La pronuncia de qua, emessa dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica, rappresenta un significativo arresto giurisprudenziale in materia di responsabilità derivante da sinistri stradali, con particolare riferimento alle ipotesi di collisione tra veicoli e velocipedi in presenza di segnaletica stradale precettiva. Il collegio giudicante, attraverso una rigorosa disamina del compendio probatorio acquisito e mediante puntuale applicazione dei principi generali in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., è pervenuto al rigetto integrale della domanda risarcitoria promossa iure hereditatis, accertando la responsabilità esclusiva della de cuius nella determinazione dell’evento lesivo.
La ratio decidendi si fonda su un’articolata ricostruzione della dinamica del sinistro, corroborata da plurimi elementi probatori di natura sia testimoniale che tecnica, con specifico riferimento ai dati obiettivi forniti dal dispositivo di tracciamento satellitare installato sul veicolo antagonista. Di peculiare pregnanza appare l’accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla compagine convenuta, circostanza che avvalora la fondatezza dell’impostazione difensiva e la solidità dell’apparato motivazionale posto a sostegno della decisione.
La sentenza si caratterizza, inoltre, per un’approfondita disamina delle problematiche connesse alla quantificazione del danno differenziale in presenza di preesistenti condizioni invalidanti, offrendo rilevanti spunti ermeneutici per la risoluzione di analoghe fattispecie concrete.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La fattispecie oggetto di scrutinio trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 17 ottobre 2017 nel centro abitato di Castrì di Lecce, precisamente all’intersezione tra via Giovanni Pascoli e via Caduti di Via Fani.
La ricostruzione della dinamica dell’evento, così come emersa dall’istruttoria espletata, evidenzia che la de cuius, alla guida di un velocipede, impegnava l’intersezione stradale per effettuare una manovra di svolta a sinistra, venendo così a collidere con un’autovettura Mazda3 che procedeva lungo via Caduti di Via Fani, arteria stradale assistita da diritto di precedenza.
Gli aventi causa della ciclista hanno evocato in giudizio sia il conducente che il proprietario del veicolo antagonista, unitamente alla compagnia assicuratrice, formulando domanda risarcitoria quantificata in € 616.268,00 a titolo di danno biologico.
La compagine convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando in toto la prospettazione attorea e spiegando domanda riconvenzionale per il ristoro dei danni materiali subiti dal veicolo, quantificati in € 1.385,00.
L’istruzione probatoria si è articolata attraverso l’assunzione di deposizioni testimoniali e l’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, sia in ambito cinematico che medico-legale.
Di particolare rilevanza si sono rivelati i dati estratti dal dispositivo di tracciamento satellitare GPS installato sul veicolo, i quali hanno confermato una velocità di marcia pari a circa 26 km/h al momento dell’impatto, circostanza questa che ha assunto valenza dirimente ai fini del decidere.
L’escussione dei testi ha consentito di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, mentre la perizia tecnica ha fornito elementi obiettivi circa la dinamica del sinistro e le condizioni preesistenti della vittima, già affetta da invalidità totale antecedentemente all’evento lesivo.
NORMATIVA E PRECEDENTI
L’impianto motivazionale della pronuncia in esame si impernia precipuamente sull’applicazione del corpus normativo afferente alla disciplina della circolazione stradale, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) in tema di precedenza nelle intersezioni regolamentate. In specie, assume valenza dirimente l’art. 145 C.d.S., il quale, al comma 5, prescrive l’obbligo inderogabile di arresto e precedenza in presenza della prescritta segnaletica di Stop, sia essa verticale od orizzontale.
Tale precetto normativo, nella sua dimensione precettiva, si pone in rapporto di species a genus con il principio generale di cui all’art. 140 C.d.S., che impone a tutti gli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
Di peculiare pregnanza appare, inoltre, il richiamo operato dal Collegio alla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di quantificazione dei danni materiali derivanti da sinistro stradale. In particolare, la Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17670 del 26 giugno 2024 (Sez. III Civile), ha cristallizzato il principio secondo cui i danni subiti da un autoveicolo sono risarcibili qualora costituiscano conseguenza immediata e diretta dell’illecito, prescindendo dalla prova dell’effettivo esborso delle somme indicate nel preventivo di riparazione.
Tale orientamento si pone in linea di continuità con il consolidato insegnamento giurisprudenziale che, in tema di nesso eziologico, richiede l’accertamento del rapporto di causalità materiale secondo il criterio della conditio sine qua non, temperato da quello della causalità adeguata.
Nel caso di specie, l’applicazione di tali coordinate ermeneutiche ha condotto il giudicante a ritenere sussistente il nesso causale tra la condotta imprudente della ciclista e l’evento dannoso, con conseguente affermazione della sua responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale, all’esito di un’approfondita disamina del materiale probatorio acquisito, è pervenuto all’accertamento della responsabilità esclusiva della ciclista nella determinazione dell’evento lesivo, fondando il proprio convincimento su un articolato complesso di elementi istruttori di natura sia testimoniale che tecnica.
Di particolare rilevanza si è rivelata la consulenza tecnica d’ufficio espletata in ambito cinematico, la quale ha evidenziato come la conducente dell’autovettura procedesse a velocità contenuta, quantificata in circa 30 km/h, circostanza questa corroborata dai dati estrapolati dal dispositivo di tracciamento satellitare.
Tale elemento fattuale, unitamente alla corretta collocazione del veicolo nella propria corsia di pertinenza, ha assunto valenza dirimente ai fini della valutazione della condotta di guida dell’automobilista, ritenuta pienamente conforme ai canoni di prudenza e diligenza richiesti dalle circostanze di tempo e di luogo.
Di contro, la manovra posta in essere dalla ciclista, consistita nell’attraversamento dell’intersezione in violazione del segnale di Stop, è stata qualificata come causa efficiente esclusiva del sinistro, avendo la stessa integrato gli estremi di una condotta gravemente imprudente e contraria alle più elementari norme di circolazione stradale.
Particolarmente significativa appare, inoltre, la valutazione operata dal Collegio in ordine alle condizioni preesistenti della vittima, già affetta da invalidità totale con necessità di assistenza continua dal 2011. Tale circostanza ha inciso in maniera determinante sulla quantificazione del danno differenziale, escludendo la configurabilità di un peggioramento dello stato anteriore dal punto di vista della disabilità complessiva.
In accoglimento della domanda riconvenzionale, il Tribunale ha ritenuto provati i danni materiali subiti dal veicolo, sulla base sia del preventivo prodotto, sia delle risultanze testimoniali acquisite, sia dei rilievi effettuati nell’immediatezza del fatto dalle forze dell’ordine intervenute.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“Si ritiene doveroso evidenziare, in via preliminare e con valenza assorbente, come la condotta di guida del conducente del velocipede, caratterizzata da manifesta imprudenza nella gestione della manovra di attraversamento dell’intersezione stradale in presenza di segnaletica di Stop, abbia integrato violazione delle prescrizioni di cui all’art. 145, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992, costituendo causa efficiente esclusiva del sinistro. Nel caso di specie, l’istruttoria espletata ha consentito di accertare, con il conforto delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e dei dati oggettivi forniti dal dispositivo di tracciamento satellitare, che l’imprevedibile condotta di guida del conducente del velocipede non ha consentito all’automobilista, nonostante procedesse a velocità contenuta e prossima a 30 km/h, di disporre del tempo tecnico e psicotecnico necessario per l’attuazione di efficaci manovre di emergenza, siano esse di frenatura o di correzione della traiettoria, così rendendo inevitabile la collisione.
