📌 LA VICENDA
- Materia: Condominio – Mandato di amministrazione condominiale
- Oggetto: Omessa consegna della documentazione amministrativa al nuovo amministratore – Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
- Normativa: artt. 1129 c.c., 1130 c.c., 1710 c.c., 1176 c.c.
- Giurisprudenza conforme: Elenco completo consultabile in calce all’articolo integrale per abbonati
- Parole chiave: amministratore uscente, consegna documentazione, inadempimento mandato, diligenza buon padre di famiglia, responsabilità contrattuale condominio
L’amministratore condominiale uscente, alla cessazione dell’incarico, è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, compresa quella nella disponibilità dei singoli condomini: tale obbligo discende dal dovere di diligenza posto a carico del mandatario ex artt. 1129, 1710 e 1176 c.c., era configurabile anche prima della riforma di cui alla L. n. 220/2012 e la sua violazione integra inadempimento contrattuale che legittima la condanna al risarcimento del danno, con valore confessorio attribuito alla dichiarazione resa in udienza dal resistente circa la disponibilità al pagamento di una determinata somma.
Il Tribunale di Milano, Tredicesima Sezione Civile, con sentenza del 2026, ha accolto parzialmente il ricorso di un condominio della provincia di Milano nei confronti del proprio ex amministratore, il quale, nei periodi di esercizio 2019-2020 e 2020-2021, aveva effettuato prelievi ingiustificati dal conto corrente condominiale, omesso la corretta tenuta della contabilità e mancato la consegna della documentazione amministrativa al subentrante. La pronuncia ribadisce che l’obbligo di restituzione della documentazione al mandante costituisce espressione del generale dovere di diligenza del mandatario e della sua cooperazione con il nuovo amministratore.
⚖️ LA SENTENZA COMPLETA AFFRONTA ANCHE:
- Obbligo di rendicontazione dell’amministratore condominiale ex art. 1130 c.c. e conseguenze della sua violazione nei confronti del mandante
- Diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1710 c.c. quale criterio di valutazione della condotta del mandatario nell’espletamento dell’incarico
- Prelievi e movimenti ingiustificati dal conto corrente condominiale come inadempimento contrattuale dell’amministratore
- Omessa convocazione dell’assemblea condominiale straordinaria a seguito di notifica di decreto ingiuntivo da parte di società fornitrice del condominio
- Valore confessorio della dichiarazione resa personalmente in udienza dal resistente contumace circa la disponibilità al pagamento di una determinata somma
- Inutilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica contabile esperita in sede di mediazione ai fini probatori nel giudizio, non equiparabile a una CTU giudiziale
- Liquidazione delle spese di lite secondo i parametri forensi di cui al D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della controversia e all’attività svolta
