Malpractice ginecologica e diritto all’interruzione di gravidanza: le condizioni imprescindibili per il risarcimento – Tribunale di Napoli 2025

Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ha affrontato una delicata questione in materia di responsabilità medica in ambito ginecologico, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari per ottenere il risarcimento del danno in caso di mancata informazione sulle patologie del feto. La vicenda processuale ha visto contrapposti una famiglia e un medico ginecologo, accusato di non aver adeguatamente informato la paziente circa gli esiti di alcuni esami clinici che avevano evidenziato un’infezione da citomegalovirus durante la gravidanza. Secondo gli attori, tale mancanza avrebbe impedito alla gestante di esercitare consapevolmente il proprio diritto all’interruzione volontaria della gravidanza, con conseguente nascita di una bambina affetta da gravi patologie, che purtroppo è deceduta alcuni anni dopo.

Il caso solleva importanti interrogativi sul difficile bilanciamento tra il dovere di informazione gravante sul medico e l’onere probatorio che incombe sul paziente danneggiato. La sentenza ha statuito con chiarezza che, in simili circostanze, non è sufficiente dimostrare l’esistenza del rapporto medico-paziente, ma occorre fornire prova rigorosa di specifici requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità. L’aspetto più interessante della pronuncia risiede proprio nell’analisi dettagliata dei tre elementi costitutivi della responsabilità professionale in questo peculiare ambito, che rappresentano vere e proprie condizioni imprescindibili per l’accoglimento della domanda risarcitoria.

Il Tribunale ischitano, vagliando attentamente il materiale probatorio acquisito durante l’istruttoria, ha delimitato con precisione i confini della responsabilità medica per omessa informazione in ambito prenatale, offrendo una guida preziosa per i professionisti del settore e per chi si trova ad affrontare simili controversie. La sentenza si inserisce nel solco tracciato dalla Suprema Corte, ribadendo l’importanza dell’autodeterminazione della donna nelle scelte riguardanti la propria gravidanza, ma al contempo precisando il rigore probatorio necessario per configurare una responsabilità professionale del medico.

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Indice

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La complessa vicenda processuale trae origine dall’azione giudiziaria intrapresa da una famiglia nei confronti di un medico ginecologo, operante presso l’ospedale di Ischia. Gli attori, costituiti dai genitori di una bambina nata con gravi patologie e dalle sue sorelle, citavano in giudizio il professionista per accertare e dichiarare il grave inadempimento e la negligenza di quest’ultimo alle obbligazioni assunte con il contratto professionale intercorso con la madre nell’arco temporale 1996/1997. L’azione legale veniva avviata con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011, mentre una precedente richiesta stragiudiziale di risarcimento danni era stata inoltrata al medico in data 29 maggio 2007.

La contestazione principale rivolta al medico convenuto riguardava la presunta omessa informazione alla gestante circa i risultati di alcuni esami ematici effettuati in data 8 novembre 1996, che avrebbero evidenziato un’infezione da citomegalovirus. Secondo la ricostruzione attorea, la madre, rimasta incinta nel mese di settembre 1996, era stata assistita per tutto il periodo della gravidanza dal convenuto, che aveva anche eseguito l’intervento di parto cesareo presso la struttura ospedaliera locale in data 21 maggio 1997.

La bambina, che al momento della nascita non mostrava apparenti criticità, aveva iniziato a manifestare dopo i primi mesi di vita una serie di patologie che avevano reso necessari numerosi ricoveri presso diverse strutture ospedaliere. In particolare, alla piccola veniva diagnosticato, all’età di cinque mesi, un ritardo motorio e cataratta congenita dovuti all’infezione da citomegalovirus contratta durante il periodo fetale. A causa di tale infezione, la bambina aveva sviluppato gravi patologie quali microcefalia, ipotonia generalizzata del tronco, ritardo dello sviluppo psicomotorio e Sindrome di Cockayne, che purtroppo l’avevano condotta al decesso in data 21 febbraio 2005 presso un ospedale di Palermo, dove era ricoverata.

Gli attori sostenevano che il medico convenuto, avendo prescritto gli esami ematici che avevano evidenziato l’infezione da citomegalovirus, avrebbe dovuto informare tempestivamente la gestante circa la potenziale gravità di tale infezione per il feto e prescrivere ulteriori accertamenti. Tale informazione, secondo la prospettazione attorea, avrebbe consentito alla donna di prendere in considerazione l’interruzione volontaria della gravidanza, possibilità che le sarebbe stata preclusa a causa dell’inadempimento del professionista. La mancata opportunità di scelta aveva comportato per l’intero nucleo familiare un prolungato periodo di sofferenza morale ed economica, culminato con il doloroso lutto della perdita della bambina.

