Testamento olografo perduto e successione testamentaria: sentenza Tribunale di Torino 2024

Testamento olografo perduto e successione testamentaria: sentenza Tribunale di Torino 2024

Può un testamento olografo andato perduto per cause di forza maggiore regolare ancora la successione del de cuius? È questa la spinosa questione affrontata dal Tribunale di Torino in una recente sentenza del 2024. Il caso, apparentemente di facile soluzione, nasconde in realtà insidie e problematiche giuridiche che meritano un approfondimento. Scopriamo insieme come i giudici torinesi hanno dipanato la matassa, tra norme codicistiche, precedenti giurisprudenziali e attenta valutazione delle prove in giudizio. Un viaggio nel diritto successorio che ci porterà a comprendere meglio i requisiti del testamento olografo e le conseguenze della sua eventuale irreperibilità.

INDICE

  1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
  2. NORMATIVA E PRECEDENTI
  3. DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  4. MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA
  5. IMPLICAZIONI PRATICHE

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Il caso affrontato dalla sentenza del Tribunale di Torino trae origine dalla vicenda di un uomo che, con testamento olografo del 10 dicembre 2003, aveva nominato la moglie quale erede universale. Il testamento era stato depositato presso un notaio, il quale ne aveva rilasciato copia alla moglie. Dopo la morte del testatore, avvenuta nell’ottobre 2022, la moglie si era recata dal notaio per la pubblicazione del testamento, venendo però a conoscenza che l’originale era stato trafugato anni prima, nell’aprile 2006, a seguito di un furto con scasso presso lo studio notarile. L’armadio blindato contenente il testamento e altri documenti, infatti, era stato asportato e mai più ritrovato. La moglie citava quindi in giudizio i parenti successibili ex lege del defunto marito, chiedendo che venisse accertata l’efficacia del testamento andato perduto per causa di forza maggiore e che la successione venisse regolata in conformità ad esso.

NORMATIVA E PRECEDENTI

L’art. 684 c.c. disciplina la revoca del testamento olografo per distruzione, lacerazione o cancellazione, stabilendo una presunzione relativa di revoca. Tale disposizione è stata estesa in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità anche all’ipotesi di irreperibilità dell’originale del testamento. Secondo la Cassazione, infatti, “il mancato reperimento del testamento olografo giustifica la presunzione che il de cuius lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente“. Tuttavia, si tratta di una presunzione superabile, incombendo su chi vi ha interesse provare che la distruzione o scomparsa del testamento sia dovuta a causa non imputabile al testatore. In tal caso, qualora risulti l’esistenza del testamento in un dato momento, la prova del suo contenuto può essere data con ogni mezzo, in base al noto principio di diritto enunciato dalla Cassazione nel 1956.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Nel caso di specie, il Tribunale di Torino ha ritenuto che l’attrice avesse assolto all’onere di vincere la presunzione di revoca del testamento, provando che l’originale era andato perduto fortuitamente a causa del furto subito dal notaio depositario. A suffragio di tale conclusione il giudice ha valorizzato plurimi elementi probatori: la querela sporta a suo tempo dal notaio, la testimonianza resa da quest’ultimo in giudizio, la copia del testamento prodotta dall’attrice recante timbro e datario del notaio. È stato così accertato che la perdita del testamento non dipendeva dalla volontà di revoca del testatore né era imputabile a responsabilità dell’attrice. Quanto al contenuto del testamento smarrito, esso è stato ritenuto provato in base alla copia prodotta in giudizio, della quale è stata accertata la conformità all’originale grazie alle dichiarazioni testimoniali del notaio. La contumacia dei convenuti, pur non equivalendo a non contestazione, è stata considerata un ulteriore elemento a favore dell’accoglimento della domanda attorea.

Continua nella lettura per la massima risolutiva della sentenza e scaricare il testo integrale del provvedimento.

MASSIMA RISOLUTIVA DELLA SENTENZA

.

error: Contenuto protetto!
Torna in alto
Chiama oraWhatsapp