Il Tribunale di Potenza ha stabilito un importante principio in materia di successione ereditaria e riscossione di buoni fruttiferi postali, autorizzando il pagamento pro quota a favore di una coerede e dei suoi rappresentati senza necessità del consenso unanime di tutti gli aventi diritto. La sentenza affronta un problema comune che spesso si presenta nella pratica successoria: la difficoltà di riscuotere valori mobiliari quando non tutti gli eredi sono disponibili o reperibili. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimazione del singolo coerede a far valere il credito ereditario, sia limitatamente alla propria quota che per l’intero, senza che il debitore possa eccepire l’inammissibilità della richiesta deducendo la necessità del litisconsorzio.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto la natura divisibile dell’obbligazione avente ad oggetto somme di denaro, applicando gli articoli 1295 e 1314 del codice civile che disciplinano la divisibilità delle obbligazioni tra eredi. Questa sentenza risulta particolarmente rilevante per tutti i professionisti che si occupano di successioni e diritto bancario/postale, ma anche per i cittadini che si trovano ad affrontare simili situazioni. La possibilità di ottenere il rimborso pro quota senza il consenso o la presenza di tutti i coeredi rappresenta infatti un significativo snellimento delle procedure successorie, evitando situazioni di stallo che potrebbero protrarsi per anni.
Il provvedimento del Tribunale stabilisce inoltre che il pagamento effettuato al singolo coerede ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri coeredi non partecipanti alla richiesta, i quali potranno eventualmente far valere le proprie ragioni solo nei confronti del coerede che ha ricevuto il pagamento, con evidente semplificazione della posizione del debitore che non viene coinvolto nelle controversie interne alla compagine ereditaria.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
Il caso sottoposto all’esame del Tribunale di Potenza riguarda una complessa vicenda successoria relativa a sei buoni fruttiferi postali. La ricorrente, vedova ed erede di un uomo deceduto nel marzo 2018, ha presentato ricorso al Tribunale agendo sia in proprio che in qualità di procuratrice generale e speciale per altri coeredi. La donna, dopo la morte del marito, aveva rinvenuto sei buoni postali fruttiferi emessi congiuntamente a favore del defunto e della madre di quest’ultimo, anch’essa deceduta a Paterno nel gennaio 2009. I buoni in questione erano di vario importo e serie, per un valore complessivo originario di 7 milioni di lire, suddivisi in diverse tipologie di buoni fruttiferi postali emessi in epoche diverse.
La situazione successoria si presentava particolarmente articolata, coinvolgendo più generazioni di eredi. Da un lato, eredi del marito della ricorrente erano la stessa ricorrente e i due figli, i quali avevano nominato, con atto notarile dell’8 novembre 2022, procuratrice generale la madre per incassare in loro nome e per loro conto le somme spettanti dai buoni postali. Dall’altro lato, eredi della madre del defunto, all’apertura della successione nel gennaio 2009, erano i suoi figli. Tuttavia, essendo alcuni di questi figli deceduti successivamente (il figlio cointestatario dei buoni nel marzo 2018 e un altro figlio nel dicembre 2019), erano subentrati come eredi ulteriori soggetti: per il primo, la ricorrente e i due figli, mentre per il secondo la moglie e i tre figli.
Diverse eredi avevano nominato, con atto notarile del luglio 2023, procuratrice speciale la ricorrente per la riscossione dei buoni postali, mentre altri eredi avevano fatto lo stesso con atto notarile del novembre 2021. La principale difficoltà nell’iter di riscossione era rappresentata dal rifiuto di uno dei coeredi, detenuto presso la casa circondariale di Lanciano, di rilasciare procura alla ricorrente. Questo coerede, tuttavia, aveva dichiarato espressamente, tramite verbale redatto dall’Ufficio Matricola della Casa circondariale, di non opporsi alla riscossione delle quote spettanti agli altri eredi, suggerendo anzi che questi potessero “tranquillamente procedere al ritiro delle somme loro spettanti, ricorrendo al Tribunale di Potenza”.
La ricorrente si è quindi trovata nell’impossibilità di riscuotere le quote dei buoni postali spettanti a sé e agli altri coeredi da lei rappresentati senza un provvedimento del Tribunale che autorizzasse tale operazione nonostante l’assenza di procura o presenza fisica di uno dei coeredi. Questa situazione di stallo rappresenta un caso tipico delle problematiche che possono insorgere nella gestione delle successioni, soprattutto quando queste coinvolgono numerosi soggetti e si protraggono nel tempo attraverso più generazioni di eredi.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il ricorso è stato valutato dal Tribunale di Potenza in composizione collegiale, applicando la disciplina dettata dall’art. 50 bis, secondo comma, c.p.c. (introdotto dall’art. 56 D.Lgs. 51/1998), secondo cui “il Tribunale giudica in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737 e seg., salvo che sia altrimenti disposto“.
La questione giuridica centrale riguardava la possibilità per un coerede di ottenere il pagamento della propria quota di un credito ereditario senza la necessità del consenso o della partecipazione di tutti gli altri coeredi.