Mantenimento figlio maggiorenne: oltre una certa età si inverte l’onere della prova

Cass. civ., Sez. I, n. 17781/2026: ricorso inammissibile, confermato l’obbligo paterno di contribuire al mantenimento del figlio universitario.

Quante volte un genitore divorziato si presenta in studio chiedendo di revocare il mantenimento al figlio che, ormai adulto, ancora non lavora? La questione è tra le più frequenti nel contenzioso familiare. Con l’ordinanza n. 17781 del 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione fissa un punto fermo: il mantenimento figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma la sua persistenza è soggetta a un meccanismo presuntivo che si inasprisce col passare degli anni. Più il figlio avanza nell’età senza raggiungere l’autosufficienza, più su di lui ricade l’onere di spiegare perché. Non sul genitore che chiede la revoca. Questa pronuncia chiarisce come funziona l’inversione dell’onere della prova e quali argomenti il padre o la madre obbligati possono spendere – e quali invece restano processualisticamente inutili.

La vicenda processuale

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato in quiescenza per inabilità fisica a partire dal 2019, aveva proposto nel 2022 ricorso ex art. 710 c.p.c. al Tribunale di Roma per ottenere la revoca – o in via subordinata la riduzione – dell’assegno mensile fissato a titolo di mantenimento figlio maggiorenne, stabilito dalla sentenza di divorzio del 2021 in favore del figlio, all’epoca iscritto a un corso di laurea triennale in Scienze Aziendali. A fondamento della domanda, il padre adduceva essenzialmente due circostanze: la rilevante riduzione del proprio reddito, transitato dallo stipendio da agente attivo alla pensione di inabilità, e il presunto atteggiamento inerte del figlio rispetto al dovere di rendersi autonomo economicamente.

Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso nel 2023, ritenendo che le condizioni poste a fondamento della domanda di revisione fossero già state valutate e ponderate in sede di divorzio. La Corte d’Appello di Roma, adita in sede di reclamo, ha confermato il provvedimento di primo grado con decreto del 2025. I giudici distrettuali hanno rilevato come la cessazione dal servizio del ricorrente – avvenuta prima ancora della sentenza di divorzio – fosse circostanza ampiamente nota e già considerata dal giudice del divorzio, che aveva tenuto conto della scelta del padre di non avviare la pratica di pensionamento confidando nell’esito del ricorso al TAR per la reintegrazione. Nessuna variazione significativa di reddito era emersa dall’istruttoria. Quanto al figlio, la Corte distrettuale ha escluso qualsiasi comportamento di inerzia ingiustificata.

Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi alla propria ridotta capacità reddituale (primo motivo), violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancato accertamento della regolarità del percorso universitario del figlio (secondo motivo), carenza di istruttoria per mancata concessione di un termine a difesa rispetto a documenti prodotti dalla controparte in primo grado (terzo motivo). La controricorrente ha resistito.

Le norme e i principi giuridici

Il quadro normativo

Il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio è disciplinato dall’art. 9 della L. 898/1970, che consente a ciascun coniuge di chiedere la modifica dei provvedimenti economici definiti nella sentenza di scioglimento del matrimonio al sopraggiungere di giustificati motivi. La norma si raccorda con l’art. 337-septies c.c.., che disciplina specificamente il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, attribuendo al giudice il potere di valutare se e in quale misura persista l’obbligo genitoriale. Le censure sollevate in cassazione erano veicolate attraverso l’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.., con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.. e all’art. 101 c.p.c..

Gli istituti giuridici coinvolti

La revisione delle condizioni di divorzio opera sotto la clausola rebus sic stantibus: la definitività del titolo va intesa in senso relativo, nel senso che essa è opponibile solo per i fatti già valutati o che avrebbero potuto essere fatti valere prima della formazione del giudicato. Il giudice della revisione, pertanto, non è chiamato a riponderare la situazione economica delle parti come fotografata al momento del divorzio, né può tenere conto di circostanze anteriori che la parte interessata avrebbe potuto – e dovuto – far valere nella sede propria. Questa delimitazione del thema decidendum è il primo filtro con cui si misurano le domande di revisione: solo le sopravvenienze genuine rispetto al giudicato aprono la strada al riesame.

