Buoni fruttiferi postali prescritti: rimborso garantito senza foglio informativo – Tribunale Castrovillari 2025

Una vicenda esemplare approda dinanzi al Tribunale di Castrovillari, offrendo un importante precedente per migliaia di risparmiatori italiani che si vedono negare il rimborso dei propri buoni fruttiferi postali per intervenuta prescrizione. Il giudice calabrese, con sentenza del 13 ottobre 2025, ha sancito un principio fondamentale: quando l’intermediario finanziario non dimostra di aver adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla legge, in particolare la consegna del Foglio Informativo Analitico, non può opporre la prescrizione al risparmiatore che chiede il rimborso. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più consolidato che tutela i clienti di fronte alle carenze informative di Poste Italiane nella fase di sottoscrizione dei titoli.

La controversia ha avuto origine da una situazione tipica che coinvolge centinaia di migliaia di buoni postali emessi nei primi anni 2000. Due risparmiatori avevano sottoscritto nel dicembre 2002 tre buoni fruttiferi postali, ciascuno del valore di 5.000 euro, presso un ufficio postale calabrese. Quando, anni dopo, si erano recati per ottenere il rimborso, si erano visti opporre il decorso del termine prescrizionale. Poste Italiane sosteneva che i titoli appartenevano alla serie AA3, con scadenza a sette anni dalla sottoscrizione, e che il diritto al rimborso si era prescritto dopo ulteriori dieci anni dalla scadenza, quindi nel gennaio 2019, mentre i risparmiatori avevano presentato reclamo solo nel febbraio 2021.

Il cuore della questione riguarda l’asimmetria informativa tra intermediario finanziario e risparmiatore, tema che assume particolare rilevanza nel settore dei prodotti di risparmio postale. I buoni in questione riportavano sulla stampa soltanto la generica dicitura “buono postale fruttifero a termine“, senza alcuna indicazione né del numero di serie né, soprattutto, della data di scadenza. Inoltre, secondo quanto denunciato dai risparmiatori, al momento della sottoscrizione non era stato loro consegnato il Foglio Informativo Analitico previsto dalla normativa, documento essenziale che avrebbe dovuto informarli delle caratteristiche del prodotto e, in particolare, del termine di scadenza da cui far decorrere la prescrizione.

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Avv. Cosimo Montinarosegreteria@studiomontinaro.it

INDICE

  • ESPOSIZIONE DEI FATTI
  • NORMATIVA E PRECEDENTI
  • DECISIONE DEL CASO E ANALISI
  • ESTRATTO DELLA SENTENZA

ESPOSIZIONE DEI FATTI

La vicenda processuale trae origine dalla sottoscrizione, in data 19 dicembre 2002, di tre buoni fruttiferi postali presso un ufficio postale della provincia di Cosenza. I due risparmiatori, assistiti dall’avvocato Angelo Baffa, avevano investito complessivamente 15.000 euro, suddivisi in tre titoli da 5.000 euro ciascuno. Si trattava di buoni a termine della serie AA3, categoria istituita con Decreto del Ministero del Tesoro del 17 ottobre 2001 e in collocamento dal 23 ottobre 2001 al 2 maggio 2002, con caratteristiche specifiche di rendimento e durata.