Un interessante caso di responsabilitร concorrente in materia di circolazione stradale รจ stato oggetto di una recente sentenza del Tribunale di Pavia. La pronuncia si rivela particolarmente significativa per chiarire i contorni dellโapplicazione dellโart. 2054 c.c. nelle ipotesi di sinistri che coinvolgono due veicoli allโintersezione tra strade urbane. Il caso riguarda un incidente avvenuto tra unโautovettura che non ha rispettato un segnale di stop e un motociclista che, tuttavia, procedeva sul lato sinistro della carreggiata. Il Tribunale, nella sua analisi, ha evidenziato come, nonostante la violazione di norme del Codice della Strada da parte dellโautomobilista, anche la condotta imprudente del motociclista abbia concorso alla causazione del sinistro.
La vicenda risale al febbraio 2022 quando, allโintersezione tra due strade urbane in un comune della provincia di Pavia, un giovane motociclista entrava in collisione con unโautovettura il cui conducente, pur in presenza di un segnale di stop, si era immesso nella carreggiata senza concedere la dovuta precedenza. Sebbene la dinamica dellโincidente sembrasse, a prima vista, attribuire la responsabilitร esclusivamente allโautomobilista, lโapprofondita analisi dei fatti ha portato il giudice a una conclusione differente, valorizzando il principio di concorso di colpa e sviluppando unโinterpretazione particolarmente equilibrata dellโart. 2054 c.c.
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Indice
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
I fatti di causa si svolgevano nel febbraio 2022 nel comune di Casorate Primo, in provincia di Pavia. Il giovane attore, alla guida di un motociclo, percorreva via Dei Pini quando, giunto in prossimitร dellโintersezione con Via degli Olmi, si verificava lโincidente con unโautovettura Land Rover . Secondo la ricostruzione offerta dallโattore, lโautovettura sbucava allโimprovviso attraversando lโincrocio senza rispettare il segnale di stop presente. Nonostante il tentativo del motociclista di evitare lo scontro, lโautovettura urtava la sua gamba sinistra con il paraurti anteriore, provocandogli un dolore intenso che lo costringeva a cadere al suolo.
La dinamica del sinistro รจ stata oggetto di accertamento da parte della Polizia Locale di Casorate Primo, intervenuta nellโimmediatezza del fatto. Gli agenti, nel loro verbale, hanno rilevato che al convenuto veniva contestata la violazione dellโart. 145 commi 5 e 10 del Codice della Strada, per non aver rispettato il segnale di stop. Tuttavia, il rapporto evidenziava anche che sulla sede stradale non erano presenti tracce di frenata riconducibili ai mezzi coinvolti e che lโautovettura non presentava segni visibili di collisione. Gli agenti hanno inoltre documentato la presenza di โrappezziโ sul manto stradale di via Dei Pini, percorsa dal motociclo, e verificato la corretta funzionalitร dello specchio parabolico posto allโintersezione, a servizio dei conducenti che si immettono da via Degli Olmi in via Dei Pini.
Le dichiarazioni rese nellโimmediatezza dai conducenti coinvolti offrivano versioni parzialmente discordanti. Il conducente dellโautovettura dichiarava di essersi fermato allโintersezione e di aver avanzato lentamente poichรฉ, nonostante lo specchio parabolico, non vi era sufficiente visibilitร . Sosteneva di essersi immesso con โil musoโ della sua auto in via Dei Pini e, in quel momento, di aver visto sopraggiungere alla sua destra un motociclo alla distanza di circa 5-6 metri, che procedeva โondeggiandoโ fino a urtare contro la parte anteriore della sua auto per poi proseguire ancora qualche metro prima di cadere sul fianco sinistro. Il convenuto precisava inoltre che il motociclista, quando aveva iniziato a perdere il controllo del mezzo, era finito in una buca al centro della strada.
