Cass. civ., Sez. III, n. 24382/2026: rigetto del ricorso del figlio maggiorenne occupante dell’immobile già assegnato alla madre.
Il genitore assegnatario si trasferisce altrove, il figlio ormai adulto resta nell’immobile e il proprietario si ritrova con una casa occupata da chi non vanta alcun titolo proprio. In tema di assegnazione casa familiare la Cassazione ha una risposta netta, perché il diritto di godimento appartiene al genitore con cui il figlio convive e non al figlio, nemmeno quando questi si dichiari invalido. L’ordinanza n. 24382/2026 della Sezione III civile, depositata nel 2026, affronta una situazione che la prassi dei giudizi di famiglia conosce bene, quella in cui la crisi coniugale è chiusa da anni ma continua a produrre effetti sul bene che fu la casa familiare. Chi si occupa di assegnazione casa familiare troverà nella pronuncia un punto di riferimento sul rapporto tra l’art. 337-sexies c.c. e la posizione del figlio maggiorenne non autosufficiente. L’esito, in materia di assegnazione casa familiare, è il rigetto del ricorso. Si ricostruisce prima la vicenda, poi il quadro normativo, infine il ragionamento della Corte e le sue ricadute operative.
La vicenda processuale
Tutto è iniziato nel 2021, quando il proprietario di un immobile situato in provincia di Lecce si è rivolto al Tribunale per far accertare la propria titolarità esclusiva del bene e ottenere la condanna del figlio al rilascio, perché questi lo occupava senza titolo secondo la prospettazione dell’attore. L’abitazione era stata casa familiare. Anni prima, con sentenza parziale del 2009 e poi con sentenza definitiva del 2014, nel giudizio di separazione venne disposta l’assegnazione dell’immobile alla moglie, collocataria del figlio, e la misura fu confermata dalla sentenza di divorzio del 2020. Nello stesso 2020 la ex moglie comunicò per iscritto al marito la volontà di trasferirsi altrove, precisando che il figlio avrebbe continuato a occupare la casa. Il proprietario invitò allora prima lei e poi il figlio a rilasciare l’immobile libero da persone e cose.
Il figlio, ormai ampiamente maggiorenne, ha giustificato la permanenza con le proprie condizioni di salute e, costituendosi, si è opposto al rilascio richiamando un’invalidità al 74%, l’impossibilità di svolgere attività lavorativa e il rifiuto del padre di contribuire al suo mantenimento. Nelle forme del procedimento sommario di cognizione, il Tribunale ha rigettato la domanda con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 2021 e ha condannato il proprietario alle spese. La Corte d’Appello di Lecce, adita da quest’ultimo, ha riformato la decisione, ordinando il rilascio entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza e compensando le spese di entrambi i gradi.
Il figlio ha quindi proposto ricorso per cassazione, notificato nel 2023 e affidato a un solo motivo. Con questo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 337-sexies c.c., lamentando l’omessa considerazione dell’interesse dei figli e della necessità di un provvedimento di revoca dell’assegnazione. Il proprietario non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria.
Le norme e i principi giuridici
Il quadro normativo
Il perno della controversia è l’art. 337-sexies c.c., che disciplina il godimento della casa familiare e la sua assegnazione in funzione dell’interesse dei figli. La Corte lo richiama per ribadirne la finalità assistenziale, che consiste nell’assicurare alla prole la permanenza nell’ambiente domestico che le è familiare anche dopo la crisi della famiglia. Accanto a esso opera l’art. 337-septies c.c., dettato per i figli maggiorenni. Il suo primo comma consente al giudice di riconoscere al figlio non autosufficiente un assegno periodico a carico dei genitori, mentre il secondo estende ai figli portatori di handicap grave le disposizioni previste per i minori. È il secondo comma a venire in rilievo quando si discute di figli con disabilità.
Per stabilire quando l’handicap sia grave si guarda all’art. 3, comma 3, della l. 104/1992. La Corte ricorda che il giudice di merito deve accertare se la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale del figlio, rapportata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In caso contrario la condizione giuridica del figlio è assimilabile a quella dei maggiorenni e non a quella dei minori.
Gli istituti giuridici coinvolti
L’assegnazione della casa familiare è un provvedimento di natura assistenziale. La Corte ne individua il destinatario nel coniuge, o nel convivente more uxorio, presso cui i figli sono collocati, cioè nel genitore che convive materialmente con la prole. In capo a costui nasce «un diritto personale al godimento del bene immobile», che si riflette sui figli ma non passa a loro. Ne deriva il rilievo della rinuncia. Se l’assegnatario rinuncia al godimento, viene meno il titolo che lo legittimava, e la Corte equipara alla rinuncia la comunicazione, rivolta al proprietario, della volontà di allontanarsi in modo definitivo dall’immobile.
