Danno parentale: le nuove Tabelle Milano 2024 al vaglio del Tribunale. Concorso di colpa dell’80% per chi sale in auto senza cinture con conducente senza patente – Tribunale di Milano 2024

Il Tribunale di Milano si è pronunciato su un caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, applicando per la prima volta le nuove Tabelle Milano 2024 basate sul criterio del “punto variabile“. La vicenda riguarda un incidente stradale mortale in cui la vittima aveva scelto di salire su un’auto guidata da persona priva di patente, senza utilizzare le cinture di sicurezza. Il Tribunale ha riconosciuto un elevato concorso di colpa della vittima (80%), pur non considerandolo causa esclusiva del decesso. Di particolare interesse l’analisi del nesso causale tra il mancato utilizzo delle cinture e l’evento morte, dove la mera “probabilità” indicata dai CTU non è stata ritenuta sufficiente a integrare il criterio del “più probabile che non” richiesto in ambito civilistico. La sentenza offre anche spunti sulla valutazione del danno parentale in un contesto familiare transnazionale.

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INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda trae origine da un tragico incidente stradale avvenuto l’11 novembre 2017 nel Comune di San Severo (FG). Il conducente di una Fiat Punto, privo di patente di guida e risultato positivo all’assunzione di benzodiazepine, percorreva la S.S.16 in direzione Foggia quando, giunto all’imbocco della corsia di canalizzazione per una rotatoria, imboccava contromano la corsia destinata al traffico proveniente dalla direzione opposta, entrando in collisione con una Mercedes Benz.

Nell’incidente perdeva la vita una passeggera della Fiat Punto, compagna del conducente e madre di un minore. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza del sinistro hanno evidenziato che la vittima non indossava le cinture di sicurezza al momento dell’impatto. La donna, di nazionalità rumena, dal 2016 si era trasferita in Italia dove conviveva con il compagno, lasciando il figlio minore alle cure della propria madre in Romania.

La madre della vittima, in proprio e in qualità di tutore del nipote minore, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Milano l’impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, il conducente e il proprietario della Fiat Punto, chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e del danno patrimoniale per le spese funerarie sostenute.

L’assicurazione si è costituita eccependo il difetto di legittimazione attiva delle parti attrici, l’inesistenza delle procure alle liti e, nel merito, il concorso colposo della vittima per essere salita consapevolmente su un veicolo condotto da persona priva di patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre che per non aver allacciato le cinture di sicurezza. Gli altri convenuti sono rimasti contumaci.

NORMATIVA E PRECEDENTI

La decisione del Tribunale si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di danno da perdita del rapporto parentale, arricchendolo con l’applicazione delle nuove Tabelle milanesi 2024.

Come ricordato dalla Cassazione (sent. n. 7748/2020), il danno da morte del congiunto rappresenta un danno diretto e non riflesso, subito iure proprio dai prossimi congiunti della vittima. L’evento morte è considerato plurioffensivo, in quanto determina non solo l’estinzione della vita della vittima primaria, ma anche l’estinzione del rapporto parentale con i congiunti, lesi nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare (artt. 2, 29 e 30 Cost.).

La Suprema Corte (sent. n. 25541/2022) ha chiarito che la presenza di un legame di parentela qualificato è elemento idoneo a fondare la presunzione dell’esistenza del danno secondo l’id quod plerumque accidit. Tale presunzione può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto circa l’assenza di un effettivo legame affettivo.

Quanto alla quantificazione del danno, la giurisprudenza ne ha ribadito la natura equitativa “pura” ex art. 1226 c.c., individuando come elementi di valutazione la prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la consistenza del nucleo familiare, la convivenza, l’età delle parti e altre circostanze del caso concreto (Cass. n. 28989/2019).

Di particolare rilievo l’innovazione introdotta dalle Tabelle milanesi 2024, che hanno recepito le indicazioni della Cassazione (sent. n. 10579/2021) sostituendo il precedente sistema basato su forbici edittali con il criterio del punto variabile. Tale sistema prevede l’attribuzione di punteggi in base a parametri oggettivi (età della vittima primaria e secondaria, convivenza, sopravvivenza di altri congiunti) e soggettivi (qualità e intensità della relazione affettiva), moltiplicati per un valore punto predeterminato.

Sul piano causale, la sentenza richiama il criterio civilistico del “più probabile che non“, sottolineando come la mera probabilità non sia sufficiente a fondare il nesso eziologico, differenziandosi così dallo standard penalistico dell'”oltre ogni ragionevole dubbio“.

DECISIONE DEL CASO E ANALISI

Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria, riconoscendo un significativo concorso di colpa della vittima nella misura dell’80%, ma escludendo che la sua condotta costituisse causa esclusiva del decesso.