Presunzione di pari colpa ex art. 2054 c.c.: quando la CTU modale supera il concorso di responsabilità nel sinistro stradale

Trib. Lamezia Terme, n. 787/2026: esclusa la corresponsabilità dei conducenti a fronte di colpa esclusiva accertata dalla consulenza tecnica d’ufficio.

La presunzione di pari colpa nei sinistri stradali tra più veicoli è una delle questioni più ricorrenti nel contenzioso da responsabilità civile automobilistica. Quante volte il giudice di prime cure, di fronte a un’istruttoria ritenuta lacunosa, ha finito per applicare la presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. come scorciatoia, senza spingersi ad accertare in concreto le rispettive responsabilità? La risposta del Tribunale di Lamezia Terme con la sentenza n. 787/2026 è netta: la presunzione di corresponsabilità ha carattere meramente sussidiario e cede ogniqualvolta l’istruttoria – ivi inclusa la CTU tecnico-modale – consenta di individuare la colpa esclusiva di uno dei conducenti coinvolti. Liquidare il concorso di colpa quando le prove dicono altro non è prudenza giudiziale: è errore di diritto. L’articolo ripercorre la vicenda processuale, il quadro normativo applicato e le implicazioni pratiche per chi gestisce sinistri plurivettura in sede contenziosa.

La vicenda processuale

Due distinte controversie, originate dallo stesso sinistro stradale verificatosi nell’anno 2020 su una strada provinciale della provincia di Catanzaro, hanno percorso in parallelo il primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Lamezia Terme, per poi essere riunite in ragione della connessione soggettiva e oggettiva. Il sinistro aveva coinvolto tre autovetture: la prima, condotta e di proprietà di uno dei conducenti, stava effettuando una manovra di sorpasso; nell’eseguirla, aveva dapprima urtato lateralmente il veicolo che la precedeva, per poi invadere la corsia opposta e collidere frontalmente con un terzo mezzo che sopraggiungeva nel senso di marcia contrario.

La parte attrice proprietaria del primo veicolo coinvolto nel sorpasso e la parte attrice alla guida del veicolo sopraggiungente in senso opposto convenivano in giudizio il conducente responsabile della manovra e la compagnia assicuratrice dello stesso, chiedendo il risarcimento integrale dei danni materiali subiti. La compagnia assicuratrice si costituiva eccependo, tra l’altro, l’incompatibilità tecnica dei danni con la dinamica denunciata e la sproporzione tra i preventivi di riparazione e il valore commerciale dei veicoli. Il conducente responsabile rimaneva contumace in entrambi i gradi.

All’esito dell’istruttoria – che aveva visto l’acquisizione documentale, la prova testimoniale e l’espletamento di una CTU tecnico-modale – il Giudice di Pace accoglieva solo parzialmente le domande risarcitorie, applicando la presunzione di pari colpa ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c. per ritenuta incompletezza dell’elaborato peritale su taluni aspetti: la mancata rilevazione della velocità dei veicoli, l’assenza di un raffronto fisico tra le sagome altimetriche delle autovetture, il silenzio del CTU sulle tracce di frenata e sui detriti presenti sul luogo.

Avverso tale pronuncia proponevano appello principale il proprietario del primo veicolo e appello incidentale il conducente del veicolo sopraggiungente, entrambi dolendosi del mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente che aveva eseguito il sorpasso. La compagnia assicuratrice resisteva e, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità degli appelli ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché la definitività dell’accertamento sull’an debeatur favorevole alla propria tesi.

Il Tribunale, in sede di gravame, ha rigettato tutte le eccezioni preliminari, ha confermato l’irretrattabilità dell’accertamento sull’an debeatur in assenza di appello incidentale della compagnia, e ha accolto i gravami nel merito, riformando integralmente la sentenza di primo grado.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il nucleo della controversia ruota attorno all’art. 2054 c.c., che disciplina la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. In particolare, il secondo comma stabilisce la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, salvo prova contraria. Norma complementare è l’art. 2058 c.c., applicato dalla sentenza nella fase di liquidazione del danno al veicolo: tale disposizione consente al giudice di condannare al risarcimento per equivalente – anziché ordinare la reintegrazione in forma specifica – quando quest’ultima risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Sul piano processuale, vengono in rilievo l’art. 342 c.p.c. in materia di specificità dei motivi di appello e l’art. 348-bis c.p.c. sul filtro di ammissibilità per gli appelli privi di ragionevole probabilità di accoglimento. Infine, l’art. 91 c.p.c. disciplina il regolamento delle spese secondo il principio di soccombenza, applicato dal Tribunale all’esito complessivo della lite su entrambi i gradi.

Gli istituti giuridici coinvolti

La presunzione di corresponsabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c. è una presunzione legale relativa: opera iuris tantum e può essere superata dalla prova contraria. La giurisprudenza di legittimità ne ha sempre chiarito la natura meramente sussidiaria – e il Tribunale di Lamezia Terme vi insiste con particolare rigore. Come già affermato dalla Cassazione in plurime pronunce (tra cui Cass. n. 477/2003 e Cass. nn. 7453/01, 14412/01), la presunzione «entra in gioco soltanto se non sia possibile accertare in concreto le rispettive responsabilità dei conducenti». Non è, dunque, una regola di default cui il giudice possa rifugiarsi in presenza di un’istruttoria che ritenga non esaustiva su aspetti secondari.

Distinto, ma operante in parallelo, il meccanismo della prova liberatoria: anche quando la colpa esclusiva di un conducente è accertata, gli altri coinvolti restano presuntivamente responsabili fino a che non dimostrino di aver osservato tutte le norme del codice della strada e di aver tenuto una condotta di guida prudente. La riprova si ottiene, come precisa la sentenza richiamando Cass. pen. sez. IV n. 48439/2012, non mediante la mera allegazione del rispetto delle norme, ma attraverso una prova positiva dei doveri di prudenza e diligenza osservati.