Dal canto suo, il motociclista dichiarava che quel giorno stava percorrendo via Dei Pini e, per la presenza di auto parcheggiate sul lato destro e di buche al centro della carreggiata, aveva percorso tale strada sul lato sinistro. Giunto in prossimitร dellโintersezione, circa cinque metri prima, aveva visto il veicolo condotto dal convenuto che usciva improvvisamente da via Degli Olmi, pertanto aveva subito frenato e cercato di evitare lโurto sterzando leggermente a destra. Durante queste manovre, era finito con una ruota in una buca, facendo sobbalzare e girare la moto, e urtando con la gamba sinistra contro il paraurti anteriore della vettura. Dopo lโurto, aveva proseguito ancora per qualche metro prima di cadere sul lato destro. Il motociclista precisava che viaggiava a circa 15 km/h.
A seguito dellโincidente, il motociclista veniva trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dellโOspedale San Matteo di Pavia, dove veniva sottoposto a controllo radiografico per trauma da schiacciamento dellโarto inferiore sinistro. Veniva dimesso il giorno stesso con prescrizione di riposo per 10 giorni, limitando la deambulazione allo stretto indispensabile. Nei giorni e mesi successivi, lโattore si sottoponeva a diverse visite ed esami, tra cui unโecografia muscolotendinea della gamba sinistra, una risonanza magnetica del ginocchio sinistro e diverse visite ortopediche, che evidenziavano lesioni significative allโarticolazione. La documentazione medica prodotta in giudizio attestava un lungo periodo di recupero, durante il quale il giovane รจ stato costretto prima ad utilizzare la sedia a rotelle e poi a deambulare con le stampelle per circa tre mesi, con evidente compromissione delle proprie abitudini di vita.
Il 14 luglio 2022, il motociclista si sottoponeva a visita medico legale di parte, che quantificava il danno biologico permanente nella misura dellโ8-9%, oltre a unโinvaliditร temporanea parziale al 75% per 30 giorni, al 50% per 60 giorni e al 25% per altri 60 giorni. In ragione di tali fatti, lโattore conveniva in giudizio il conducente dellโautovettura e la compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
NORMATIVA E PRECEDENTI
La questione centrale affrontata dal Tribunale di Pavia concerne lโapplicazione dellโart. 2054 del Codice Civile, che disciplina la responsabilitร del conducente per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. In particolare, il secondo comma di tale articolo stabilisce una presunzione di pari responsabilitร nel caso di scontro tra veicoli, presunzione che puรฒ essere superata solo dalla prova della colpa esclusiva di uno dei conducenti. Questo principio normativo rappresenta il cardine dellโanalisi giuridica svolta dal giudice pavese, che ha dovuto valutare se, nel caso concreto, la presunzione di pari responsabilitร dovesse essere applicata o se, invece, la dinamica del sinistro consentisse di attribuire una responsabilitร esclusiva o prevalente ad uno dei conducenti.
Un aspetto rilevante della controversia riguarda anche la violazione dellโart. 145 del Codice della Strada, in particolare i commi 5 e 10, che disciplinano lโobbligo di arrestarsi e dare precedenza ai veicoli che transitano sulle strade in cui ci si immette. Tale violazione, contestata al conducente dellโautovettura dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, costituisce certamente un elemento di colpa, ma il Tribunale ha dovuto valutare se tale violazione fosse lโunica causa dellโincidente o se, invece, anche la condotta del motociclista avesse concorso al verificarsi del sinistro.
In tema di responsabilitร derivante da circolazione stradale, la sentenza richiama un importante precedente della Corte di Cassazione, la sentenza n. 7479 del 20 marzo 2020, secondo cui, anche nel caso in cui il giudice accerti la colpa di uno dei conducenti (come la violazione dellโobbligo di fermarsi allo stop), non puรฒ, per ciรฒ solo, ritenere superata la presunzione di pari responsabilitร posta a carico di entrambi dallโart. 2054, comma 2, c.c. Il giudice รจ tenuto a verificare in concreto se lโaltro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Tale principio impone dunque unโanalisi specifica e dettagliata del comportamento di entrambi i conducenti coinvolti, per valutare se e in che misura ciascuno abbia contribuito al verificarsi del sinistro.
