Con sentenza del 2024, il Tribunale di Lecce ha affrontato un caso paradigmatico in tema di responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa manutenzione stradale, stabilendo l’integrale risarcibilità dei danni subiti da un’automobilista a causa della presenza, non segnalata, di materiale inerte sulla carreggiata.
La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che qualifica la responsabilità dell’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c., confermando l’applicabilità della disciplina sulla custodia anche in relazione ai beni demaniali. La questione riveste particolare rilevanza nell’ambito della responsabilità oggettiva della Pubblica Amministrazione, delineando con precisione i confini dell’obbligo di custodia e manutenzione gravante sull’ente proprietario delle strade pubbliche.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale trae origine da un sinistro stradale verificatosi il 12 agosto 2020 lungo la S.P. 363, in agro di Scorrano. Nel dettaglio, dalle risultanze probatorie emerge che la conducente di un veicolo Volkswagen Caddy, mentre percorreva il tratto curvilineo dello svincolo per Maglie, perdeva il controllo del mezzo a causa della presenza sul manto stradale di sabbia, tufo e brecciolina, concludendo la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica posto sul margine della strada.
L’impatto causava danni rilevanti al veicolo, quantificati in € 7.000,00 per interventi sulla carrozzeria e sulle parti meccaniche, nonché lesioni personali alla conducente, la quale veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Galatina dove le veniva diagnosticato un trauma sternale e una contusione alla spalla destra con interessamento del rachide cervicale, con prognosi iniziale di sette giorni.
La dinamica del sinistro veniva accuratamente documentata dagli agenti della Polizia Municipale di Maglie intervenuti sul posto, i quali, nel relativo rapporto di servizio, attestavano la presenza di “una notevole quantità di pietrisco e ghiaia” sul sedime stradale del lato sud della carreggiata, correlando causalmente tale circostanza con il derapamento del veicolo e la conseguente perdita di controllo da parte della conducente.
Tale ricostruzione trovava successivamente piena conferma nelle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del procedimento, che evidenziava come la presenza di materiale inerte sulla sede stradale costituisse una condizione non occasionale ma persistente, tale da compromettere significativamente la sicurezza della circolazione stradale, specialmente in corrispondenza del tratto curvilineo teatro del sinistro.
NORMATIVA E PRECEDENTI
L’impianto motivazionale della sentenza si fonda sulla puntuale applicazione dell’art. 2051 c.c. in tema di responsabilità da cose in custodia, richiamando il consolidato orientamento della Suprema Corte che, con la fondamentale sentenza n. 287/2015, ha definitivamente chiarito i presupposti della responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione delle strade aperte al pubblico transito.
Il Tribunale sviluppa un’articolata disamina dei principi giurisprudenziali in materia, ribadendo come l’ente proprietario risponda dei danni causati da situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, salvo che dimostri l’esistenza del caso fortuito, configurabile sia in relazione allo stretto lasso temporale intercorso tra l’insorgenza del pericolo e il verificarsi del danno, sia in presenza di una condotta colposa del danneggiato che, per la sua imprevedibilità ed eccezionalità, si ponga come causa esclusiva dell’evento.
Nel caso di specie, il giudice ha escluso con motivazione particolarmente approfondita la sussistenza di elementi idonei a configurare il fortuito, evidenziando come la presenza di materiale inerte sulla carreggiata fosse una circostanza non solo preesistente ma addirittura “perenne“, come accertato dalla CTU tecnico-ricostruttiva, e comunque non segnalata agli utenti della strada in palese violazione dell’art. 98 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada.
La pronuncia si segnala per il rigoroso inquadramento dogmatico della fattispecie nell’alveo della responsabilità oggettiva, escludendo la rilevanza di profili di colpa dell’ente proprietario e concentrando l’indagine sulla sussistenza del nesso causale tra la res in custodia e l’evento dannoso.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Lecce, con un’articolata ed esaustiva motivazione, ha accolto integralmente la domanda risarcitoria, operando una penetrante analisi del quadro probatorio e dei principi giuridici applicabili alla fattispecie in esame.
In particolare, il Giudicante ha condannato l’ente proprietario della strada al pagamento di € 7.000,00 per i danni al veicolo e € 4.253,00 per i danni alla persona, questi ultimi comprensivi sia del danno biologico permanente nella misura del 2%, sia dell’invalidità temporanea articolata secondo un preciso schema decrementale (parziale al 75% per 7 giorni, al 50% per 40 giorni e al 25% per ulteriori 40 giorni), sia del danno morale liquidato nella misura del 33,33% dell’invalidità permanente.
La decisione valorizza in modo particolare le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la quale, attraverso un’analisi rigorosa della dinamica del sinistro e delle condizioni del luogo, ha categoricamente escluso profili di corresponsabilità della conducente.
Di particolare rilievo appare la valutazione tecnica circa la velocità del veicolo, risultata prossima al limite consentito di 40 km/h, nonché l’accertamento della causa esclusiva della perdita di controllo, individuata nello slittamento della ruota anteriore sinistra sulla ghiaia presente in curva.
Il Tribunale ha inoltre posto l’accento sulla carenza probatoria dell’amministrazione convenuta, la quale non ha fornito alcuna prova liberatoria in ordine all’esistenza di fattori estranei connotati da imprevedibilità ed eccezionalità, tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“La presenza di materiale (ghiaia e pietrisco) sulla sede stradale ha senz’altro determinato il mancato controllo del mezzo da parte della conducente poiché ha contribuito a rendere difficoltosa, se non ingovernabile, la sua conduzione per la perdita d’aderenza.
