Corte d’Appello di Bologna, n. 1976/2026: rigettato l’appello contro l’inefficacia della rinuncia onerosa all’usufrutto sulla ex casa coniugale.
Il debitore cede il proprio usufrutto su un immobile già assegnato all’ex coniuge e incassa denaro. Il creditore, a quel punto, può dirsi pregiudicato? La Corte d’Appello di Bologna risponde di sì, e lo fa affrontando un argomento che ricorre spesso nella difesa dei debitori: il bene non sarebbe «utilmente pignorabile». L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tutela la garanzia patrimoniale generica, e la trasformazione di un diritto reale immobiliare in somma di denaro basta a integrare l’eventus damni. Pesa poi la prova della consapevolezza del terzo acquirente, ricostruita per presunzioni. Chiarito ciò, la pronuncia si legge in tre passaggi: la vicenda, il quadro normativo, il ragionamento della Corte.
La vicenda processuale
Un’ex coniuge (con i figli) vantava un credito periodico per assegno, fondato su sentenza di divorzio del 2007 del Tribunale di Reggio Emilia (RE), rimasto in gran parte insoluto. L’obbligato era stato più volte condannato in sede penale ex art. 12 sexies L. 898/1970 (il testo della sentenza riporta «L. 698/1970»), e in un’occasione anche per avere dichiarato falsamente di essere nullatenente in occasione di un pignoramento mobiliare.
Nel 2018 il debitore aveva rinunciato, a titolo oneroso, al proprio diritto di usufrutto su un appartamento con cantina e garage (già ex casa coniugale) in favore di una società, il cui amministratore unico era la sua convivente. Il corrispettivo, per il complesso della cessione, era di [OMISSIS]. L’atto era stato trascritto nello stesso anno.
L’ex coniuge ha agito per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.. I convenuti hanno contestato l’esistenza del credito e i presupposti dell’azione, invocando la propria buona fede: l’immobile, assegnato alla moglie, non sarebbe stato utilmente pignorabile. Nel 2025 il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto la domanda con ordinanza, condannando i convenuti in solido alle spese. Il giudice di primo grado aveva ritenuto pacifico il credito (anche se litigioso), posto a carico del debitore l’onere di provare la sufficienza del patrimonio residuo, e desunto la consapevolezza dal rapporto di convivenza e dal ritiro, da parte dell’amministratrice, della notifica di un precetto.
Debitore e società hanno proposto appello con tre motivi: insussistenza del credito, mancanza di pregiudizio, mancanza di consapevolezza. La causa è stata trattenuta in decisione nel 2026, dopo lo scambio di conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c..
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perno è l’art. 2901 c.c., che consente al creditore di ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti dispositivi del debitore che pregiudicano le sue ragioni. La Corte lo collega all’art. 2740 c.c., che fonda la responsabilità patrimoniale del debitore: l’azione serve a ricostituire la garanzia generica messa in pericolo dall’atto. Rileva inoltre il terzo comma dell’art. 2901 c.c., che esclude dalla revocatoria l’adempimento di un debito scaduto: la Corte lo richiama per escludere che la costituzione di un usufrutto sia atto dovuto. Sul piano processuale, la Corte ammette in appello un documento nuovo (un secondo ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio) ai sensi dell’art. 345 c.p.c., perché formatosi dopo la decisione di primo grado.
Gli istituti giuridici coinvolti
Tre gli istituti in campo. Il credito: per la revocatoria basta anche un credito contestato, purché fondato su titolo. Qui la Corte lo ritiene addirittura certo, liquido ed esigibile, discendendo da un titolo esecutivo definitivo. L’eventus damni: non serve un danno concreto ed effettivo, basta il pericolo di un danno, valutato con giudizio prognostico. La scientia damni del terzo, che la Corte fa discendere da indizi gravi, precisi e concordanti.
