Prescrizione dei buoni fruttiferi postali: la tutela dell’affidamento del sottoscrittore – Sentenza Corte d’Appello di Napoli 2024

Prescrizione dei buoni fruttiferi postali: la tutela dell’affidamento del sottoscrittore – Sentenza Corte d’Appello di Napoli 2024

In una recente sentenza del 2024, la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata su un tema di grande interesse per molti risparmiatori: la prescrizione dei buoni fruttiferi postali. La decisione affronta la delicata questione della tutela dell’affidamento del sottoscrittore quando le informazioni riportate sui titoli risultano incomplete o ambigue. Può il risparmiatore fare affidamento su quanto scritto sul buono o deve necessariamente conoscere la disciplina normativa di riferimento? La sentenza offre spunti di riflessione su un tema che coinvolge i principi di trasparenza, correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine dalla richiesta di rimborso di undici buoni fruttiferi postali, sottoscritti il 5 marzo 2001, presentata nell’ottobre 2018 dai coniugi titolari presso un ufficio postale. Poste Italiane S.p.A. ha rifiutato il pagamento, eccependo l’intervenuta prescrizione decennale dei titoli. I sottoscrittori, rappresentati in giudizio dalla loro procuratrice speciale, hanno contestato la legittimità del mancato rimborso, lamentando l’assenza sui buoni di un’indicazione chiara circa la loro scadenza e la mancata consegna del foglio informativo al momento della sottoscrizione. Il Tribunale di Benevento, in primo grado, ha accolto le ragioni dei ricorrenti, condannando Poste Italiane al pagamento delle somme dovute. La sentenza è stata impugnata dall’ente, che ha proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La disciplina dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa è contenuta nel D.M. del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000. Tale decreto prevede l’emissione di due distinte serie di buoni: la serie “A1” e la serie “AA1”, caratterizzate da diverse condizioni di durata e rendimento. In particolare, i buoni della serie “A1” hanno una durata ventennale, mentre quelli della serie “AA1” cessano di essere fruttiferi al termine del sesto anno successivo a quello di emissione.

Il D.M., all’art. 6, stabilisce inoltre specifici obblighi di pubblicità e comunicazione ai risparmiatori, prevedendo che Poste Italiane debba consegnare ai sottoscrittori un foglio informativo contenente le caratteristiche dettagliate dei buoni.

La Suprema Corte si è più volte occupata del tema dell’affidamento del sottoscrittore di buoni postali, tutelando le sue ragioni in caso di divergenza tra il testo del buono e la disciplina normativa ad esso applicabile, specie quando quest’ultima risulti peggiorativa rispetto alle condizioni riportate sul titolo.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza in commento, ha rigettato l’impugnazione proposta da Poste Italiane, confermando la statuizione di primo grado.

I giudici hanno evidenziato come sui buoni oggetto di causa non fosse indicata la serie di appartenenza, con conseguente incertezza in ordine alla disciplina ad essi applicabile. Tale circostanza non poteva essere superata dal semplice riferimento alla natura “a termine” dei titoli, in assenza di ulteriori elementi che consentissero di ricondurli univocamente alla serie “AA1”.

A fronte di tale situazione di ambiguità, la Corte ha ritenuto che Poste Italiane, per opporre ai sottoscrittori le condizioni deteriori della serie “AA1”, avrebbe dovuto dimostrare di aver debitamente informato i risparmiatori in merito alle caratteristiche dei buoni acquistati, in ossequio agli obblighi di trasparenza e correttezza previsti dal D.M. del 2000 e dai principi generali in materia contrattuale (artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.). In assenza di prova del puntuale adempimento di tali obblighi informativi, i giudici hanno concluso per l’applicabilità della disciplina più favorevole della serie “A1”, escludendo l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso.

La sentenza valorizza così il legittimo affidamento del sottoscrittore sulla base delle indicazioni presenti sui buoni, affidamento che non può essere vanificato addebitandogli la mancata conoscenza di un dato normativo in contrasto con quanto rappresentato sul titolo acquistato.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

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