Un passaggio riguarda l’interpretazione costituzionalmente orientata. La Corte di merito aveva richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2008, e la Cassazione ne conferma l’inconferenza. Quel precedente atteneva alla decadenza automatica dell’assegnazione in caso di nuova convivenza o nuovo matrimonio dell’assegnatario, nella disciplina previgente. Il caso del genitore che smette di sua iniziativa di convivere con il figlio è diverso, e non vi si può estendere quella lettura.
Quanto all’accertamento dell’handicap grave, la Corte rinvia a un filone consolidato della Sezione I, richiamando Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23443/2025, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2670/2023, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17183/2020 e Cass. civ., Sez. I, n. 18076/2014.
Assegnazione casa familiare e figlio maggiorenne, il principio guida
Ma un figlio maggiorenne invalido, che vive in quella casa da sempre, non merita almeno una tutela autonoma? La risposta della Cassazione è negativa e si regge su due affermazioni che l’ordinanza formula in chiusura. La prima riguarda l’art. 337-sexies c.c., che non configura un diritto autonomo del figlio all’assegnazione ma attribuisce il godimento al genitore convivente, come strumento di tutela della prole. Cessata la convivenza con il genitore assegnatario, il figlio non conserva alcun titolo alla prosecuzione nel godimento.
La seconda riguarda il figlio maggiorenne con disabilità grave giudizialmente accertata. Anche in questo caso la legittimazione a chiedere l’assegnazione spetta esclusivamente al genitore che convive con lui e ne assume l’impegno diretto di cura, non al figlio, benché maggiorenne. Il provvedimento resta legato alla conservazione dell’«habitat domestico» del nucleo formato da genitore e figlio. Venuto meno quel nucleo, «viene meno il presupposto stesso dell’assegnazione».
La decisione e il ragionamento della Corte
Il dispositivo è di rigetto del ricorso, con la conseguenza che resta fermo l’ordine di rilascio pronunciato in appello. Sulle spese del giudizio di legittimità la Corte non ha provveduto, data l’assenza dell’intimato. Ha inoltre ritenuto non sussistenti i presupposti per il contributo unificato, in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Il percorso argomentativo parte dalla funzione dell’istituto. Se l’assegnazione serve a tutelare la prole nel suo ambiente domestico, il beneficiario diretto è il genitore con cui i figli vivono, e ciò che si ripercuote sui figli è un effetto di quel diritto personale. Da qui la prima conclusione, che la ex moglie, comunicando al proprietario di volersi trasferire in modo definitivo e di far cessare la convivenza con il figlio ormai ampiamente maggiorenne, ha rinunciato di fatto al godimento. Il figlio, rimasto solo, occupava l’immobile senza un titolo proprio. Non era titolare di un diritto di abitazione e non poteva chiederne l’attribuzione né ai sensi dell’art. 337-sexies c.c. né ai sensi dell’art. 337-septies c.c..
Sul piano dell’interesse del figlio, la Corte ha dato peso a un elemento processuale. L’azione autonoma da lui promossa contro il padre per ottenere un contributo al mantenimento era stata respinta per la persistente capacità lavorativa, generica e specifica. Non emergevano dunque ragioni preminenti di tutela, e la valutazione sulla disabilità era già stata compiuta dal giudice di merito in quel giudizio, dove non erano stati ritenuti sussistenti, in fatto, i presupposti di gravità.
C’è poi un’osservazione di sistema. La questione del figlio maggiorenne non autosufficiente, nota la Corte, si pone in generale fuori dalla crisi coniugale, dove spesso il vero conflitto, con gli interessi che vi si agitano in modo improprio, è quello tra i genitori e non quello con il figlio adulto. Chi si dichiara non autosufficiente non può avvalersi di un titolo venuto meno per rinuncia del genitore con cui conviveva, e potranno soccorrerlo altri istituti se non è in grado di provvedere a sé stesso. La Corte non li indica.
La pronuncia non si discosta da orientamenti precedenti. Richiama anzi i principi già affermati dalla Sezione I e li applica a una fattispecie in cui la rinuncia dell’assegnatario e l’assenza di una disabilità grave accertata chiudevano ogni margine alla pretesa del figlio.
Le conseguenze pratiche si leggono nella motivazione. Per il professionista che assiste il proprietario, la comunicazione scritta con cui l’assegnatario dichiara di lasciare definitivamente la casa vale come rinuncia al godimento, e da quel momento l’azione di rilascio contro il figlio occupante poggia sull’assenza di un titolo autonomo. Per chi assiste il figlio, la resistenza fondata sull’art. 337-sexies c.c. appare preclusa. Resta da verificare, caso per caso, se ricorra l’handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. 104/1992, anche perché è questo accertamento a condizionare, nella lettura della Corte, il diritto del genitore convivente che assuma l’impegno di cura.
