La Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania ha affrontato il tema della valutazione dell’attendibilità della prova testimoniale in un giudizio risarcitorio da sinistro stradale, elaborando un’articolata motivazione sui criteri di apprezzamento della deposizione sotto il profilo sia intrinseco che estrinseco. La pronuncia ha condotto al rigetto della domanda attorea, ritenendo non raggiunta la prova del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, nonostante la conformità delle dichiarazioni testimoniali alle allegazioni di parte. Di particolare interesse è l’approccio analitico adottato dal giudice nell’esame della testimonianza, che fornisce importanti coordinate metodologiche per la valutazione della prova orale.
Avv. Cosimo Montinaro – Tel. 0832/1827251 – e-mail segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
- SCARICA LA SENTENZA ⬇️
ESPOSIZIONE DEI FATTI
La controversia trae origine da una domanda di risarcimento danni proposta dal conducente di un motociclo Honda SH che, mentre percorreva via Acquedotto Greco di Catania, assumeva di essere stato investito da una Fiat Panda proveniente da via Grassi che non gli avrebbe dato precedenza. L’attore quantificava il danno in complessivi euro 36.597,44, di cui euro 680,44 per danni materiali al motociclo e il residuo a titolo di danno non patrimoniale, deducendo postumi invalidanti nella misura del 13% e un’inabilità temporanea di 70 giorni.
La compagnia assicuratrice convenuta si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione dei fatti e evidenziando plurimi profili di criticità, tra cui l’instaurazione del giudizio a distanza di quasi cinque anni dal fatto e alcune incongruenze nella documentazione sanitaria. In particolare, la difesa della compagnia rilevava una possibile diversa genesi delle lesioni, evidenziando che dalla documentazione medica emergeva che il danneggiato era stato soccorso presso la propria abitazione nel pomeriggio, mentre il sinistro era indicato come verificatosi alle ore 9:20 del mattino.
In via subordinata, la compagnia eccepiva la sussistenza di un concorso di colpa dell’attore e contestava sia l’an che il quantum dei danni al mezzo, oltre alla quantificazione del danno fisico operata in citazione.
NORMATIVA E PRECEDENTI
Il Tribunale ha fondato la decisione sui consolidati principi in tema di onere della prova, richiamando innanzitutto la pronuncia della Cassazione civile, sez. VI, 3 ottobre 2022 n.28662, che pone a carico dell’attore l’onere di dimostrare preliminarmente la storicità dell’accadimento secondo la dinamica allegata nell’atto introduttivo.
Di particolare rilievo è il riferimento alla Cassazione civile, sez. III, 29 settembre 2021 n.26304, che opera una fondamentale distinzione tra il criterio del “più probabile che non“, applicabile alla ricostruzione del nesso causale, e il criterio dell’attendibilità nella valutazione del compendio probatorio, quest’ultimo basato sulla più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti. Tale valutazione è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove motivato e non abnorme.
DECISIONE DEL CASO E ANALISI
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provato il fatto costitutivo della pretesa. L’analisi si è incentrata sulla valutazione della testimonianza sotto il duplice profilo dell’attendibilità intrinseca ed estrinseca, evidenziando molteplici elementi di criticità.
Sul piano dell’attendibilità intrinseca, sono state rilevate numerose contraddizioni nelle dichiarazioni. In primo luogo, il teste ha inizialmente affermato di non aver mai assistito ad alcun incidente stradale, reiterando tale affermazione anche a specifica domanda, per poi modificare totalmente versione quando gli è stato chiesto se avesse assistito a “qualche evento particolare” all’incrocio fra via Acquedotto Greco e via Grassi.
Ulteriori contraddizioni sono emerse nella collocazione temporale del sinistro: il teste è passato dall’affermare di non ricordare se i fatti si fossero svolti di mattina, sera o mezzogiorno, a fornire prima un’indicazione generica (“di mattina“) e poi una precisa indicazione oraria (“le 9:00“), senza essere in grado di giustificare tale progressiva specificazione dei ricordi.
Particolarmente significative sono risultate le incongruenze relative alla persona che il teste avrebbe dovuto incontrare all’incrocio. Inizialmente indicata come un “amico” di cui non ricordava il nome in quanto defunto, questa persona è stata oggetto di dichiarazioni contraddittorie circa il suo luogo di residenza, prima indicato come ignoto e poi specificato con dettagli sulla localizzazione dell’abitazione.
Sul piano dell’attendibilità estrinseca, il giudice ha evidenziato l’incompatibilità delle dichiarazioni con elementi oggettivi quali la conformazione dei luoghi e la logicità dei percorsi descritti. In particolare, è stata rilevata l’illogicità del percorso che l’amico del teste avrebbe dovuto compiere con l’auto, dovendo effettuare un tragitto “aggirante” per tornare indietro e immettersi sulla stessa via Acquedotto Greco in un punto più “alto” rispetto all’incrocio con via Grassi.
Inoltre, considerata l’ubicazione delle piazze citate (fatto notorio), è apparso illogico che il teste, peraltro invalido civile con problemi di deambulazione, anziché farsi trovare allo “sbocco” di via Acquedotto Greco su piazza Palestro (punto più agevole sia per l’amico che per lui stesso), avesse scelto un punto di incontro che comportava percorsi più lunghi e complessi per entrambi.
ESTRATTO DELLA SENTENZA
“In applicazione dei principi che regolano l’onere della prova, incombeva su parte attrice l’onere di dimostrare la storicità dell’accadimento, vale a dire della dinamica allegata con l’atto introduttivo, e ciò in via preliminare rispetto ad ogni altra questione. […]