Sul versante della liquidazione, il Tribunale applica l’orientamento maggioritario in tema di antieconomicità delle riparazioni: quando il costo stimato dal CTU per il ripristino del veicolo supera il valore commerciale dello stesso alla data del sinistro, il risarcimento va liquidato per equivalente nella misura del valore di mercato del bene, non già nella misura delle spese di riparazione. Ciò in applicazione dell’art. 2058, comma 2, c.c., che consente al giudice di non dar luogo alla reintegrazione in forma specifica quando essa risulti eccessivamente onerosa. L’orientamento, ben consolidato (Cass. civ. n. 24718/2013; Cass. civ. n. 11378/2011; Cass. civ. n. 21012/2012), privilegia una lettura strettamente oggettiva del limite dell’eccessiva onerosità, fondata sulla sproporzione tra il sacrificio economico della riparazione e il valore del bene da ripristinare.

La presunzione di pari colpa ex art. 2054 c.c. e la sua portata applicativa

Qual è, dunque, il confine oltre il quale il giudice non può limitarsi ad applicare la presunzione e deve invece procedere all’individuazione delle responsabilità concrete? Il Tribunale di Lamezia Terme risponde in modo cristallino: il limite è la possibilità concreta di accertare il grado di colpa di ciascun conducente alla luce del materiale probatorio acquisito. Quando l’istruttoria – anche se non perfetta sotto ogni profilo tecnico – consente di ricostruire la dinamica del sinistro e di stabilire che uno dei conducenti ha tenuto una condotta causalmente esclusiva nell’evento, il ricorso alla presunzione di pari colpa non è solo erroneo sul piano tecnico: è giuridicamente illegittimo. Ma cosa succede se la CTU modale presenta lacune su alcuni aspetti – come la velocità dei veicoli o l’assenza di tracce di frenata – che il giudice di primo grado ha ritenuto decisive per non superare la presunzione? La risposta del Tribunale è che tali lacune, per essere rilevanti ai fini della distribuzione delle responsabilità, devono incidere sulla dinamica causale dell’incidente e non limitarsi a mettere in discussione aspetti secondari o la sola attendibilità del narrato degli attori sull’an debeatur – questione, quest’ultima, divenuta irretrattabile in assenza di appello incidentale della compagnia.

La decisione e il ragionamento della Corte

Il Tribunale ha riformato integralmente la sentenza del Giudice di Pace, riconoscendo la responsabilità esclusiva del conducente che ha eseguito la manovra di sorpasso e condannando quest’ultimo e la compagnia assicuratrice, in solido, al risarcimento integrale dei danni subiti dai due danneggiati – liquidati, peraltro, non nelle misure indicate dai preventivi di riparazione, bensì nei valori di mercato dei rispettivi veicoli, notevolmente inferiori ai costi di ripristino stimati dal CTU.

Il ragionamento del Tribunale si sviluppa su tre piani distinti. Sul piano della dinamica, la sentenza valorizza l’interrogatorio formale del conducente responsabile e le dichiarazioni testimoniali acquisite in primo grado: entrambi hanno confermato che la Fiat Stilo ha prima urtato lateralmente il veicolo che precedeva durante il sorpasso, poi invaso la corsia opposta collidendo frontalmente con il terzo mezzo. La condotta ha violato in modo palese l’art. 148 C.d.S., che impone al conducente che intende sorpassare di accertarsi preventivamente che la visibilità sia tale da consentire la manovra in sicurezza e che la strada sia libera per uno spazio sufficiente alla completa esecuzione del sorpasso.

Sul piano causale, il Tribunale esclude qualsiasi contributo causale degli altri due conducenti: il proprietario del veicolo colpito di fianco non avrebbe potuto effettuare alcuna manovra di emergenza utile, sia per la ristrettezza della carreggiata sia perché l’urto è sopraggiunto dall’esterno senza preavviso; il conducente del veicolo frontale, che percorreva regolarmente la propria corsia, non ha potuto avvedersi della Fiat Stilo in sorpasso all’uscita di una semicurva, con visibilità di fatto impedita. L’assenza di possibilità di manovra evasiva, accertata in concreto, è – per il Tribunale – esattamente la prova liberatoria che sgancia i due danneggiati dalla presunzione di colpa concorrente.

Sul piano della liquidazione, i costi di riparazione stimati dalla CTU per entrambi i veicoli risultavano sensibilmente superiori ai rispettivi valori di mercato al momento del sinistro. Il Tribunale ha quindi operato la conversione ex art. 2058, comma 2, c.c., liquidando il danno nella misura corrispondente al valore commerciale di ciascun mezzo, con rivalutazione e interessi dalla domanda. Le spese processuali di entrambi i gradi sono state poste a carico degli appellati in ragione della soccombenza complessiva, con applicazione del principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438) secondo cui, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d’appello è tenuto a rideterminare d’ufficio le spese dell’intero doppio grado alla stregua dell’esito finale della lite.

Per il professionista che gestisce sinistri plurivettura, questa pronuncia ribadisce un punto fermo: non basta che l’istruttoria presenti qualche lacuna tecnica su aspetti non determinanti per la causalità dell’incidente. Se la dinamica è ricostruita in modo sufficientemente affidabile e consente di individuare il responsabile esclusivo, il giudice ha il dovere – non la facoltà – di procedere alla graduazione delle colpe, senza rifugiarsi nella comodità della presunzione paritaria.

Studio Legale Montinaro