Il secondo istituto centrale è quello del mantenimento del figlio maggiorenne, che la giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente affinato in termini di onere della prova e di criteri di valutazione. Chi chiede la declaratoria di cessazione dell’obbligo non può limitarsi ad affermare che il figlio è adulto. Deve allegare – anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti – che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, oppure che il mancato raggiungimento dipende da un suo atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello svolgimento di attività lavorativa o del completamento degli studi.

Il principio guida: la presunzione di responsabilità del figlio maggiorenne inverte l’onere della prova

Qui risiede il nucleo più rilevante della pronuncia per la pratica professionale. La Corte afferma con chiarezza – richiamando e sviluppando Cass. n. 12952/2016 – che la valutazione del mantenimento figlio maggiorenne «va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei beneficiari». Non è una formula retorica. È una regola operativa.

Il meccanismo funziona così: al superamento di una soglia d’età – non fissata in modo astratto ma ricavata caso per caso dal giudice del merito – sorge una presunzione di responsabilità a carico del figlio. Se il figlio è adulto, se ha avuto il tempo per formarsi e inserirsi nel mercato del lavoro, e nonostante questo non ha raggiunto l’autosufficienza, è su di lui che grava l’onere di spiegare perché. L’insuccesso va giustificato. La giustificazione deve confrontarsi con le aspirazioni concrete, il percorso scolastico effettivo, la situazione del mercato del lavoro nel settore di formazione prescelto.

Ma cosa succede se il figlio è ancora all’università e il corso di studi è regolare? La presunzione di responsabilità non scatta automaticamente solo per il dato anagrafico: il giudice valuta se il percorso formativo è coerente, se vi è un impegno effettivo, se i tempi sono ragionevoli. In questa prospettiva, l’iscrizione universitaria – specie se il triennio si è appena concluso nei tempi fisiologici – costituisce un indizio probatorio sufficiente a tenere a bada la presunzione avversa.

La decisione e il ragionamento della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi di ricorso, con ragionamenti distinti ma convergenti.

I primi due motivi – trattati congiuntamente per connessione – sono stati ritenuti inammissibili perché, nella sostanza, chiedevano alla Cassazione di procedere a una diversa ponderazione delle risultanze istruttorie già valutate nel merito. Le circostanze addotte dal ricorrente – la riduzione del reddito per effetto del pensionamento, il presunto atteggiamento non diligente del figlio – erano state esaminate dalla Corte distrettuale, che aveva motivatamente escluso variazioni significative rispetto alla situazione economica esistente al momento del divorzio. Quanto al pensionamento, i giudici di appello avevano rilevato che la cessazione dal servizio era avvenuta prima della sentenza di divorzio: si trattava dunque di un fatto già noto e già valutato, non di una sopravvenienza. In mancanza di circostanze genuinamente nuove, il presupposto stesso della revisione difettava.

Sul punto del mantenimento figlio maggiorenne, la Corte ha condiviso il ragionamento della Corte territoriale: il figlio, nato nel 2002, aveva intrapreso il percorso universitario triennale pochi mesi prima dell’introduzione del giudizio di primo grado, e quel triennio si era appena concluso al momento della pronuncia in sede di reclamo. L’età del figlio e l’iscrizione universitaria – ancorché documentata solo per un anno accademico specifico – erano sufficienti, in applicazione del meccanismo presuntivo sopra descritto, a ritenere non dimostrato il venir meno delle condizioni che giustificavano la persistenza dell’obbligo paterno. Non vi era prova né di indipendenza economica già raggiunta, né di inerzia ingiustificata. Il padre obbligato, di conseguenza, non aveva assolto il proprio onere allegativo.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione: la violazione del contraddittorio correlata alla mancata concessione di un termine a difesa non risultava essere stata dedotta in sede di reclamo, e il ricorrente non aveva indicato in quale specifico atto del giudizio precedente avesse sollevato la questione. Il difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. ha reso la censura irricevibile, secondo un principio consolidato (Cass. n. 15430/2018). Per il professionista che segue giudizi di merito: qualsiasi questione che si intende portare in cassazione deve essere non solo dedotta nei gradi inferiori, ma documentata con precisione nel ricorso – indicando l’atto, l’udienza, la pagina. La genericità, in cassazione, costa cara.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese di legittimità.

Studio Legale Montinaro