Pergotenda condominiale: il Tribunale di Milano conferma l’illegittimità e ordina la rimozione – 2025

La recente sentenza del Tribunale di Milano del 2025 affronta un caso di rilevante interesse per i proprietari di immobili in contesto condominiale, chiarendo la differenza tra una pergotenda e una tettoia fissa e stabilendo l’obbligo di rimozione della struttura in caso di violazione del regolamento condominiale. La decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per chi intende installare coperture su terrazzi e balconi.

La vicenda riguarda un condominio milanese che ha impugnato l’installazione, da parte di un condomino, di una struttura classificata come “pergotenda“, ma che il giudice ha ritenuto una tettoia fissa, in violazione delle norme condominiali. Il Tribunale ha quindi disposto la rimozione della struttura a spese del proprietario e la conferma della validità delle delibere condominiali impugnate.

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Esposizione dei fatti

La controversia trae origine dall’installazione, da parte di un condomino, di una copertura sul terrazzo del proprio appartamento, descritta come “pergotenda“. Tuttavia, secondo quanto accertato dalla consulenza tecnica disposta dal Tribunale, la struttura era composta da robuste piantane e travi in legno, con guide laterali e teli plastici trasparenti, dotata di ancoraggi al parapetto e alla muratura. La presenza di questi elementi ha portato il giudice a escludere che si trattasse di un’opera mobile e temporanea, qualificandola invece come una tettoia fissa e stabile.

Il condominio, rilevando come la struttura alterasse il decoro architettonico e violasse il regolamento condominiale, ha adottato due delibere (21 aprile e 27 settembre 2021) per intimare la rimozione della tettoia, impugnate successivamente dalla parte attrice. Quest’ultima ha sostenuto che la copertura fosse un manufatto mobile, privo di carattere permanente, e quindi non soggetto a vincoli regolamentari. Tuttavia, la consulenza tecnica ha dimostrato il contrario, evidenziando come la struttura fosse saldamente ancorata e dotata di una copertura rigida, elementi che la qualificano come opera edilizia a tutti gli effetti.

Normativa e precedenti

La decisione del Tribunale si fonda su precise disposizioni normative e su una consolidata giurisprudenza in materia di decoro condominiale e modifiche strutturali. In particolare, sono stati richiamati l’art. 1120 c.c., che vieta le innovazioni che alterano il decoro architettonico dell’edificio, e l’art. 1122 c.c., che impone il rispetto delle parti comuni nell’esecuzione di opere private. Inoltre, il regolamento condominiale richiamato dal giudice, all’articolo 2, vieta esplicitamente la costruzione di tettoie, pensiline e verande su balconi e terrazzi, mentre all’articolo 1 stabilisce che il decoro estetico e architettonico delle facciate rappresenta un bene comune tutelato.

La giurisprudenza richiamata ha ribadito come la differenza tra pergotenda e tettoia risieda nella natura mobile e temporanea della prima, mentre una struttura con ancoraggi stabili e copertura rigida rientra tra le opere edilizie soggette a vincoli normativi e regolamentari. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che tende a considerare come opere edilizie le strutture che, per caratteristiche costruttive e funzionali, determinano una trasformazione permanente dello stato dei luoghi.

Decisione del caso e analisi

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda riconvenzionale del condominio, ritenendo che la struttura in questione non potesse qualificarsi come pergotenda, ma come tettoia fissa, data la presenza di pilastri in legno, piastre di ancoraggio, copertura rigida e chiusura perimetrale con teli plastici. Tali elementi, uniti al peso e alla consistenza della struttura, ne hanno evidenziato il carattere permanente e stabile, incompatibile con la definizione di pergotenda, che presuppone una copertura leggera, amovibile e finalizzata esclusivamente alla protezione temporanea dal sole.