Risarcimento del Terzo Trasportato: Guida Completa

Risarcimento del Terzo Trasportato: Guida Completa

Introduzione

Il sistema delle assicurazioni automobilistiche in Italia è un argomento complesso e articolato, che prevede diverse procedure per la liquidazione dei danni. Oltre alle procedure ex artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private, esiste un ulteriore strumento a tutela dei danneggiati: il “risarcimento del terzo trasportato“, regolato dall’art. 141 CAP. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio questa norma, delineando i suoi punti salienti e le sue implicazioni pratiche.

La Normativa: Art. 141 CAP

L’art. 141 CAP stabilisce una posizione unica per il terzo trasportato, offrendo una forma di tutela che si distingue dai classici schemi della responsabilità civile. La norma prevede che il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo su cui si trovava al momento del sinistro, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti.

Art. 141 CAP:

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150.

Punti Salienti

  1. Diritto al Risarcimento: Il terzo trasportato ha il diritto di chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo su cui si trovava, fornendo prova dell’effettivo accadimento del sinistro.
  2. Liquidazione del Danno: Il danno sarà liquidatoa prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro“, a meno che il sinistro non sia stato causato da caso fortuito.
  3. Massimale Minimo di Legge: Il risarcimento sarà corrisposto entro il massimale minimo di legge, con la possibilità di ottenere un risarcimento maggiore agendo contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile.
  4. Procedura Stragiudiziale: La procedura di risarcimento seguirà i canoni previsti dall’art. 148 CAP.
  5. Azione Diretta: Dopo la fase stragiudiziale, il terzo trasportato può esercitare un’azione diretta contro l’impresa assicurativa del vettore.
  6. Diritto di Rivalsa: Una volta liquidato il risarcimento, l’impresa assicurativa del vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.

Implicazioni Pratiche

L’art. 141 CAP offre al terzo trasportato un mezzo di tutela agevolata rispetto a quella garantita ad altri danneggiati coinvolti in sinistri stradali. Questo strumento legale rappresenta un vantaggio significativo, soprattutto in situazioni complesse dove l’accertamento della responsabilità può essere lungo e dispendioso.

Conclusione

Il sistema del risarcimento del terzo trasportato rappresenta una delle norme più interessanti e utili nel panorama delle assicurazioni automobilistiche italiane. Offre una tutela efficace e rapida, permettendo al danneggiato di ottenere un risarcimento in maniera più agevole e veloce rispetto alle procedure tradizionali.

Avv. Cosimo Montinaro

Contatta lo Studio per fissare un appuntamento

.

error: Contenuto protetto!
Torna in alto
Chiama oraWhatsapp