Parametro D Tabelle danno perdita rapporto parentale e onere probatorio assenza congiunti superstiti – Tribunale Milano 2026

📌 LA VICENDA

  • Materia: Responsabilità civile auto – Danno non patrimoniale
  • Oggetto: Liquidazione danno da perdita rapporto parentale – Parametro D Tabelle a punti milanesi
  • Normativa: art. 2056 c.c., art. 1226 c.c., art. 2727 c.c., art. 2697 c.c., art. 2054 c.c.
  • Giurisprudenza conforme: Cass. civ. n. 10579/2021; Cass. civ. n. 29054/2025; Cass. civ. n. 3767/2018
  • Parole chiave: Tabelle milanesi danno perdita rapporto parentale, parametro D, onere probatorio superstiti, nucleo familiare danneggiato, liquidazione equitativa

Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale mediante Tabelle a punti, il parametro D relativo alla sopravvivenza di altri congiunti deve riferirsi prioritariamente al nucleo familiare del danneggiato superstite e non solo a quello del de cuius, poiché è la sofferenza del superstite che deve essere monetizzata, e l’assenza o il numero limitato di congiunti superstiti costituisce elemento costitutivo del quantum del danno con onere probatorio a carico dell’attore danneggiato ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Nel caso di specie, i congiunti superstiti di una vittima di sinistro stradale mortale convenivano in giudizio il responsabile e la compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. Il Tribunale ha applicato le Tabelle milanesi 2024 a punti per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, precisando che per l’attribuzione di punti in base al parametro D l’attore deve fornire prova rigorosa mediante certificati anagrafici dell’assenza o del numero di stretti congiunti superstiti nel proprio nucleo familiare, essendo tale circostanza elemento costitutivo della maggior sofferenza lamentata. Il Tribunale di Milano ha accolto parzialmente le domande liquidando il danno per la moglie in euro duecentocinquantatremilaquattrocentotrentadue ridotti all’ottanta per cento, per il figlio in euro centottantasettemilasettecentoventotto e per la figlia in euro centonovantatremilanovecentoottantacinque, riconoscendo punti per il parametro D solo alla moglie.

Massima

Ritiene questo Giudice che, nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, il focus per la quantificazione del danno debba essere il danneggiato superstite perché è la sua sofferenza che deve essere monetizzata. Pertanto, tale sofferenza può presumersi attutita se il superstite può beneficiare della presenza di altri suoi familiari stretti (ascendenti, discendenti, coniuge, fratelli, in particolare se conviventi) che possano contribuire a colmare parzialmente il vuoto causato dalla morte del congiunto, sicché deve prendersi come riferimento soprattutto il nucleo del danneggiato, che non sempre coincide con quello del de cuius, di talché la sofferenza dell’attore danneggiato non può ritenersi automaticamente attutita dalla presenza di altri familiari del de cuius con i quali egli non ha più alcun legame particolarmente rilevante (ad es. il coniuge del de cuius per i genitori del defunto o, viceversa, i genitori del de cuius che fanno parte del nucleo stretto del de cuius ma non hanno un legame particolare con il coniuge vedovo) … Pertanto, non sempre la liquidazione in via equitativa consente di far riferimento esclusivamente al nucleo familiare del de cuius, dovendosi talvolta far riferimento anche o financo esclusivamente al nucleo familiare del soggetto danneggiato superstite, in quanto è la sua sofferenza che deve essere monetizzata. Ritiene, inoltre, il Tribunale che il riconoscimento di punti in base al parametro D sia subordinato alla prova specifica e rigorosa dell’assenza di altri superstiti ovvero del numero di congiunti superstiti e dell’assenza di ulteriori superstiti da parte dell’attore danneggiato, non potendosi desumere dal silenzio serbato sul punto o dall’assenza di documentazione circa la composizione del nucleo familiare che non vi siano altri congiunti superstiti e che, quindi, per ciò solo, i punti debbano essere riconosciuti. Considerato, infatti, che l’onere di provare sussistenza e quantum dei danni-conseguenza ricade in capo all’attore danneggiato, l’assenza di altri congiunti superstiti (o la presenza di pochi congiunti superstiti) è un fatto costitutivo, in punto quantum, della voce di danno non patrimoniale lamentato dalla parte attrice danneggiata e, come tale, dev’essere da questa provato, anche considerato il principio di vicinanza della prova. Siccome, dunque, l’assenza di altri congiunti superstiti – o la presenza di 1-3 superstiti, secondo le indicazioni tabellari – è un elemento che concorre alla formazione e alla quantificazione del danno patito, spetta al richiedente fornire la prova precisa ed esaustiva di tale circostanza, senza che possa presumersi tale assenza di superstiti dall’assenza di documenti sul punto o, tantomeno, addossarsi sul danneggiante convenuto l’onere di dimostrare la presenza di superstiti, giacché, così facendo, si trasformerebbe indebitamente un elemento costitutivo della voce di danno-conseguenza lamentata (con onere della prova in capo all’attore) in un elemento limitativo del diritto risarcitorio (con onere della prova in capo al convenuto), in violazione dell’art. 2697 c.c. Né può dirsi che trattasi di fatto negativo soggetto a probatio diabolica, in quanto il numero o l’assenza di stretti congiunti superstiti è dimostrabile, in modo non gravoso, mediante la produzione dei certificati anagrafici, anche storici, e mediante la ricostruzione del nucleo familiare del de cuius e/o del congiunto danneggiato che agisce per il risarcimento del danno.

