Revocatoria ordinaria e vendita al figlio, il prezzo pagato non esclude l’eventus damni

Corte d’Appello di Messina, Sez. I civ., R.G. n. 83/2024: rigettati gli appelli riuniti e confermata l’inefficacia della compravendita immobiliare.

Il debitore vende l’immobile al figlio, incassa il prezzo e sostiene che il creditore non ha perso nulla, perché un bene è stato sostituito da denaro. La Corte d’Appello di Messina ha respinto questa difesa. Nella revocatoria ordinaria il pagamento effettivo del corrispettivo esclude la simulazione, ma non cancella l’eventus damni, perché la garanzia patrimoniale cambia natura. Il provvedimento tratta in un unico percorso il cumulo tra domande simulatorie e revocatoria ordinaria, la sospensione del giudizio in attesa della quantificazione del credito e la prova presuntiva della scientia damni in capo al terzo acquirente, figlio del debitore. Seguono la ricostruzione della vicenda, il quadro normativo con gli arresti di legittimità richiamati e il ragionamento dei giudici di secondo grado. Chi propone o difende una revocatoria ordinaria vi trova indicazioni operative.

La vicenda processuale

La parte attrice vantava un credito verso il debitore in forza di due sentenze della Corte d’appello, pronunciate nel 2017 e nel 2019 al termine di una lunga controversia familiare su diritti reali immobiliari, culminata nella determinazione della quota ereditaria a lei spettante. Nel 2019 il debitore vendette al figlio, con atto notarile, un intero compendio in provincia di ME, composto da due appartamenti e da un lastrico solare, riservandosi il diritto di abitazione su uno dei due. Il preliminare risaliva allo stesso anno e il prezzo, pari a [OMISSIS], era stato versato con vaglia postale prima del definitivo. Il pignoramento era stato notificato pochi giorni prima della stipula.

La creditrice convenne padre e figlio davanti al Tribunale di ME. Chiese in primo luogo la simulazione assoluta della vendita, in subordine la simulazione relativa con riqualificazione dell’atto in donazione e, in ulteriore subordine, l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Entrambi i convenuti eccepirono la nullità della citazione per indeterminatezza. Il figlio aggiunse di avere acquistato per esigenze abitative della famiglia e di ignorare l’esposizione debitoria del padre.

Il Tribunale, con sentenza del 2023, ha escluso la simulazione e ha accolto la revocatoria, compensando per metà le spese. I due convenuti hanno proposto distinti appelli, poi riuniti. Hanno chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva e, in seguito, la sospensione necessaria del giudizio in attesa del rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza n. 12267/2025 sulla rideterminazione della quota ereditaria. La Corte d’Appello ha deciso nel 2026.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il perno della decisione è l’art. 2901 c.c., che consente al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti con cui il debitore pregiudica le sue ragioni, purché ricorrano il pregiudizio e un determinato stato soggettivo. La norma tutela la garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c., per cui il debitore risponde con tutti i beni presenti e futuri. Sul piano processuale la Corte ha applicato gli artt. 163 e 164 c.p.c., che sanzionano con la nullità la citazione dal petitum assolutamente incerto o priva dei fatti costitutivi, e l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., che presidia la motivazione. Hanno pesato anche l’art. 295 c.p.c. sulla sospensione necessaria, l’art. 283 c.p.c. sull’inibitoria, gli artt. 115 e 116 c.p.c. sulla prova e l’art. 2729 c.c. sulle presunzioni semplici, strumento con cui si dimostra di regola la consapevolezza del terzo.

Gli istituti giuridici coinvolti

Quanto al credito, la nozione rilevante ai fini dell’azione è ampia e comprende anche la ragione litigiosa o eventuale, senza i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (così Cass. civ., Sez. Un., n. 9440/2004, richiamata da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16845/2025 e da Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10524/2025). Il giudizio che ne accerta l’ammontare non è dunque, di regola, antecedente logico necessario della revocatoria.

Il pregiudizio coincide con il semplice pericolo di danno, e quindi anche con una modificazione qualitativa del patrimonio. Il creditore deve provare la modificazione pregiudizievole della garanzia, mentre il debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell’azione deve dimostrare che il patrimonio residuo è ampiamente sufficiente (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17509/2025).

L’elemento soggettivo cambia a seconda che l’atto sia anteriore o posteriore al credito. Per l’atto posteriore, come qui, basta la conoscenza del pregiudizio, senza animus nocendi. Per quello anteriore occorre la dolosa preordinazione. Nel caso dell’acquirente a titolo oneroso la prova passa per presunzioni, anche attraverso il vincolo parentale quando renda estremamente inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9349/2025; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4551/2026).