Altro precedente rilevante citato nella sentenza รจ la pronuncia della Corte di Cassazione n. 4055 del 19 febbraio 2009, dove si afferma che, pur avendo il cartello di stop carattere rigido, ciรฒ non esime il giudice del merito dallโaccertare, sotto il profilo eziologico, se nel caso concreto lโincidente debba ascriversi esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop. Solo in tal caso risulta superata la presunzione sussidiaria di concorso di colpa di cui allโart. 2054 c.c. Questa precisazione รจ fondamentale nella valutazione della presente controversia, in quanto esclude qualsiasi automatismo nellโattribuzione della responsabilitร in caso di violazione di norme di circolazione stradale.
Per quanto concerne la quantificazione del danno, il Tribunale ha fatto riferimento alle โTabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione allโintegritร psico-fisicaโ del Tribunale di Milano, aggiornate al momento della liquidazione. In proposito, viene richiamata lโordinanza della Corte di Cassazione n. 19229 del 15 giugno 2022, secondo cui, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona deve essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non giร al momento del fatto illecito. La Corte ha motivato tale principio sostenendo che la liquidazione del danno รจ un giudizio e, come tutti i giudizi, non puรฒ che avvenire in base alle regole vigenti al momento in cui viene compiuto.
In tema di danno non patrimoniale, la sentenza richiama anche la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11754 del 15 maggio 2018, secondo cui nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite del 2008. Tali parametri determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invaliditร permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella giร qualificata in termini di โdanno moraleโ. Il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie giร previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, puรฒ procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle.
Infine, in merito al calcolo dellโinvaliditร permanente, viene richiamato il principio secondo cui essa รจ suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, lโindividuo non abbia riacquistato la sua completa validitร con relativa stabilizzazione dei postumi. Di conseguenza, il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacchรฉ altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambi comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3806).
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale di Pavia, nella sua analisi approfondita della dinamica del sinistro, ha stabilito che entrambi i conducenti hanno concorso, seppur in misura diversa, alla causazione dellโincidente. La decisione si fonda su una valutazione accurata delle prove acquisite, in particolare delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti e del verbale redatto dalla Polizia Locale intervenuta sul posto.
Lโelemento centrale della ricostruzione fattuale operata dal giudice รจ rappresentato dallโaccertamento che il conducente dellโautovettura si รจ effettivamente immesso in via Dei Pini oltrepassando la linea di arresto, senza aver correttamente verificato il sopraggiungere di altri veicoli. Questa condotta costituisce una violazione dellโart. 145, comma 5, del Codice della Strada, come peraltro giร contestato dalla Polizia Locale. Tuttavia, il Tribunale non si รจ limitato a considerare questa violazione come lโunica causa del sinistro, ma ha valutato anche il comportamento del motociclista.
In particolare, รจ stato accertato che il motociclista, per sua stessa ammissione, stava percorrendo via Dei Pini sul lato sinistro della carreggiata, anzichรฉ tenere la destra come prescritto dal Codice della Strada. Questa circostanza ha inciso significativamente sulla visibilitร da parte dellโautomobilista, nonostante la presenza di uno specchio parabolico stradale allโintersezione. La posizione anomala del motociclo sul margine sinistro della strada ha di fatto compromesso la sua tempestiva visualizzazione da parte del conducente dellโautovettura.
Un ulteriore elemento considerato dal giudice รจ stata la manovra effettuata dal motociclista per evitare lโurto. Secondo la sua testimonianza, egli ha sterzato a destra, finendo con una ruota in una buca, il che ha provocato il sobbalzo e la rotazione della moto, portando allโurto della sua gamba sinistra contro il paraurti anteriore dellโauto. Questa dinamica, corroborata dalla constatazione dellโassenza di segni di frenata sulla strada e dalla descrizione dellโandamento โondeggianteโ della moto, ha portato il Tribunale a ritenere che il motociclista non abbia mantenuto il pieno controllo del mezzo, anche in considerazione delle condizioni della strada, caratterizzata dalla presenza di buche visibili.