Il convenuto si costituiva in giudizio negando fermamente l’instaurazione di un rapporto professionale privato con l’attrice, affermando di non averla mai seguita durante il periodo di gestazione, ma di aver solo eseguito, in qualità di medico dell’Azienda Ospedaliera, il parto cesareo. La difesa evidenziava l’assenza di documenti (certificazioni, prescrizioni mediche, fatture, ricevute fiscali) che potessero dimostrare l’esistenza del rapporto medico-paziente. Il convenuto eccepiva inoltre la prescrizione dell’azione e chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicurativa con cui era coperto all’epoca dei fatti.

L’istruttoria si è articolata attraverso l’interrogatorio formale del convenuto, l’escussione di diversi testimoni, una consulenza tecnica d’ufficio e il deferimento del giuramento suppletorio agli attori, strumento al quale il giudice ha fatto ricorso ritenendo che la prova dell’esistenza del rapporto professionale fosse solo “parzialmente” fornita. Il giudizio, giunto dinanzi al GOP estensore all’udienza del 29 maggio 2023, è stato trattenuto in decisione il 27 gennaio 2025, dopo un’articolata valutazione dell’eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla difesa del convenuto.

NORMATIVA E PRECEDENTI

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento per il caso in esame si presenta particolarmente articolato, coinvolgendo diverse branche del diritto civile e sanitario. In primo luogo, occorre rilevare che la controversia risulta sottratta all’applicazione della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), in conformità all’orientamento espresso dalla Cassazione civile, Sez. III, con la sentenza n. 28994 dell’11 novembre 2019. Tale pronuncia, nell’affrontare la natura e il regime della responsabilità medico-sanitaria successiva alla riforma del 2017, ha stabilito che le norme sostanziali contenute nella suddetta legge non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.

La questione centrale del giudizio attiene alla responsabilità professionale del medico per omessa diagnosi prenatale e mancata informazione alla gestante, con conseguente impedimento all’esercizio del diritto all’interruzione volontaria della gravidanza. In questo ambito, la giurisprudenza ha elaborato, nel corso degli anni, principi fondamentali che trovano il loro fondamento nella Legge n. 194 del 22 maggio 1978, che disciplina l’interruzione volontaria della gravidanza.

In particolare, l’articolo 4 della suddetta legge consente l’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna. L’articolo 6, invece, disciplina l’interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, ammettendola solo quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, tra i quali quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro.

In tema di responsabilità contrattuale del medico e della struttura sanitaria, punto di riferimento imprescindibile è la storica sentenza n. 577/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha risolto un contrasto giurisprudenziale in merito al riparto dell’onere probatorio. Secondo tale pronuncia, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o del “contatto sociale“) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, allegando l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Spetta invece al debitore dimostrare che l’inadempimento non vi è stato o che esso, pur esistendo, non è stato etiologicamente rilevante. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza successiva.

Di fondamentale importanza per la decisione del caso in esame è la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 25767 del 2015, che ha affrontato specificamente il tema del risarcimento del danno per mancata diagnosi prenatale e conseguente nascita indesiderata. La Suprema Corte ha stabilito che l’impossibilità per la madre di compiere la propria scelta e di autodeterminarsi circa il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza, imputabile a negligente carenza informativa da parte del medico curante, è fonte di responsabilità civile. Tuttavia, affinché tale responsabilità possa essere affermata, occorre che ricorrano i presupposti per accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, ossia che siano accertabili mediante appositi esami clinici rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso causale con un grave pericolo per la salute psico-fisica della madre.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che l’oggetto della prova, in simili controversie, è un fatto complesso, composto dalla rilevante anomalia del nascituro e dall’omessa informazione da parte del medico. La prova verte anche su un fatto psichico: l’intenzione della donna di interrompere la gravidanza in caso di malformazioni del feto. Tale circostanza deve essere dimostrata dalla donna attraverso una serie di elementi indiziari, come pregresse manifestazioni di pensiero o altre circostanze significative, fermo restando che sul professionista grava l’onere della prova contraria.

In materia di prescrizione dell’azione risarcitoria per responsabilità medica, la Cassazione, con la recente sentenza n. 29760/2022, ha ribadito che il dies a quo della prescrizione per l’azione di risarcimento del danno da malpractice medica inizia a decorrere dal momento in cui si ha la percezione della malattia e non dalla mera manifestazione del danno. Tale principio risulta particolarmente rilevante nei casi, come quello in esame, in cui le conseguenze dannose dell’inadempimento si manifestano a distanza di tempo.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, ha affrontato preliminarmente l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, operando una distinzione tra le diverse posizioni degli attori. Per quanto riguarda le sorelle della bambina, il Tribunale ha accolto l’eccezione, rilevando che la loro prima richiesta di risarcimento risaliva alla notifica dell’atto di citazione (16 marzo 2011), quindi ben oltre il termine decennale rispetto al momento in cui la patologia della bambina era stata collegata all’infezione contratta dalla madre in gravidanza (ottobre 1997). Per i genitori, invece, l’eccezione è stata respinta, avendo gli stessi interrotto la prescrizione con la richiesta stragiudiziale del 22 maggio 2007.