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L’attribuzione di punti in base al parametro D presuppone, dunque, una chiara allegazione da parte dell’attore dell’assenza tout court o del numero di stretti congiunti superstiti (presenza/assenza di discendenti, ascendenti, coniuge nonché fratelli conviventi), con adeguata illustrazione dei rapporti di parentela ed una altrettanto chiara dimostrazione documentale della composizione del nucleo familiare superstite (potendo il principio di non specifica contestazione operare soltanto a fronte di una chiara e specifica allegazione di chi siano i congiunti superstiti e del fatto che non ve ne siano di ulteriori). E, come detto, l’allegazione dev’essere chiaramente e specificamente svolta negli atti processuali, prima del maturare delle preclusioni assertive e con indicazione specifica dei documenti a supporto, senza che possa riversarsi sul Tribunale l’onere, in assenza di specifica allegazione della parte, di andare a ricercare autonomamente nella mole di documenti prodotti tracce o indizi circa la presenza/assenza di altri superstiti e circa la composizione del nucleo familiare. In difetto di prova diretta e rigorosa dell’assenza tout court di altri congiunti superstiti ovvero di un numero di superstiti tra 1 e 3 (la Tabella considera sino a 3 superstiti) e dell’assenza di ulteriori superstiti, non potrà riconoscersi alcun punto in base al parametro D, in quanto dovrà ritenersi che il danneggiato non ha fornito sufficiente prova, in parte qua, del suo danno-conseguenza, in relazione a quella quota di danno morale aggiuntiva connessa alla maggior sofferenza per l’assenza o per la limitata presenza di congiunti superstiti in grado di attutire il dolore per la perdita del congiunto. Ritiene poi il Tribunale che, a tal fine, i congiunti superstiti rilevanti – e la cui assenza il danneggiato è onerato di dimostrare – debbano individuarsi nel coniuge, negli ascendenti e nei discendenti nonché nei fratelli conviventi, tutti soggetti che si presume possano recare conforto al danneggiato e che, come richiamato dalle Tabelle, fanno parte del nucleo familiare primario. Esulano da tale novero, invece, i fratelli non conviventi, salvo emerga prova positiva in atti di un legame effettivo e idoneo ad attutire il dolore del danneggiato.

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Tribunale di Milano, sentenza n. 631/2026

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