Stabilimenti balneari: manufatti installati sino al 31.12.2020

stabilimenti balneari

Il TAR Lecce ha applicato, per la prima volta a livello nazionale, la norma c.d. “salva lidi”, sancendo il diritto dei titolari degli stabilimenti balneari, funzionali alle attività turistico-ricreative ubicate su area demaniale in concessione, a mantenere installati i manufatti per l’intero anno solare e sino al 31.12.2020.

La sentenza in esame (il cui testo integrale può essere scarico in fondo al presente articolo) trae origine da un provvedimento del Comune di Castrignano del Capo di Lecce con il quale era stato ingiunto alla società Capo di Leuca S.r.l., titolare del noto stabilimento balneare “Lido Samarinda”, di rimuovere completamente la struttura, nonostante la società avesse comunicato di volersi avvalersi dell’art. 1, comma 246, della L. 145/2018. A tale istanza l’amministrazione non aveva fornito riscontro alcuno.

Da qui il ricorso della società titolare del Lido che eccepiva l’illegittimità dell’ingiunzione di demolizione sotto vari profili, tra cui l’omessa ed errata applicazione della norma.

I Giudici Amministrativi di Lecce hanno evidenziato che l’art. 1 comma 246 nulla ha a che vedere con la cosiddetta direttiva Bolkestein.

Estratti della sentenza

Dal punto di vista soggettivo la facoltà dii mantenimento delle strutture è riservata ai soli titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e ai titolari di concessioni demaniali marittime utilizzate come punti di approdo per la nautica da diporto e, quindi sempre nell’ambito delle finalità turistico ricreative. Dal punto di vista oggettivo, deve trattarsi di manufatti amovibili come definiti dall’art. 3 co. 1 lett. e.5 del DPR 380/2001: deve in proposito ritenersi che il termine “amovibili” utilizzato nella norma in esame debba ritenersi equivalente dal punto di vista contenutistico a quello utilizzato nella citata lettera e.5), ovvero ai manufatti o strutture leggere e con possibilità di facile rimozione, non apparendo significativo l’utilizzo delle lievi diversità terminologiche. Sempre con riferimento ai presupposti oggettivi, deve rilevarsi che il requisito della facile amovibilità costituisce un dato implicito ed immanente, quantomeno ai fini dell’applicabilità della norma, atteso che tale requisito è stato oggetto di verifica e di valutazione da parte della Soprintendenza e del Comune già in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio, in quanto presupposto necessario ed imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e dei titoli edilizi su area demaniale. Il difetto di tale requisito non avrebbe infatti consentito il conseguimento dei titoli e delle autorizzazioni di cui trattasi“.

… “Premesso quanto sopra, occorre ora procedere alla interpretazione del testo normativo, al fine di individuare esattamente il significato e la portata applicativa della norma in esame e, in particolare, il significato del termine “possono”. L’interpretazione della norma deve essere effettuata secondo quella che è la comune accezione dei termini e secondo i principi della logica e della semantica. L’utilizzo del termine “possono” in luogo di termini come “mantengono” o “devono mantenere” significa semplicemente che il legislatore non ha inteso costringere i titolari delle concessioni demaniali di cui sopra a mantenere le strutture in questione, rimettendo alla discrezionale valutazione di ciascuno – e nell’ambito delle proprie valutazioni imprenditoriali – la decisione di mantenere le strutture ovvero di procedere al relativo smontaggio.

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Avv. Cosimo Montinaro

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