Trib. Caltanissetta, n. 533/2026: dichiarata la risoluzione per impossibilità di esecuzione – condannato il committente alla restituzione del corrispettivo residuo documentato.
Quando entrambe le parti di un contratto di appalto chiedono la risoluzione del contratto imputandola reciprocamente all’altra, ma nessun inadempimento risulta provato, il giudice non può fermarsi al rigetto. La risoluzione del contratto di appalto va comunque dichiarata, e con essa scatta il regime restitutorio dell’art. 1458 c.c.: il committente che ha trattenuto le opere deve il corrispettivo documentato, non può semplicemente trincerarsi dietro la mancanza di colpa altrui. Il Tribunale di Caltanissetta lo ha chiarito in una sentenza che tocca tre questioni ricorrenti nei cantieri privati: la soglia contrattuale di tolleranza della morosità, l’onere della prova sulle lavorazioni ulteriori, e la regolazione economica dello scioglimento quando nessuno ha torto – ma il rapporto è comunque finito.
La vicenda processuale
Il contenzioso ha origine da un contratto di appalto a misura stipulato nel 2019 tra un’impresa edile e un condominio, avente ad oggetto la manutenzione straordinaria dei prospetti esterni e delle strutture in cemento armato dell’edificio condominiale. Il corrispettivo contrattuale era stato determinato in euro [OMISSIS], al netto del ribasso d’asta del 35% offerto dall’appaltante.
Nel corso dell’esecuzione, il direttore dei lavori aveva disposto lavorazioni aggiuntive per la salvaguardia dell’armatura e aveva contabilizzato quattro SAL per un importo complessivo superiore al preventivo iniziale. Il committente aveva corrisposto una somma inferiore rispetto a quanto contabilizzato nei SAL, lasciando un residuo non saldato. In conseguenza di tale mancato pagamento, nel 2020 l’impresa aveva sospeso i lavori invocando l’art. 15 del contratto, che consentiva la sospensione per morosità eccedente il 20% del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti, e nel 2021 aveva comunicato la risoluzione del contratto, restituendo le chiavi del cantiere.
L’impresa aveva quindi convenuto in giudizio il condominio chiedendo la risoluzione per inadempimento del committente e la condanna al pagamento del residuo, calcolato sulla base di una perizia di parte che indicava un valore delle opere eseguite ben superiore – circa il doppio – rispetto a quanto contabilizzato dal direttore dei lavori, oltre danni per fermo del ponteggio e per il prolungarsi della durata del cantiere oltre il termine contrattuale. Il condominio si era costituito contestando le avverse domande e chiedendo a propria volta la risoluzione per inadempimento dell’impresa appaltatrice, ma con comparsa di risposta depositata oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c.
Il giudice, senza assumere prove orali – le parti non avevano articolato prove costituende – e sulla sola base della documentazione contrattuale e bancaria versata in atti, ha definito la causa nel 2026.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
La sentenza ruota attorno a quattro perni normativi. L’art. 1453 c.c. disciplina la risoluzione per inadempimento, che presuppone l’accertamento di un inadempimento grave e imputabile a uno dei contraenti. L’art. 1458 c.c. regola gli effetti della risoluzione: la regola generale è quella dell’efficacia retroattiva con conseguenti obblighi restitutori per entrambe le parti; per i contratti ad esecuzione continuata o periodica la retroattività opera dalla domanda, ma in ogni caso il contraente che ha ricevuto una prestazione irripetibile – come le opere già incorporate nell’immobile – deve corrispondere il relativo corrispettivo. L’art. 2697 c.c. presidia il riparto dell’onere della prova: chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti costitutivi. Infine, l’art. 92 comma 2 c.p.c. consente la compensazione parziale delle spese in caso di soccombenza reciproca.
Gli istituti giuridici coinvolti
Il contratto di appalto a misura – distinto da quello a corpo, ove il corrispettivo è fisso e globale – determina il corrispettivo in ragione delle lavorazioni effettivamente eseguite, mediante applicazione dei prezzi unitari pattuiti per le singole voci. I SAL documentano lo stato di avanzamento e consentono la liquidazione progressiva; il computo metrico estimativo allegato al contratto costituisce la base di calcolo, ma non è un dato immodificabile: le quantità effettive possono divergere da quelle stimate, con conseguente adeguamento nei SAL.
