Licenziamento dall’amministratore giudiziario nelle aziende sequestrate: la Cassazione chiarisce l’applicazione dell’art. 56 del Codice Antimafia – Cassazione 2025
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 2025, ha chiarito che il licenziamento disposto dall’amministratore giudiziario di un’azienda sequestrata ex art. 56 d.lgs. 159/2011 non richiede il rispetto delle garanzie procedimentali del licenziamento disciplinare, essendo sufficiente un’adeguata motivazione. L’art. 35 sulle incompatibilità riguarda solo amministratori e collaboratori, non i dipendenti dell’impresa. È legittimo il licenziamento motivato dalla posizione del dipendente come indagato, qualora possa pregiudicare la gestione aziendale nel contesto della misura di prevenzione.