INTRODUZIONE
Una famiglia si è rivolta al Tribunale di Lecce per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di un militare, deceduto nel 2015 per un carcinoma polmonare a piccole cellule contratto durante il servizio prestato presso le Forze Armate dal 1969 al 1998. La questione centrale riguarda la responsabilità civile del Ministero della Difesa per l’esposizione prolungata e non protetta alle fibre di amianto nei luoghi di lavoro militari, con il conseguente diritto dei familiari superstiti al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il 6 dicembre 2025, ha accolto parzialmente le domande proposte dalla vedova e dai tre figli del militare deceduto, riconoscendo la responsabilità aquiliana dell’Amministrazione convenuta ma limitandola alla misura del 60% in ragione del concorso di colpa del danneggiato per il suo tabagismo abituale. La pronuncia affronta temi di grande rilevanza pratica quali il nesso causale tra esposizione ad amianto e patologie tumorali, la concorrenza di fattori di rischio eterogenei, i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano come parametro vincolante di riferimento.
La vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle controversie legate alle patologie amianto-correlate contratte da militari durante il servizio, fenomeno che ha interessato migliaia di famiglie italiane e che continua a generare contenziosi risarcitori di particolare complessità. Nel caso esaminato, il militare aveva prestato servizio per quasi trent’anni presso installazioni nelle quali era accertata la presenza di amianto, sviluppando inizialmente placche pleuriche e successivamente il tumore polmonare che ne ha causato la morte all’età di 65 anni. L’Amministrazione aveva già riconosciuto lo status di vittima del dovere e concesso i relativi benefici economici e assistenziali, circostanza che ha costituito elemento probatorio significativo del nesso eziologico tra servizio ed evento lesivo.
Il Tribunale, dopo avere respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della Difesa e avere disposto consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, ha esaminato nel merito la domanda risarcitoria, riconoscendo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità civile ma operando una riduzione proporzionale del danno risarcibile in considerazione del concorso causale del fumo di sigaretta nella genesi della patologia mortale. La pronuncia afferma principi consolidati in tema di responsabilità per esposizione ad agenti cancerogeni e introduce rilevanti precisazioni sulla liquidazione equitativa del danno da perdita del congiunto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e dai tribunali di merito.
PRINCIPI DI DIRITTO TRATTATI E RISOLTI
1. Nesso causale tra esposizione professionale ad amianto e carcinoma polmonare
Il Tribunale ha affermato che sussiste il nesso di causalità tra esposizione lavorativa ad amianto e carcinoma polmonare quando risulti provata la presenza non occasionale del fattore di rischio nei luoghi di lavoro, l’assenza di adeguati dispositivi di protezione individuale e determinate modalità di esecuzione della prestazione, anche in presenza di altri fattori concausali. La pronuncia richiama espressamente il principio secondo cui “una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, va affermata la sussistenza del nesso di causalità anche eventualmente in termini di concausalità”.
Nel caso concreto, il Giudice ha rilevato che l’Amministrazione convenuta aveva espressamente ammesso la presenza di amianto mediante i plurimi provvedimenti di riconoscimento dello status di vittima del dovere. La consulenza tecnica d’ufficio ha confermato che “la patologia è obiettivamente e causalmente riconducibile all’attività lavorativa del defunto” e che il militare aveva già sviluppato placche pleuriche, patologia amianto-correlata certa. Tale elemento rappresenta una prova decisiva dell’avvenuta esposizione e della sua idoneità a determinare conseguenze patologiche gravi.
2. Concorso causale tra esposizione ad amianto e tabagismo: riduzione proporzionale della responsabilità
La sentenza ha riconosciuto che quando la patologia tumorale polmonare deriva dal concorso di due fattori di rischio entrambi qualificati come cancerogeni certi – nel caso di specie l’esposizione professionale ad amianto e il fumo voluttuario di sigaretta – la responsabilità del datore di lavoro deve essere ridotta proporzionalmente. Il Collegio ha accolto le conclusioni del consulente tecnico secondo cui “nel caso in parola la patologia è stata determinata dal concorso causale dell’esposizione lavorativa all’amianto e dal fumo di sigaretta voluttuario. Entrambe le esposizioni hanno la qualifica scientifica di cancerogeni CERTI”.
