Il Tribunale di Lanciano ha pronunciato sentenza in una controversia ereditaria riguardante l’azione di riduzione per lesione di legittima e la rappresentazione ereditaria. La vicenda ha visto un’erede tentare di ottenere la riduzione attraverso il meccanismo della rappresentazione ereditaria, ottenendo però il rigetto integrale delle pretese.
La sentenza del 2025 affronta il tema dell’azione di riduzione nelle successioni ab intestato e dei rapporti tra questo istituto e la rappresentazione ereditaria. Il caso coinvolge l’apertura di successioni legittime all’interno della stessa famiglia e i tentativi degli eredi di ottenere riduzione per presunte disparità di trattamento.
Il tribunale in composizione collegiale ha esaminato le domande di riduzione proposte da un’erede che sosteneva di essere stata “totalmente esclusa dai lasciti” e che rivendicava diritti sia in via diretta che in rappresentazione del genitore premorto. La controversia ha coinvolto un patrimonio costituito da titoli di risparmio e beni immobili.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia ha origine da due successioni ab intestato aperte in seguito al decesso di due coniugi avvenuto rispettivamente nel 2011 e nel 2012. I defunti non avevano predisposto alcun testamento, determinando l’applicazione delle regole sulla successione legittima previste dal Codice Civile.
L’attrice ha convenuto in giudizio diversi soggetti, domandando di “dichiarare la lesione della sua quota di legittima in rappresentazione del genitore” e sostenendo di essere stata “totalmente esclusa dai lasciti del padre”. Ha richiesto anche la riduzione diretta per lesione della propria quota di legittima in una delle successioni aperte.
Il patrimonio oggetto di controversia comprendeva buoni postali fruttiferi, alcuni dei quali erano “cointestati” tra i defunti, mentre altri risultavano “contitolari”. L’attrice ha allegato che uno dei convenuti si era “appropriato di somme maggiori rispetto a quanto ad esso spettante nella sua qualità di erede”, sostenendo che “dei buoni postali fruttiferi cointestati della madre non ha ricevuto nulla”.
L’asse ereditario comprendeva inoltre undici immobili costituiti da terreni agricoli. L’attrice ha sostenuto che all’“epoca del decesso” uno dei defunti “era inoltre titolare di diritti di piena proprietà” su questi beni immobili, dei quali l’altro soggetto era divenuto titolare “per un sesto” e, in un caso, “per un terzo”.
L’attrice ha domandato anche di “dichiarare il diritto allo scioglimento della comunione ereditaria fra le odierne parti in causa”, chiedendo l’“accertata appropriazione da parte dei convenuti di beni spettanti all’attrice” e la loro condanna alla restituzione. Ha domandato di “dichiarare […] la successione ereditaria in via diretta […] nei confronti del genitore”.
Uno dei convenuti si è costituito chiedendo anch’essa per “mezzo della rappresentazione” la “riduzione per lesione della quota di legittima”. Gli altri convenuti hanno invece dedotto l’inammissibilità dell’azione di riduzione e comunque la sua infondatezza per “insussistenza di qualsivoglia lesione”, eccependo anche l’inammissibilità dell’“azione di divisione ereditaria”.
Nel corso del procedimento si è verificato il decesso di uno dei convenuti, circostanza che ha richiesto la riassunzione del processo. Il tribunale ha fissato udienza per la ripresa del processo e successivamente per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione, disponendo infine la sostituzione dell’udienza con deposito di note scritte.
NORMATIVA E PRECEDENTI
L’articolo 553 del Codice Civile disciplina la riduzione automatica stabilendo che “Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari”. La norma precisa inoltre che i legittimari “devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati”.
L’articolo 566 del Codice Civile, rubricato “Successione dei figli”, stabilisce il principio secondo cui “Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”. L’articolo 581 del Codice Civile disciplina il “Concorso del coniuge con i figli” stabilendo che “Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”.
L’articolo 536 del Codice Civile introduce il meccanismo della rappresentazione ereditaria, stabilendo al comma terzo che “A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”. La rappresentazione ereditaria ha luogo “in tutti i casi” in cui l’ascendente non può o non vuole accettare l’eredità.
L’articolo 1111 del Codice Civile stabilisce il principio secondo cui “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Lanciano ha rigettato integralmente tutte le domande proposte, definendole “palesemente errate in diritto” e “gravemente errate”. Il collegio ha chiarito principi che assumono rilevanza per la pratica successoria.
Il tribunale ha osservato che “nel presente giudizio, in virtù delle stesse prospettazioni dell’attrice, non vi è alcunché da ridurre, non essendo nemmeno allegati né testamenti né donazioni dei deceduti”. Il collegio ha evidenziato che l’azione di riduzione presuppone l’esistenza di disposizioni testamentarie o donazioni che abbiano leso la quota di legittima, ma nel caso concreto tali presupposti erano assenti.
Il tribunale ha inoltre chiarito che “non può rilevare la riduzione automatica ex art. 553 c.c.” poiché “non essendo allegate donazioni, eredità e massa coincidono e, quindi, la quota della successione intestata rispetta anche la quota di riserva”. Ha specificato che l’articolo 553 del Codice Civile “comunque non si applica in caso di concorso dei figli del defunto perché tale concorso esclude la successione intestata di parenti non legittimari”.