La clausola di tolleranza della morosità – nel caso specifico fissata al 20% del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti – opera come limite contrattuale al diritto dell’appaltatore di sospendere i lavori o di invocare la risoluzione. La sua applicazione impone di verificare non l’importo astratto dei lavori complessivi, bensì la porzione di corrispettivo già scaduta ed esigibile alla data precisa in cui l’appaltatore intende valersi della clausola risolutoria.
Il principio guida: risoluzione per reciproche domande e restituzione del corrispettivo in appalto
Cosa fa il giudice quando entrambe le parti chiedono la risoluzione e nessun inadempimento risulta provato? Non può rigettare entrambe le domande e lasciare il contratto formalmente in piedi quando il rapporto è oggettivamente finito. Il Tribunale di Caltanissetta applica il principio già enunciato da Cass., Sez. II, n. 3003 del 6 febbraio 2025: in presenza di reciproche domande di risoluzione, il giudice che accerta l’inesistenza dei singoli inadempimenti specificamente dedotti non può pronunciare la risoluzione per colpa di una sola parte, ma deve dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti e dichiarare comunque la risoluzione, regolandone gli effetti ai sensi dell’art. 1458 c.c.. Le contrapposte manifestazioni di volontà – sospensione dei lavori, comunicazione di risoluzione da un lato; contestazione della prosecuzione e richiesta di scioglimento dall’altro – sono dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto, ancorché con premesse contrastanti.
Ma cosa succede alle somme già pagate e alle opere già eseguite? L’art. 1458 c.c. risponde: il committente che trattiene e utilizza le opere eseguite non può sottrarsi all’obbligo restitutorio. Il corrispettivo dovuto è quello documentato dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori, non quello rivendicato dal tecnico di parte dell’appaltatore, che avrebbe richiesto una dimostrazione autonoma dell’effettiva esecuzione delle lavorazioni aggiuntive – prova che nella specie era del tutto assente.
La decisione e il ragionamento della Corte
Il Tribunale ha sviluppato il proprio ragionamento per fasi logicamente distinte, con esiti non uniformi per le diverse domande.
Sul presupposto della sospensione e della risoluzione, il giudice ha accertato che alla data in cui l’impresa aveva invocato l’art. 15 del contratto, il SAL n. 3 recava la medesima data della sospensione e non poteva essere computato ai fini della verifica della morosità già scaduta ed esigibile; il SAL n. 4, pur invocato, non era stato nemmeno prodotto. La morosità qualificata richiesta dalla clausola contrattuale non era dunque dimostrata a quella precisa data, donde il rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento del committente.
Dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale del condominio – costituitosi oltre il termine di cui all’art. 166 c.p.c. con conseguente decadenza ai sensi dell’art. 167 comma 2 c.p.c. – il Tribunale ha tuttavia rilevato la convergenza di fatto di entrambe le parti verso lo scioglimento del rapporto, dichiarando la risoluzione per impossibilità di esecuzione e procedendo alla regolazione ex art. 1458 c.c..
Sul piano restitutorio, il Tribunale ha ancorato il calcolo al computo metrico consuntivo del 2021 prodotto dallo stesso condominio, recante un importo documentato di euro [OMISSIS] IVA compresa, rispetto al quale la somma già corrisposta lasciava un residuo di euro [OMISSIS] da riconoscere all’impresa appaltatrice. Ha invece respinto la pretesa al maggior importo derivante dalla perizia unilaterale di parte: l’appaltatore non aveva allegato – prima ancora che provato – in cosa consistessero specificatamente le lavorazioni aggiuntive rivendicate, limitandosi a misurazioni difformi rispetto alla contabilità del direttore dei lavori. La CTU, ha precisato il giudice, non può essere disposta per sopperire all’inerzia probatoria della parte né come mezzo esplorativo alla ricerca di fatti non previamente allegati e dimostrati. Le domande risarcitorie per fermo del ponteggio e protrarsi del cantiere sono cadute di conseguenza, condividendo il medesimo presupposto della risoluzione per inadempimento del committente, non accertato.
La domanda subordinata di indebito arricchimento è stata rigettata per difetto di sussidiarietà, in applicazione del principio di Cass. SS.UU. n. 33954 del 5 dicembre 2023: l’azione ex art. 2041 c.c. non può essere proposta in via gradata per il caso di insuccesso dell’azione contrattuale principale. Le spese di lite sono state compensate per metà, con condanna del condominio al pagamento della quota residua, in ragione della soccombenza reciproca.