Il Giudice ha evidenziato che la loro presenza contemporanea svolge azione sinergica degli effetti nocivi di ciascuno, per cui non è possibile attribuire una percentuale di prevalenza con precisione matematica. Tuttavia, ha ritenuto di quantificare la responsabilità dell’Amministrazione nella misura del 60%, con conseguente riduzione del danno risarcibile del 40%, tenendo conto che il militare era consumatore abituale di circa 40 sigarette al giorno e che in medicina legale del lavoro, in caso di doppia esposizione, si ritiene comunque prevalere l’esposizione professionale all’agente tossico.
3. Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale: sussistenza in re ipsa
Il Tribunale ha ribadito che il danno da perdita del rapporto parentale sussiste in re ipsa in ragione della morte del coniuge o del genitore, senza necessità di specifica prova della sofferenza morale o del pregiudizio dinamico-relazionale. La pronuncia afferma che “la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale”.
Il Collegio ha precisato che tale danno “non si identifica con la sofferenza psichica transeunte, ma comprende tutti i pregiudizi non patrimoniali derivati dal fatto illecito”, in applicazione del principio di unitarietà del danno non patrimoniale affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione. La domanda risarcitoria proposta dai familiari del militare deceduto è stata quindi ritenuta ammissibile e fondata, con riconoscimento del diritto al ristoro anche in assenza di dimostrazione di specifici elementi di intensificazione del pregiudizio.
4. Applicazione vincolante delle tabelle del Tribunale di Milano per liquidazione equitativa del danno
La sentenza ha fatto applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano come parametro di riferimento vincolante per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, richiamando la recente ordinanza della Cassazione n. 26826 del 6 ottobre 2025. Il Giudice ha affermato che “sono comunemente applicabili e vincolanti, de futuro, perché valide ed attendibili, le sole tabelle milanesi, potendo il giudice e l’interprete discostarsene solo con esplicita, adeguata, esaustiva motivazione imposta dagli elementi e dalle circostanze del singolo caso”.
Nel caso concreto, sono stati assegnati punti parametrici in relazione all’età della vittima primaria (16 punti), all’età di ciascun superstite (da 18 a 24 punti), all’assenza di convivenza o dimostrata intensità di frequentazione (0 punti) e alla sopravvivenza di altri congiunti (9 punti). Il valore unitario del punto, fissato in euro 3.911, è stato moltiplicato per il punteggio complessivo attribuito a ciascun familiare e successivamente ridotto del 40% per effetto del concorso di colpa. Tale metodologia assicura omogeneità valutativa e completezza metodologica nel panorama nazionale.
5. Onere probatorio del danneggiato in materia di responsabilità extracontrattuale
Il Tribunale ha ricordato che in materia di responsabilità extracontrattuale grava sul danneggiato l’onere di provare l’esistenza del danno, la condotta illecita del convenuto e il nesso di causalità tra condotta ed evento lesivo. La pronuncia richiama il principio secondo cui “la prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all’esistenza dell’illecito”.
Nel caso esaminato, il Collegio ha ritenuto non dimostrata la lesione del rapporto familiare in corso di malattia per difetto di allegazione e prova di circostanze specifiche, mentre ha riconosciuto automaticamente il danno da perdita del rapporto parentale conseguente al decesso. Ha inoltre escluso il risarcimento dei danni per presunta esposizione indiretta ad amianto dei familiari per contatto con gli indumenti del militare, in difetto di documentazione probatoria idonea. L’applicazione rigorosa dei principi sull’onere della prova costituisce quindi elemento centrale della decisione.
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Avv. Cosimo Montinaro – segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vedova e i tre figli di un militare deceduto nel 2015 hanno convenuto in giudizio il Ministero della Difesa per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita del congiunto, causata da un carcinoma polmonare metastatico contratto durante il servizio militare. Il militare aveva prestato servizio presso le Forze Armate per circa trent’anni, dal 1969 al 1998, svolgendo mansioni che lo avevano esposto in modo prolungato e non protetto alle fibre di amianto presenti negli ambienti di lavoro.
Il procedimento era stato inizialmente instaurato innanzi al Tribunale di Roma, che con ordinanza del 2022 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Lecce. Gli attori hanno quindi riassunto il giudizio depositando un atto di citazione articolato, nel quale esponevano che il decesso era stato dovuto a tumore del polmone con ispessimenti, placche pleuriche e asbestosi, patologie tutte riconducibili all’esposizione professionale all’amianto. A supporto della domanda, veniva prodotta relazione medico-legale di parte che attestava il nesso eziopatogenetico tra le condizioni di servizio e l’evento mortale.
