La questione dei buoni fruttiferi postali e della loro prescrizione continua a generare un contenzioso rilevante tra risparmiatori e intermediari finanziari. Quando un titolare di buoni postali richiede dopo anni il rimborso del capitale investito e si vede opporre lโeccezione di prescrizione, quali sono i criteri che il giudice deve applicare per stabilire se il diritto si รจ effettivamente estinto? La risposta a questo interrogativo non รจ univoca e ha visto negli ultimi anni unโevoluzione significativa della giurisprudenza, con orientamenti contrastanti tra i diversi uffici giudiziari del territorio nazionale.
Il Tribunale di Taranto ha affrontato questa problematica in una recente pronuncia del 2025, con una decisione che segna un cambio di orientamento rispetto ai precedenti dello stesso giudice. La vicenda riguarda due buoni fruttiferi postali emessi rispettivamente negli anni Novanta, per i quali i titolari hanno richiesto il rimborso solo nellโanno 2020, quindi molti anni dopo la scadenza prevista dai decreti ministeriali che regolavano la specifica serie di appartenenza. Lโintermediario finanziario ha opposto lโeccezione di prescrizione decennale, sostenendo che il termine fosse iniziato a decorrere dalla data di scadenza dei titoli come stabilito dalla normativa di settore.
I risparmiatori hanno contestato tale ricostruzione evidenziando che i buoni non riportavano sul retro alcuna indicazione chiara circa la data di scadenza nรฉ il termine di prescrizione, e che non erano stati loro consegnati i fogli informativi contenenti le caratteristiche dei titoli sottoscritti. Secondo la difesa degli investitori, in assenza di adeguata informazione sulla necessitร di esercitare il diritto entro un determinato termine, la prescrizione non avrebbe potuto iniziare a decorrere, in applicazione del principio generale secondo cui la prescrizione inizia dal momento in cui il diritto puรฒ essere fatto valere. Il Giudice di Pace aveva accolto questa tesi, rigettando lโeccezione di prescrizione e condannando lโintermediario al pagamento del valore dei titoli.
Lโintermediario ha quindi proposto appello dinanzi al Tribunale, contestando la decisione di primo grado e richiamando lโorientamento nomofilattico della Corte di Cassazione che si รจ consolidato negli ultimi anni. Secondo tale orientamento, i buoni fruttiferi postali sono qualificabili come titoli di legittimazione e non come titoli di credito, con la conseguenza che il loro contenuto puรฒ essere integrato da fonti esterne, in particolare dai decreti ministeriali che disciplinano le diverse serie di emissione. In base a questa ricostruzione, il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data di scadenza prevista nei decreti ministeriali di riferimento, indipendentemente dalle indicazioni riportate materialmente sul titolo e dalla consegna o meno dei fogli informativi al momento della sottoscrizione.
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Avv. Cosimo Montinaro โ segreteria@studiomontinaro.it
INDICE
- ESPOSIZIONE DEI FATTI
- NORMATIVA E PRECEDENTI
- DECISIONE DEL CASO E ANALISI
- ESTRATTO DELLA SENTENZA
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ESPOSIZIONE DEI FATTI
La vicenda processuale ha avuto origine da una domanda di restituzione di somme proposta da alcuni risparmiatori nei confronti dellโintermediario finanziario per ottenere il rimborso di due buoni fruttiferi postali. I titoli in questione erano stati emessi negli anni Novanta, precisamente uno nel giugno del 1996 e lโaltro nel dicembre del 1998, ciascuno del valore originario di lire cinquecentomila. I sottoscrittori, dopo molti anni dalla loro emissione, si erano rivolti allโufficio postale per richiedere il rimborso del capitale investito e degli interessi maturati.
Lโintermediario aveva perรฒ opposto il rifiuto alla liquidazione dei buoni, eccependo che il diritto al rimborso si era prescritto per decorso del termine decennale previsto dalla normativa di settore. Secondo la ricostruzione dellโintermediario, i buoni appartenevano a specifiche serie disciplinate da decreti ministeriali che ne stabilivano la durata e la scadenza. In particolare, sulla base della serie di appartenenza, i titoli avrebbero raggiunto la massima fruttuositร rispettivamente nel giugno e nel dicembre del 2008, ossia dopo dodici anni dalla loro emissione per il primo buono e dopo dieci anni per il secondo. Da tali date sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale per lโesercizio del diritto al rimborso, con la conseguenza che la richiesta formulata nellโanno 2020 sarebbe stata tardiva.
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