La Corte d’Appello di Catania ha recentemente ribaltato una sentenza di primo grado, stabilendo un importante principio in materia di buoni fruttiferi postali prescritti. Secondo i giudici d’appello, Poste Italiane è tenuta a risarcire integralmente un risparmiatore che non aveva potuto riscuotere due buoni fruttiferi per intervenuta prescrizione. La sentenza afferma che l’intermediario finanziario deve adempiere precisi obblighi informativi verso il cliente, tra cui la consegna del foglio informativo contenente tutte le caratteristiche dell’investimento. La mancata informazione sulla durata effettiva dei buoni (18 mesi anziché 20 anni) e sulla loro scadenza è stata ritenuta determinante per il verificarsi del danno subito dal risparmiatore. La pronuncia si discosta significativamente dall’orientamento espresso nella sentenza di primo grado, la quale aveva invece posto l’accento sulla diligenza richiesta al risparmiatore e sulla conoscibilità della normativa mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo cambio di prospettiva evidenzia un’evoluzione giurisprudenziale verso una maggiore tutela dei risparmiatori nei rapporti con gli intermediari finanziari, imponendo a questi ultimi obblighi informativi più stringenti. La sentenza costituisce un importante precedente per casi analoghi, in quanto riconosce la responsabilità dell’intermediario anche quando la prescrizione dei titoli sia tecnicamente imputabile all’inerzia del cliente, qualora quest’ultimo non sia stato adeguatamente informato sulle caratteristiche essenziali dell’investimento sottoscritto. Per comprendere appieno la portata di questa decisione, è necessario analizzare dettagliatamente i fatti di causa, le norme applicabili e il ragionamento seguito dalla Corte nel giungere a una conclusione così nettamente favorevole al risparmiatore.
Avv. Cosimo Montinaro – email segreteria@studiomontinaro.it
Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda ha origine con la sottoscrizione, da parte del ricorrente, di due buoni fruttiferi postali dell’importo di € 5.000,00 ciascuno in data 7 settembre 2006. Questi due buoni si aggiungevano ad altri titoli già precedentemente sottoscritti dal medesimo risparmiatore per un valore nominale di € 70.000,00.
Un elemento cruciale della controversia risiede nel fatto che, mentre tutti gli altri buoni sottoscritti dal ricorrente avevano una durata ventennale, i due buoni del 7 settembre 2006 avevano invece una durata di soli 18 mesi. Questa discrepanza non fu adeguatamente comunicata al cliente al momento della sottoscrizione, creando i presupposti per la successiva controversia. Il cliente ha dichiarato che in tutte le occasioni di acquisto, su proposta di investimento di Poste Italiane, aveva sempre sottoscritto buoni postali fruttiferi ordinari di durata ventennale, confidando che anche quelli del 7 settembre 2006 avessero le medesime caratteristiche.
La situazione si è palesata solo in data 18 aprile 2018, quando l’ufficio postale ha comunicato al risparmiatore che il valore dei buoni rimborsabili non era € 70.000,00, come lui riteneva, ma € 60.000,00, poiché i due buoni sottoscritti il 7 settembre 2006 si erano prescritti da circa un mese (l’8 marzo 2018), essendo scaduti dopo 18 mesi dalla sottoscrizione.
A seguito di questa comunicazione, il cliente ha prontamente inviato, in data 20 aprile 2018, una lettera di reclamo a Poste Italiane chiedendo il rimborso dei buoni prescritti, richiesta che è stata respinta dall’intermediario. Successivamente, il 21 giugno 2018, il risparmiatore ha proposto ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) che, con decisione emessa il 30 gennaio 2019, ha ritenuto di non accogliere il ricorso.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La controversia si inserisce nel complesso quadro normativo che regola i buoni fruttiferi postali e gli obblighi informativi degli intermediari finanziari. Un punto fondamentale evidenziato dalla Corte d’Appello riguarda l’articolo 3 del Decreto Ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, il quale espressamente prevede che “Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento“. Questa disposizione normativa, antecedente all’acquisto dei buoni oggetto di causa, stabilisce in modo inequivocabile l’obbligo dell’intermediario di fornire informazioni complete e dettagliate sulle caratteristiche dell’investimento.
Altrettanto rilevante è il richiamo all’articolo 2, commi 3 e 4, del DPR 14 marzo 2001 n. 144, recante norme sui servizi di bancoposta, che ha esteso l’applicazione a Poste Italiane delle norme generali del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) e del Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998). Questo inquadramento normativo è cruciale poiché sottopone l’operato di Poste Italiane agli stessi obblighi di trasparenza e correttezza che gravano sulle banche e sugli altri intermediari finanziari.