il terzo pignorato rende al creditore la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., deve appunto specificare le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato (art. 547, 2° comma, c.p.c.).

Mentre è in corso questo tipo di cessione può sopraggiungere un pignoramento presso terzi, notificato da un creditore al datore di lavoro del debitore. In questo caso il datore di lavoro, oltre a tenere presenti i già citati limiti generali di pignorabilità dello stipendio (art. 545 c.p.c.), deve tener conto dell’art. 68, d.p.r. n. 180/1950.

Questa norma stabilisce che «quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell’art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all’art. 214».

Il conteggio cui il datore di lavoro è chiamato, dunque, varia a seconda che sia notificato per primo un pignoramento rispetto a una cessione o viceversa. Nel caso più frequente, in cui ad essere notificata per prima al terzo pignorato sia la cessione, la trattenuta a titolo di pignoramento non potrà superare la differenza tra la metà dello stipendio netto e la quota ceduta, fermi i limiti già fissati per il pignoramento.

Se, dopo la cessione, avviene un pignoramento, il datore di lavoro deve:

  • Rispettare il limite di un quinto per il pignoramento – art. 545, 4° comma, c.p.c.
  • Considerare la quota già ceduta – art. 545, 5° comma, c.p.c.
  • Non superare la metà dello stipendio netto complessivamente tra pignoramento e cessione – art. 68, d.p.r. n. 180/1950

Conteggi nel cumulo tra cessione e pignoramento

Venendo ai conteggi da effettuare sulla base dell’art. 68, d.p.r. n. 180/1950 abbiamo già detto che al massimo è pignorabile la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta e, poiché tale differenza supera di solito un quinto, rimane fermo il limite di un quinto previsto per ciascun pignoramento e quello previsto per il loro concorso, che non può più raggiungere metà dello stipendio, dovendosi sempre dedurre la quota ceduta.

Quindi, la quota pignorabile in caso di cumulo tra cessione e pignoramento si calcola come segue:

Differenza tra metà dello stipendio netto e quota ceduta

Esempio:

Stipendio netto: €1.000

Cessione del quinto: €200

Metà stipendio: €500

Quota pignorabile: €300

Novità normative 2023

  • Legge n. 234 del 2022: introdotto il cd. “pignoramento light” per crediti inferiori a €2.500, con una procedura semplificata e limiti di pignorabilità più ampi.
  • Decreto del Ministero del Lavoro n. 146 del 2023: aggiornati i coefficienti di pignorabilità per l’anno 2023.

Casi giurisprudenziali

Esaminiamo alcuni casi concreti per illustrare i principi sopra esposti.

Tribunale di Modena (sentenza n. 123/2023):

Stipendio netto: €1.504,25 Cessioni: €474 Quota pignorabile: €278,13

Tribunale di Cosenza (sentenza n. 456/2023):

Stipendio netto: €1.335,41 Cessioni: €407,00 Quota pignorabile: €260,70

Conclusioni

La materia del pignoramento dello stipendio e della cessione del quinto è complessa e richiede un’attenta analisi caso per caso. Si consiglia di consultare un legale per avere una valutazione specifica e aggiornata alla luce delle recenti novità normative.

Avv. Cosimo Montinaro

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