Quando cessa l’obbligo di mantenimento del figlio?
QUANDO CESSA L’OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO?
Cassazione Civile, Sez. VI – 1, Ordinanza, 07/11/2022, n. 32727
“La cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto. Detta valutazione non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato, dell’obbligo di mantenimento”
Estratto della sentenza
Motivi della decisione
6. Il primo motivo (violazione o falsa applicazione degli artt. 147, 316 bis e 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) denuncia l’erroneità della decisione impugnata per aver ritenuto il genitore istante per la revoca del contributo di mantenimento non gravato dell’onere di provare che il figlio a carico non avesse compiuto il percorso formativo, pur avendone avuto la possibilità.
6.1. I ricorrenti sostengono, in particolare, che la corte distrettuale avrebbe errato nel limitarsi a prendere atto del comportamento inadempiente del genitore onerato del mantenimento, facendo addirittura assurgere tale condotta a dato di fatto idoneo ad escludere l’impossibilità, dedotta dalla madre e dal figlio B.B., di portare a compimento gli studi universitari.
6.2. Secondo la tesi dei ricorrenti, il genitore che agisca per la revoca del contributo economico per il mantenimento dei figli, deve in primo luogo provare di aver effettivamente fornito tale contributo, non risultando ammissibile ogni ulteriore indagine sulla pretesa responsabilità del figlio per il fallimento del percorso formativo, là dove il presupposto minimo di fatto di tale percorso – id est il pagamento degli studi – non sia stato rispettato.
7. Il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), deduce l’erroneità della decisione impugnata per non aver tenuto conto del fatto che E.E. non è riuscito a concludere il percorso scolastico non per sua inerzia ma per impossibilità di sostenere gli esami a causa del mancato pagamento di numerose tasse universitarie da parte del padre, il quale ha cessato di contribuire a dette spese a partire dal 2017, anno in cui si è laureata la figlia maggiore D.D..
7. 1. Ad avviso dei ricorrenti, ove la corte territoriale avesse esaminato dette circostanze decisive, sarebbe giunta all’indefettibile conclusione per cui se il padre non avesse interrotto, a far data proprio dalla laurea della sorella maggiore D.D., ogni pagamento al figlio B.B., quest’ultimo ben avrebbe potuto essere già laureato.
8. I due motivi si possono trattare congiuntamente perchè strettamente connessi e sono fondati.
8.1. In base al consolidato orientamento di legittità, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto (Cass. civ., n. 12952/2016, Cass. civ., n. 5088/2018; Cass. civ., n. 17183/2020).
8.2. Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz’altro la complessiva condotta tenuta da parte dell’avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato, dell’obbligo di mantenimento. Ciò in quando l’adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
8.3. Invero, l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (cfr. Cass. civ., n. 1830/2011; Cass. civ., n. 1773/2012; Cass. civ., n. 38366/2021).
8.4. Nella specie, la corte d’appello, di fronte alla deduzione della madre e del figlio circa il comportamento inadempiente del padre, che aveva reso impossibile al figlio di sostenere gli esami stante il mancato pagamento delle tasse universitarie fin dai primi anni di studio, ha ritenuto che fosse onere della madre e del figlio provare che fosse per loro impossibile pagare autonomamente gli studi universitari in luogo del padre tenuto all’obbligo del mantenimento e che non aveva fornito la prova del suo adempimento.
8.4. Così operando, tuttavia, la corte d’appello è incorsa nella dedotta violazione di legge, finendo per accollare all’altro genitore l’onere di provare l’assoluta impossibilità di anticipare il pagamento delle tasse universitarie del figlio ed al contempo omettendo la corretta valutazione di fatti decisivi per il giudizio.
9. Il ricorso è pertanto fondato ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla corte d’appello di Bari, in diversa composizione, affinchè provveda alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.