Quando cessa l’obbligo di mantenimento del figlio?

Quando cessa l’obbligo di mantenimento del figlio?

In Italia, l’obbligo di mantenimento dei figli è previsto dall’articolo 147 del codice civile, che impone a ciascun genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

L’obbligo di mantenimento perdura fino al raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio, ovvero fino al momento in cui questi è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.

La cessazione dell’obbligo di mantenimento, quindi, non è automatica al raggiungimento della maggiore età, ma deve essere valutata in concreto, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui:

  • l’età del figlio;
  • il livello di competenza professionale e tecnica raggiunto dal figlio;
  • l’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa;
  • la complessiva condotta personale tenuta dal figlio dal raggiungimento della maggiore età.

decisioni della cassazione

In particolare, la Cassazione ha precisato che l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente anche se questi non ha conseguito un titolo di studio.

Infatti, il figlio maggiorenne può essere comunque considerato autosufficiente se ha la possibilità di trovare un’occupazione lavorativa, anche se non ha un titolo di studio di livello elevato.

Inoltre, l’obbligo di mantenimento può cessare anche se il figlio maggiorenne ha conseguito un titolo di studio, ma non ha trovato un’occupazione lavorativa.

In questo caso, tuttavia, il giudice deve valutare se il figlio ha fatto tutto il possibile per trovare un lavoro, ad esempio partecipando a corsi di formazione o cercando attivamente un’occupazione.

Nel caso in cui il genitore che chiede la cessazione dell’obbligo di mantenimento sostenga che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, è onere di tale genitore provare tale circostanza.

In particolare, il genitore deve fornire la prova che il figlio è in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, ad esempio dimostrando che il figlio ha un lavoro, ha una casa e ha sufficienti risorse economiche.

Nel caso in cui il genitore che chiede la cessazione dell’obbligo di mantenimento non fornisca la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, l’obbligo di mantenimento continuerà a sussistere.

La sentenza della Cassazione

La sentenza della Cassazione n. 32727/2022 ha confermato i principi sopra esposti.

Nel caso in esame, la Corte d’appello aveva rigettato la domanda di cessazione dell’obbligo di mantenimento proposta dal padre nei confronti del figlio maggiorenne, ritenendo che il figlio non aveva raggiunto l’indipendenza economica.

La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’appello, ritenendo che la stessa non aveva correttamente valutato le circostanze del caso concreto.

In particolare, la Cassazione ha rilevato che il padre non aveva fornito la prova che il figlio avesse raggiunto l’indipendenza economica.

Infatti, il padre aveva sostenuto che il figlio aveva conseguito un titolo di studio, ma non aveva fornito la prova che il figlio avesse la possibilità di trovare un’occupazione lavorativa.

La Cassazione ha quindi disposto il rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, per provvedere alla luce dei principi di diritto sopra richiamati.

Avv. Cosimo Montinaro

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