Resta il rapporto tra simulazione e revocatoria. I due rimedi hanno presupposti incompatibili sul piano sostanziale, ma possono essere proposti insieme in via subordinata (Cass. civ., Sez. III, n. 21083/2016; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28867/2025).

La revocatoria ordinaria e il prezzo effettivamente pagato

Ma il pagamento del prezzo non dimostra forse che il patrimonio del debitore è rimasto integro? Secondo la Corte la risposta è negativa. L’effettività del corrispettivo prova l’onerosità dell’atto ed è incompatibile con la simulazione assoluta o con una liberalità dissimulata, ma non esclude l’eventus damni. L’immobile era un cespite determinato e direttamente aggredibile con l’espropriazione. Il denaro che lo sostituisce è caratterizzato da «maggiore fungibilità e mobilità» e può essere disperso, trasferito od occultato. La conversione rende quindi la garanzia meno stabile, come affermano Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20770/2025 e Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5193/2025.

Nemmeno l’esistenza di altri beni già pignorati basta a escludere il danno, perché manca la certezza sull’idoneità del residuo patrimonio a soddisfare il credito (Cass. civ., Sez. VI-3, ord. n. 17228/2022). Lo stesso vale per la solidarietà passiva. Il debitore disponente non può opporre la capienza del condebitore, poiché il creditore conserva interesse a tutelare anche la sua autonoma garanzia (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 12719/2014).

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte ha rigettato integralmente entrambi gli appelli e ha confermato la sentenza di primo grado, compresa la statuizione sulle spese.

Sul piano preliminare ha respinto la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c.. Il giudizio di rinvio riguarda soltanto il quantum della quota ereditaria, mentre l’esistenza della ragione creditoria è rimasta ferma. Manca perciò una pregiudizialità tecnico-giuridica, e la mera pendenza non basta nemmeno a far venir meno l’interesse ad agire. Quest’ultimo, secondo Cass. civ., Sez. III, ord. n. 19650/2025, si perde solo con un accertamento definitivo che riduca il credito in modo da neutralizzare il pregiudizio.

Sul primo motivo i giudici hanno escluso la nullità della citazione, perché petitum e causa petendi risultavano individuabili dalla lettura complessiva dell’atto e il rapporto di subordinazione tra le domande era dichiarato. Hanno escluso anche la contraddittorietà tra il rigetto della simulazione e l’accoglimento della revocatoria. Gli stessi indizi possono infatti dimostrare la consapevolezza del pregiudizio senza provare un accordo simulatorio, trattandosi di fatti costitutivi diversi. La motivazione del Tribunale, pur sintetica, non è apparente, perché la ratio decidendi resta riconoscibile (Cass. civ., Sez. Un., n. 22232/2016).

Sul merito, l’eventus damni è stato ravvisato nella fuoriuscita dell’intero compendio e nella trasformazione del bene in denaro. La notifica del pignoramento prima del definitivo ha rafforzato il quadro, pur senza essere un presupposto dell’azione. La scientia damni del debitore è stata desunta dalla conoscenza delle vicende processuali e dalla vicinanza temporale tra l’atto e le iniziative esecutive. Quella del figlio è stata provata per presunzioni gravi, precise e concordanti. Hanno concorso il rapporto di filiazione, i rapporti economici tra le parti, la lunga controversia familiare, i titoli giudiziali già esistenti e la tempistica dell’operazione. La mancata convivenza non è bastata a spezzare la presunzione. La Corte ha considerato come momento rilevante il preliminare, e ha ritenuto la consapevolezza già presente a quella data. Per lo stesso motivo non ha applicato l’esenzione dell’art. 2901, comma 3, c.c., perché il definitivo adempie un preliminare a sua volta pregiudizievole.

Le prove testimoniali sono state giudicate non decisive. Anche se provate, non avrebbero capovolto con certezza il quadro presuntivo. Quanto alle spese, il regime della riunione impone due compensi distinti per la fase anteriore e un compenso unico, a carico degli appellanti in solido, per quella successiva. Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell’appellata, la distrazione è disposta in favore dello Stato ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002. Gli appellanti dovranno inoltre versare un ulteriore contributo unificato.

Sul piano pratico, chi difende il terzo acquirente non può affidarsi al pagamento del prezzo. Deve dimostrare l’ampia capienza del patrimonio residuo e allegare fatti idonei a spezzare la presunzione di conoscenza, senza limitarsi a una diversa lettura degli elementi già in atti.

Studio Legale Montinaro