Quanto al primo motivo, la Corte smonta anche la lettura data dagli appellanti alla decisione penale: la Cassazione non avrebbe assolto l’imputato, ma affermato che non è possibile ritenere ictu oculi adempiuto l’obbligo, dichiarando per il resto prescritto il reato. Il credito quindi esiste, è attuale e in aumento.
L’eventus damni e l’usufrutto ceduto: il principio guida
Il diritto di usufrutto è un diritto reale con valore economico, pignorabile e vendibile all’asta. Il diritto di assegnazione della casa familiare, pur opponibile, non ne esclude la pignorabilità. Ma allora l’assegnazione elimina l’interesse del creditore? La Corte dice di no. Richiama Cass. n. 12045/2010, secondo cui la costituzione dell’usufrutto, compiuta dal coniuge debitore su un immobile già gravato da diritto personale di godimento a favore dell’altro coniuge, è atto dispositivo a contenuto patrimoniale e soggetto a revocatoria: non è atto dovuto, ma frutto di libera determinazione.
Sul piano qualitativo, l’operazione sostituisce un bene immobile, stabile e facilmente aggredibile, con denaro, bene fungibile e facilmente occultabile. Il corrispettivo è indicato in € 65.000,00 (importo che, per privacy, nell’articolo resta [OMISSIS]). La regola sull’onere probatorio la Corte la ricava da una serie di precedenti: il creditore prova la modifica quantitativa o qualitativa della garanzia, il debitore prova che il patrimonio residuo basta a soddisfarlo (Cass. n. 23907/2019, Cass. n. 5649/2023, Cass. n. 10298/2025, Cass. n. 7262/2000; la Corte cita inoltre Cass. n. 16221/2019, n. 19207/2018, n. 966/2007). Nel caso concreto questa prova non è stata fornita.
La decisione e il ragionamento della Corte
La Corte ha rigettato integralmente l’appello, confermando l’inefficacia dell’atto nei confronti della creditrice. Le spese del grado sono state liquidate in € 8.470,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario e condanna in solido degli appellanti. Ha dato atto, infine, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Sul primo motivo, il ragionamento è di merito documentale. Il credito mensile di € 800,00 deriva dalla sentenza di divorzio del 2007. Le prove di pagamento prodotte dall’appellante si fermano al 2012 per i figli e al 2010 per la moglie. I documenti indicati come prova dei pagamenti successivi sono provvedimenti giudiziali, dai quali non si desume alcun versamento. Il nuovo ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio, poi, conferma l’impossibilità del debitore di pagare l’assegno.
Sul secondo motivo, la Corte muove dalla funzione dell’azione (ricostituire la garanzia) e dalla natura dell’usufrutto, applicando il principio sull’onere della prova. Poiché il debitore non ha dimostrato una garanzia patrimoniale residua ex art. 2740 c.c., il pregiudizio è ritenuto sussistente.
Sul terzo motivo, l’uso delle presunzioni è condiviso. Gli elementi valorizzati sono: la convivenza ultraventennale, il ruolo di amministratrice della società cessionaria (alla quale il debitore aveva ceduto l’usufrutto insieme ad altri beni nel corso degli anni), il pieno inserimento nella vita personale e imprenditoriale del debitore. Ma c’è di più. Dal fascicolo di primo grado risulta che l’amministratrice, pochi mesi prima dell’acquisto, aveva reso dichiarazione come terzo pignorato in un’esecuzione promossa dall’ex coniuge contro il compagno: era stata quindi attinta formalmente da un’azione esecutiva per i debiti di questi. Da qui la consapevolezza dell’esistenza dei debiti.
Sul piano pratico, per chi difende il creditore la pronuncia ribadisce che la prova del patrimonio residuo grava sul convenuto e che l’argomento dell’antieconomicità del pignoramento non regge davanti a un diritto reale vendibile. Per chi assiste il debitore o il terzo acquirente, è un promemoria: la dichiarazione resa come terzo pignorato e la stabile convivenza con amministrazione societaria pesano sul piano della scientia damni.
